Art. 299. 
                         Sede degli istituti 
 
  1. Gli istituti regionali di cui al presente capo,  fino  a  quando
non avranno la disponibilita' di propri locali, hanno sede presso gli
uffici scolastici regionali, e nelle province  di  Trento  e  Bolzano
presso gli uffici scolastici provinciali.