ART. 299 (competenze ministeriali) 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente, attraverso la Direzione generale per il danno ambientale istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dall'articolo 34 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, e gli altri uffici ministeriali competenti. 2. L'azione ministeriale si svolge normalmente in collaborazione con le regioni, con gli enti locali e con qualsiasi soggetto di diritto pubblico ritenuto idoneo. 3. L'azione ministeriale si svolge nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, delle competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali con applicazione dei principi costituzionali di sussidiarieta' e di leale collaborazione. 4. Per le finalita' connesse all'individuazione, all'accertamento ed alla quantificazione del danno ambientale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale, in regime convenzionale, di soggetti pubblici e privati di elevata e comprovata qualificazione tecnico-scientifica operanti sul territorio, nei limiti delle disponibilita' esistenti. 5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive, stabilisce i criteri per le attivita' istruttorie volte all'accertamento del danno ambientale e per la riscossione della somma dovuta per equivalente patrimoniale ai sensi del titolo III della parte sesta del presente decreto. I relativi oneri sono posti a carico del responsabile del danno. 6. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Nota all'art. 299: - L'art. 34 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante «Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 2006, n. 8, e' il seguente: «Art. 34 (Funzionamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio). - 1. Per l'immediato potenziamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e' istituita, senza aumenti di spesa a carico del bilancio dello Stato, la Direzione generale per il danno ambientale. 2. Alla nuova Direzione generale e' attribuito un posto di funzione di livello dirigenziale generale. A tale fine e' soppressa una unita' del contingente previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 17 giugno 2003, n. 261. Alla Direzione generale sono attribuiti uffici di livello dirigenziale, con imputazione alla corrispondente dotazione organica dei dirigenti determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da individuarsi ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 3. La Direzione generale svolge le funzioni di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di danno ambientale, nonche' quelle inerenti alla gestione e sviluppo dei sistemi informativi e statistici, ivi compresi quelli cartografici, utilizzati dalle altre strutture ministeriali, con le correlate attivita' di studio e ricerca ed a quelle per la informazione e la comunicazione ambientale. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.».