Art. 3.
    1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 29 dicembre 1999
                               CIAMPI
                              D'Alema,  Presidente  del Consiglio dei
                              Ministri
                              Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto