Art. 3.
                          Tariffe dei premi
  1.   Fermo  restando  l'equilibrio  finanziario  complessivo  della
gestione industria, per ciascuna delle gestioni di cui all'articolo 1
sono   approvate,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale,  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, del
bilancio  e della programmazione economica, su delibera del consiglio
di   amministrazione  dell'INAIL,  distinte  tariffe  dei  premi  per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali,  le  relative modalita' di applicazione, tenendo conto
dell'andamento infortunistico aziendale e dell'attuazione delle norme
di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' degli oneri che concorrono alla
determinazione dei tassi di premio.
  2. In sede di prima applicazione, le tariffe di cui al comma 1 sono
aggiornate  entro  il  triennio  successivo  alla  data di entrata in
vigore delle stesse.
  3.  Ogni tariffa stabilisce, per ciascuna delle lavorazioni in essa
comprese,  il tasso di premio nella misura corrispondente al relativo
rischio  medio  nazionale in modo da includere l'onere finanziario di
cui al secondo comma dell'articolo 39 del testo unico.
  4.  In  considerazione della peculiarita' dell'attivita' espletata,
sono  introdotte,  in  via  sperimentale,  per  i lavoratori autonomi
artigiani,  con  decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione    economica,    su    proposta   del   consiglio   di
amministrazione  dell'INAIL,  speciali forme e livelli tariffari che,
assicurando  un trattamento minimo di tutela obbligatoria, consentano
flessibilita'  nella  scelta  degli  stessi,  anche in considerazione
delle  iniziative intraprese per migliorare il livello di sicurezza e
salute sul lavoro.
  5.  Le  tariffe  dei  premi  relative  al  triennio  2000-2002,  si
applicano  a  decorrere  dal  1o  gennaio 2000. Fino all'adozione dei
provvedimenti  dell'INAIL in applicazione dei decreti ministeriali di
approvazione  delle  suddette  tariffe,  il  premio anticipato di cui
all'articolo  44  del  testo  unico  e  successive  modificazioni, e'
calcolato sulla base della tariffa dei premi in vigore al 31 dicembre
1999,  e'  versato  provvisoriamente  nella  misura  del 95 per cento
dell'importo cosi' determinato. Limitatamente all'anno 2000 i termini
stabiliti dall'articolo 28, quarto comma, e dall'articolo 44, secondo
comma, del testo unico, e successive modificazioni, sono prorogati al
16  marzo.  Il  decreto  ministeriale  di  approvazione delle tariffe
fissera',  nelle  relative  modalita'  di applicazione, i criteri per
eventuali conguagli.
  6.  Ferma  restando  la  possibilita'  di  modifica con decreto del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
su  delibera  del  consiglio di amministrazione dell'INAIL, la misura
massima dei tassi medi nazionali e' ridotta al 130 per mille.
  7.   Ai   fini  del  finanziamento  del  disavanzo  della  gestione
agricoltura  e' autorizzata per gli anni 2000 e 2001 la spesa di lire
700  miliardi  annui, ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera o),
della   legge  17  maggio  1999,  n.  144,  e  relative  disposizioni
attuative.  Per  gli anni successivi, nei limiti di lire 700 miliardi
annui,  la  spesa  e'  autorizzata  subordinatamente all'adozione dei
decreti  del Presidente del Consiglio dei Ministri di cuiall'articolo
8  della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
 
          Note all'art. 3:
              -  Il  decreto  legislativo  19  settembre 1994, n. 626
          (Attuazione   delle   direttive   89/391/CEE,   89/654/CEE,
          89/655/CEE,  89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE
          e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
          della  salute  dei  lavoratori  sul  luogo  di  lavoro)  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 12 novembre 1994, n.
          265.
              -  Il  secondo  comma  dell'art.  39 del testo unico n.
          1124/1965 e' il seguente:
              "Le tariffe dei premi e dei contributi sono determinate
          in   modo   da  comprendere  l'onere  finanziario  previsto
          corrispondente    agli    infortuni    del    periodo    di
          assicurazione".
              -  L'art.  44  del  testo  unico  n.  1124/1965,  e' il
          seguente:
              "Art.   44.   -   Il  primo  pagamento  del  premio  di
          assicurazione  deve  essere  effettuato  in  via anticipata
          entro la data di inizio dei lavori.
              Il  pagamento  della rata di premio per gli anni solari
          successivi  deve  essere  effettuato  dal  datore di lavoro
          entro il 20 febbraio dell'anno in cui la rata si riferisce;
          contestualmente  il  datore  di  lavoro  deve effettuare il
          pagamento  della regolazione del premio relativo al periodo
          assicurativo precedente.
              Il  pagamento  all'INAIL  della  rata di premio puo', a
          richiesta  del  datore  di  lavoro,  essere  effettuato  in
          quattro  rate  di  uguale importo da versarsi alle scadenze
          del  20 febbraio,  31 maggio,  31 agosto,  e 30 novembre di
          ciascun  anno  cui la rata di premio si riferisce. Le somme
          afferenti  le  scadenze successive a quella del 20 febbraio
          di  ciascun  anno  vanno  maggiorate  degli interessi ad un
          tasso  pari  al  tasso  medio  di  interesse dei titoli del
          debito  pubblico dell'anno precedente da indicarsi da parte
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione economica.
              Il  pagamento  della regolazione del premio relativo al
          periodo  assicurativo precedente va in ogni caso effettuato
          in un'unica soluzione, entro il 20 febbraio.
              Ove  risulti  un  conguaglio  a  favore  del  datore di
          lavoro,  questi lo puo' detrarre dalla rata anzidetta; sono
          escluse detrazioni per titoli diversi e per titoli relativi
          ad  anni  precedenti  a  quello  in  cui  si  riferisce  la
          regolazione. Ove risulti un ulteriore conguaglio di premi a
          favore   del  datore  di  lavoro,  l'istituto  effettua  il
          rimborso  entro  settanta giorni dalla comunicazione di cui
          al  comma  4 dell'art. 28, salvo i controlli che l'istituto
          medesimo intenda disporre.
              Entro  il  giorno  20  del  mese successivo a quello di
          comunicazione  fatta  dall'istituto  assicuratore,  debbono
          essere  pagate  dal  datore  di  lavoro le quote residue di
          premio  risultanti  da  rettifiche  dei conteggi nonche' le
          differenze   supplementari  determinate  da  variazioni  di
          rischio,  da variazioni o rettifiche delle retribuzioni, da
          accertamenti ispettivi e quanto altro dovuto all'istituto.
              L'istituto  assicuratore  non e' tenuto a rammentare al
          datore di lavoro le date delle singole scadenze".
              -  Il  quarto  comma dell'art. 28 del testo unico e' il
          seguente:
              "Il  datore  di  lavoro  deve  comunicare  all'istituto
          assicuratore  nel  termine di trenta giorni successivi alla
          scadenza   del   periodo  assicurativo,  l'ammontare  delle
          retribuzioni  effettivamente  pagate durante detto periodo,
          salvo i controlli che l'istituto creda di disporre".
              -  La  lettera o), comma 1, dell'art. 55 della legge 17
          maggio  1999,  n.  144  (Misure in materia di investimenti,
          delega   al   Governo   per  il  riordino  degli  incentivi
          all'occupazione  e  della normativa che disciplina l'INAIL,
          nonche'   disposizioni   per   il   riordino   degli   enti
          previdenziali), cosi' recita:
              "1.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu'  decreti  legislativi  al  fine  di  ridefinire taluni
          aspetti  dell'assetto normativo in materia di assicurazione
          conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
          nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a)-n) (Omissis);
                o) previsione   della   revisione   del   sistema  di
          finanziamento    e    del   livello   della   contribuzione
          riconsiderando gli aspetti settoriali e gestionali anche al
          fine  di  determinare l'accollo a carico del bilancio dello
          Stato del disavanzo della gestione agricoltura, assicurando
          gli  equilibri della unitaria gestione INAIL nonche' quelli
          del  comparto  delle  amministrazioni pubbliche, nei limiti
          delle risorse rivenienti per tali finalita' dai decreti del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri di cui all'art. 8,
          comma  5,  della  legge  23 dicembre  1998, n. 448, emanati
          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge".
              - L'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure
          di  finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo),
          cosi' recita:
              "Art.   8   (Tassazione  sulle  emissioni  di  anidride
          carbonica   e   misure  compensative).  -  1.  Al  fine  di
          perseguire  l'obiettivo  di  riduzione  delle  emissioni di
          anidride  carbonica  derivanti dall'impiego di oli minerali
          secondo  le  conclusioni della Conferenza di Kyoto del 1o -
          11 dicembre  1997,  le  aliquote  delle  accise  sugli  oli
          minerali    sono    rideterminate   in   conformita'   alle
          disposizioni dei successivi commi.
              2. La variazione delle accise sugli oli minerali per le
          finalita'  di  cui al comma 1 non deve dar luogo ad aumenti
          della  pressione  fiscale  complessiva.  A  tal  fine  sono
          adottate  misure fiscali compensative e in particolare sono
          ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro.
              3.  L'applicazione  delle  aliquote  delle  accise come
          rideterminate  ai  sensi del comma 4 e la modulazione degli
          aumenti   delle   stesse   aliquote   di  cui  al  comma  5
          successivamente  all'anno 2000 sono effettuate in relazione
          ai  progressi  nell'armonizzazione  della tassazione per le
          finalita'  di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione
          europea.
              4. La misura delle aliquote delle accise vigenti di cui
          alla  voce  "Oli  minerali"  dell'allegato I al testo unico
          approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e
          successive  modificazioni,  e  al numero 11 della tabella A
          allegata   al  medesimo  testo  unico,  nonche'  la  misura
          dell'aliquota  stabilita  nel comma 7, sono rideterminate a
          decorrere   dal  1o gennaio  2005  nelle  misure  stabilite
          nell'allegato 1 annesso alla presente legge.
              5.  Fino  al  31 dicembre 2004 le misure delle aliquote
          delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti
          di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data
          di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo
          di  aumenti  intermedi,  occorrenti  per  il raggiungimento
          progressivo  della  misura  delle  aliquote  decorrenti dal
          1o gennaio  2005, sono stabilite con decreti del Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  dell'apposita
          Commissione  del  CIPE,  previa deliberazione del Consiglio
          dei Ministri.
              6.  Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale, per
          il  conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, tenuto
          conto  del  valore  delle  emissioni  di anidride carbonica
          conseguenti  all'impiego  degli  oli  minerali  nonche' dei
          prodotti  di  cui  al  comma  7 nell'anno precedente, con i
          decreti  di  cui  al  comma  5  sono  stabilite  le  misure
          intermedie  delle  aliquote  in  modo da assicurare in ogni
          caso  un  aumento delle singole aliquote proporzionale alla
          differenza,  per  ciascuna  tipologia  di  prodotto, tra la
          misura  di  tali  aliquote  alla  data di entrata in vigore
          della  presente  legge  e  la misura delle stesse stabilite
          nell'allegato  di  cui  al comma 4, nonche' il contenimento
          dell'aumento  annuale  delle  misure intermedie in non meno
          del  10  e  in  non  piu'  del  30 per cento della predetta
          differenza.
              7.  A  decorrere  dal  1o gennaio 1999 e' istituita una
          imposta  sui  consumi  di  lire  1.000  per  tonnellata  di
          carbone,  coke  di  petrolio,  bitume  di  origine naturale
          emulsionato  con  il  30  per  cento  di  acqua, denominato
          "Orimulsion"   (NC 2714)   impiegati   negli   impianti  di
          combustione,  come  definiti  dalla direttiva n. 88/609/CEE
          del  Consiglio,  del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli
          oli   minerali   destinati   alla   produzione  di  energia
          elettrica,   di   cui   al   numero   11  della  tabella  A
          dell'allegato 1 annesso alla presente legge, le percentuali
          di  cui  al  comma 6 sono fissate, rispettivamente, nel 5 e
          nel 20 per cento.
              8.  L'imposta  e' versata, a titolo di acconto, in rate
          trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell'anno
          precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del
          primo   trimestre   dell'anno  successivo  unitamente  alla
          presentazione  di apposita dichiarazione annuale con i dati
          dei quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonche' al
          versamento   della   prima   rata   di  acconto.  Le  somme
          eventualmente   versate  in  eccedenza  sono  detratte  dal
          versamento  della  prima rata di acconto e, ove necessario,
          delle  rate successive. In caso di cessazione dell'impianto
          nel   corso   dell'anno,  la  dichiarazione  annuale  e  il
          versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi.
              9.  In  caso  di inosservanza dei termini di versamento
          previsti  al  comma 8 si applica la sanzione amministrativa
          del  pagamento  di  una  somma  di  denaro  dal  doppio  al
          quadruplo  dell'imposta  dovuta,  fermi restando i principi
          generali  stabiliti  dal  decreto  legislativo  18 dicembre
          1997,   n.   472.   Per   ogni   altra  inosservanza  delle
          disposizioni   del   comma   8   si   applica  la  sanzione
          amministrativa  prevista  dall'articolo  50 del testo unico
          approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
              10.  Le  maggiori  entrate  derivanti per effetto delle
          disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
                a)  a  compensare  la  riduzione  degli oneri sociali
          gravanti sul costo del lavoro;
                b)  a  compensare  il  minor  gettito derivante dalla
          riduzione,  operata  annualmente  nella  misura percentuale
          corrispondente  a  quella  dell'incremento, per il medesimo
          anno,  dell'accisa  applicata  al gasolio per autotrazione,
          della  sovrattassa  di cui all'articolo 8 del decreto-legge
          8 ottobre  1976,  n.  691  (convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa e'
          abolita a decorrere dal 1o gennaio 2005);
                c) a    compensare   i   maggiori   oneri   derivanti
          dall'aumento  progressivo  dell'accisa applicata al gasolio
          da  riscaldamento  e  al  gas  di petrolio liquefatto anche
          miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate
          nei  comuni  ricadenti  nella  zona  climatica  F di cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
          412,  nelle  province nelle quali oltre il 70 per cento dei
          comuni  ricade  nella  zona  climatica  F,  nei  comuni non
          metanizzati  ricadenti  nella  zona  climatica  E di cui al
          predetto   decreto   del   Presidente  della  Repubblica  e
          individuati  con  decreto  del  Ministro  delle finanze, di
          concerto  con  il  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato,  e  nei  comuni  della regione Sardegna e
          delle  isole  minori,  nonche' a consentire a decorrere dal
          1999,   ove   occorra  anche  con  credito  d'imposta,  una
          riduzione  del costo del gasolio da riscaldamento impiegato
          nei  territori  predetti  non inferiore a lire 200 per ogni
          litro  ed  una  riduzione  del  costo  del  gas di petrolio
          liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso
          reti canalizzate corrispondente al contenuto di energia del
          gasolio da riscaldamento;
                d) a   concorrere,   a  partire  dall'anno  2000,  al
          finanziamento   delle   spese   di  investimento  sostenute
          nell'anno  precedente  per  la  riduzione delle emissioni e
          l'aumento  dell'efficienza  energetica  degli  impianti  di
          combustione  per  la  produzione di energia elettrica nella
          misura   del   20   per  cento  delle  spese  sostenute  ed
          effettivamente  rimaste  a carico, e comunque in misura non
          superiore  al  25  per cento dell'accisa dovuta a norma del
          presente   articolo   dal  gestore  dell'impianto  medesimo
          nell'anno  in  cui  le  spese  sono effettuate. Il Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
          concerto  con  il  Ministro dell'ambiente e con il Ministro
          delle   finanze,   determina   la   tipologia  delle  spese
          ammissibili e le modalita' di accesso all'agevolazione;
                e)  a  compensare  la  riduzione degli oneri gravanti
          sugli  esercenti  le attivita' di trasporto merci per conto
          terzi  da  operare,  ove  occorra,  anche  mediante credito
          d'imposta   pari   all'incremento,  per  il  medesimo  anno
          dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;
                f) a misure compensative di settore con incentivi per
          la  riduzione  delle emissioni inquinanti, per l'efficienza
          energetica  e  le fonti rinnovabili nonche' per la gestione
          di  reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale
          fonte  energetica  nei comuni ricadenti nelle predette zone
          climatiche  E  ed  F, con la concessione di un'agevolazione
          fiscale  con  credito  d'imposta  pari  a  lire 20 per ogni
          chilovattora  (Kwh)  di  calore  fornito,  da  traslare sul
          prezzo di cessione all'utente finale.
              11.  La  Commissione  del  CIPE  di cui al comma 5, nel
          rispetto  della  normativa  comunitaria  in  materia,  puo'
          deliberare riduzioni della misura delle aliquote applicate,
          fino alla completa esenzione, per i prodotti utilizzati nel
          quadro  di progetti pilota o nella scala industriale per lo
          sviluppo   di   tecnologie  innovative  per  la  protezione
          ambientale e il miglioramento dell'efficienza energetica.
              12.  A  decorrere  dal  1o gennaio  1999 l'accisa sulla
          benzina  senza  piombo  e'  stabilita  nella misura di lire
          1.022.280 per mille litri. Le maggiori entrate concorrono a
          compensare  gli  oneri  connessi  alle  riduzioni di cui al
          comma  10,  lettera  c),  ferma  restando  la  destinazione
          disposta  dall'articolo 5,  comma  2,  del decreto-legge 1o
          luglio  1996,  n. 346, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  8 agosto  1996,  n.  428,  per la prosecuzione della
          missione di pace in Bosnia.
              13.  Con  regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17
          della  legge  23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di
          attuazione  delle disposizioni di cui al presente articolo,
          fatta  eccezione  per quanto previsto dal comma 10, lettera
          a)".