Art. 299 Gestione dell'esecuzione del contratto 1. Ai sensi dell'articolo 119 del codice, la stazione appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell'articolo 300 del presente regolamento.
Note all'art. 299 - Il testo dell'art. 119 del citato D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: "Art. 119 (Direzione dell'esecuzione del contratto) - 1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, e' diretta dal responsabile del procedimento o da altro soggetto, nei casi e con le modalita' stabilite dal regolamento 2. Per i lavori, detto regolamento stabilisce le tipologie e gli importi massimi per i quali il responsabile del procedimento puo' coincidere con il direttore dei lavori. 3. Per i servizi e le forniture, il regolamento citato individua quelli di particolare importanza, per qualita' e importo delle prestazioni, per i quali il direttore dell'esecuzione del contratto deve essere un soggetto diverso dal responsabile del procedimento."