Art. 299 
 
               Gestione dell'esecuzione del contratto 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 119 del codice, la stazione  appaltante
verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte
dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto,
individuato ai sensi dell'articolo 300 del presente regolamento. 
 
              Note all'art. 299 
              - Il testo dell'art. 119 del citato  D.Lgs.  12  aprile
          2006, n. 163, e' il seguente: 
              "Art. 119 (Direzione dell'esecuzione del  contratto)  -
          1. La esecuzione dei contratti aventi  ad  oggetto  lavori,
          servizi,  forniture,  e'  diretta  dal   responsabile   del
          procedimento o  da  altro  soggetto,  nei  casi  e  con  le
          modalita' stabilite dal regolamento 
              2.  Per  i  lavori,  detto  regolamento  stabilisce  le
          tipologie e gli importi massimi per i quali il responsabile
          del procedimento  puo'  coincidere  con  il  direttore  dei
          lavori. 
              3. Per i servizi e le forniture, il regolamento  citato
          individua quelli di particolare importanza, per qualita'  e
          importo  delle  prestazioni,  per  i  quali  il   direttore
          dell'esecuzione  del  contratto  deve  essere  un  soggetto
          diverso dal responsabile del procedimento."