Art. 3.
                       (Disposizioni fiscali)

  1.  All'articolo  4, quinto comma, secondo periodo, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni,  le  parole:  "di  cui  siano parti la Banca d'Italia,
l'Ufficio  italiano  dei  cambi  o  le banche agenti" sono sostituite
dalle  seguenti:  "effettuate  dalla  Banca  d'Italia  e dall'Ufficio
italiano dei cambi".
  2.  Le  operazioni  esenti  di  cui all'articolo 10, numero 3), del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive   modificazioni,   sono   da   considerare  in  ogni  caso
prestazioni  di  servizi.  Resta  fermo  il  trattamento fiscale gia'
applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte gia' pagate ne' e'
consentita  la variazione di cui all'articolo 26 del predetto decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  633  del  1972,  e successive
modificazioni.
  3.  All'articolo  10 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a) al numero 9), le parole: "effettuate in relazione a rapporti di
cui  siano  parti  la  Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi o le
banche  agenti  ai  sensi dell'articolo 4, ultimo comma, del presente
decreto"  sono sostituite dalle seguenti: "effettuate in relazione ad
operazioni  poste  in  essere  dalla  Banca  d'Italia  e dall'Ufficio
italiano  dei  cambi,  ai  sensi  dell'articolo  4, quinto comma, del
presente decreto";
   b) il numero 11) e' sostituito dal seguente:
"11)   le   cessioni   di   oro   da  investimento,  compreso  quello
rappresentato  da  certificati  in  oro,  anche  non allocato, oppure
scambiato  su  conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere
dai  soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro
in oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalita' ed i
termini  previsti  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10
novembre  1997,  n.  442, anche in relazione a ciascuna cessione, per
l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81,
comma  1,  lettere  c-quater)  e  c-quinquies), del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917, e successive modificazioni,
riferite  all'oro  da  investimento; le intermediazioni relative alle
precedenti  operazioni.  Se  il  cedente ha optato per l'applicazione
dell'imposta,  analoga opzione puo' essere esercitata per le relative
prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende:
    a)  l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal
mercato  dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari
o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;
    b)  le  monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi,
coniate  dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese
di  origine,  normalmente  vendute a un prezzo che non supera dell'80
per  cento  il  valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto,
incluse  nell'elenco  predisposto  dalla  Commissione delle Comunita'
europee  ed  annualmente  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale delle
Comunita'  europee,  serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal
Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
nonche'  le  monete  aventi le medesime caratteristiche, anche se non
comprese nel suddetto elenco;".
  4.  All'articolo  17 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  633,  e successive modificazioni, e' aggiunto, in
fine,  il  seguente comma: "In deroga al primo comma, per le cessioni
imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11),
nonche'  per  le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti
semilavorati  di  purezza  pari  o  superiore  a  325  millesimi,  al
pagamento  dell'imposta e' tenuto il cessionario, se soggetto passivo
d'imposta  nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente
senza  addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui
agli articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al
presente   comma,   deve   essere   integrata   dal  cessionario  con
l'indicazione  dell'aliquota  e  della relativa imposta e deve essere
annotata  nel  registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di
ricevimento  ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici
giorni  dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso
documento,  ai  fini della detrazione, e' annotato anche nel registro
di cui all'articolo 25".
  5.  All'articolo  19 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d)  cessioni  di  cui  all'articolo  10,  numero  11), effettuate da
soggetti  che  producono oro da investimento o trasformano oro in oro
da investimento;";
   b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis.  Per  i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera d) del
comma  3  la  limitazione della detrazione di cui ai precedenti commi
non  opera  con  riferimento all'imposta addebitata, dovuta o assolta
per  gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, per
gli  acquisti,  anche  intracomunitari,  e per le importazioni di oro
diverso  da quello da investimento destinato ad essere trasformato in
oro  da  investimento  a cura degli stessi soggetti o per loro conto,
nonche'  per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso
o della purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento".
  6.  All'articolo  22,  primo  comma,  numero  6),  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni,  le  parole:  "rientranti nell'attivita' propria delle
imprese che le effettuano" sono soppresse.
  7.  All'articolo  30,  terzo  comma,  lettera  a),  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, dopo le parole: "e alle importazioni" sono aggiunte le
seguenti:  ",  computando a tal fine anche le operazioni effettuate a
norma dell'articolo 17, quinto comma".
  8.  All'articolo  68 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b)   le   importazioni   di  campioni  gratuiti  di  modico  valore,
appositamente contrassegnati;";
   b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c)  ogni  altra  importazione  definitiva di beni la cui cessione e'
esente  dall'imposta  o  non vi e' soggetta a norma dell'articolo 72.
Per   le   operazioni   concernenti  l'oro  da  investimento  di  cui
all'articolo  10,  numero  11),  l'esenzione  si  applica allorche' i
requisiti  ivi  indicati  risultino da conforme attestazione resa, in
sede   di   dichiarazione   doganale,   dal   soggetto  che  effettua
l'operazione;".
  9.  All'articolo  70 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  633,  e successive modificazioni, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"Per   l'importazione   di  materiale  d'oro,  nonche'  dei  prodotti
semilavorati  di purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte di
soggetti  passivi  nel  territorio dello Stato l'imposta, accertata e
liquidata  nella dichiarazione doganale, in base ad attestazione resa
in  tale sede, e' assolta a norma delle disposizioni di cui al titolo
II;  a  tal  fine  il  documento  doganale  deve essere annotato, con
riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri di
cui agli articoli 23 o 24 nonche', agli effetti della detrazione, nel
registro di cui all'articolo 25".
  10.  Per  le  cessioni  e le importazioni di argento, in lingotti o
grani,  di  purezza pari o superiore a 900 millesimi, si applicano le
disposizioni  di  cui  agli  articoli  17, quinto comma, e 70, ultimo
comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, come modificati dal presente articolo.
  11.  Le  disposizioni  di  cui  agli articoli 10, numero 11), e 68,
lettera  b),  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,  n.  633,  devono intendersi applicabili alle operazioni aventi
per oggetto oro in lamina anche se effettuate anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente legge.
  12.  Per  quanto riguarda gli adempimenti contabili, nonche' per le
modalita'  e  i  termini  di  pagamento  delle  imposte,  si  applica
l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
 
          Note all'art. 3:
              -  Si  trascrive  il  testo vigente dell'art. 4, quinto
          comma,   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre   1972,   n.   633   (Istituzione  e  disciplina
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto), come modificato dalla
          presente legge:
              "Art.  4  (Esercizio  di imprese). - Agli effetti delle
          disposizioni  di  questo  articolo sono considerate in ogni
          caso commerciali, ancorche' esercitate da enti pubblici, le
          seguenti attivita':
                a)  cessioni  di  beni nuovi prodotti per la vendita,
          escluse  le  pubblicazioni  delle  associazioni  politiche,
          sindacali   e   di   categoria,  religiose,  assistenziali,
          culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale
          e   di  formazione  extrascolastica  della  persona  cedute
          prevalentemente ai propri associati;
                b)  erogazione  di  acqua,  gas,  energia elettrica e
          vapore;
                c)  gestione  di  fiere  ed  esposizioni a caratttere
          commerciale;
                d)  gestione di spacci aziendali, gestione di mense e
          somministrazione di pasti;
                e) trasporto e deposito di merci;
                f) trasporto di persone;
                g)  organizzazione  di  viaggi e soggiorni turistici;
          prestazioni alberghiere o di alloggio;
                h) servizi portuali e aeroportuali;
                i) pubblicita' commerciale;
                l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Non
          sono   invece   considerate   attivita'   commerciali:   le
          operazioni  relative all'oro e alle valute estere, compresi
          i  depositi  anche in conto corrente effettuate dalla Banca
          d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, la gestione, da
          parte   delle  amministrazioni  militari  o  dei  corpi  di
          polizia,  di  mense e spacci riservati al proprio personale
          ed  a  quello  dei  Ministeri  da cui dipendono, ammesso ad
          usufruirne  per particolari motivi inerenti al servizio; la
          prestazione  alle  imprese consorziate o socie, da parte di
          consorzi  o  cooperative,  di  garanzie  mutualistiche e di
          servizi  concernenti il controllo qualitativo dei prodotti,
          compresa  l'applicazione di marchi di qualita'; le cessioni
          di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione
          di  manifestazioni  propagandistiche  dai  partiti politici
          rappresentati  nelle  Assemblee  nazionali  e regionali; le
          cessioni  di  beni e prestazioni di servizi poste in essere
          dalla   Presidenza   della  Repubblica,  dal  Senato  della
          Repubblica,   dalla  Camera  dei  deputati  e  dalla  Corte
          costituzionale,  nel  perseguimento delle proprie finalita'
          istituzionali;   le   prestazioni   sanitarie  soggette  al
          pagamento  di  quote di partecipazione alla spesa sanitaria
          erogate  dalle  unita'  sanitarie  locali  e  dalle aziende
          ospedaliere  del  Servizio  sanitario  nazionale.  Non sono
          considerate,   inoltre,  attivita'  commerciali,  anche  in
          deroga al secondo comma:
                a)  il  possesso  e la gestione di unita' immobiliari
          classificate o classificabili nella categoria catastale A e
          le loro pertinenze, ad esclusione delle unita' classificate
          o  classificabili  nella categoria catastale A10, di unita'
          da  diporto,  di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro
          mezzo  di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o
          ricreativi,  compresi  quelli  destinati  all'ormeggio,  al
          ricovero  e  al  servizio di unita' da diporto, da parte di
          societa'   o   enti,  qualora  la  partecipazione  ad  essi
          consenta,  gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore
          al  valore normale, il godimento personale, o familiare dei
          beni  e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento
          sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle
          suddette  condizioni, anche attraverso la partecipazione ad
          associazioni, enti o altre organizzazioni;
                b)  il  possesso,  non  strumentale ne' accessorio ad
          altre  attivita'  esercitate,  di  partecipazioni  o  quote
          sociali,  di  obbligazioni  o  titoli similari, costituenti
          immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi
          o  altri  frutti,  senza  strutture  dirette  ad esercitare
          attivita'  finanziaria,  ovvero  attivita' di indirizzo, di
          coordinamento  o  altri  interventi  nella  gestione  delle
          societa' partecipate".
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  10, numero 3) e
          dell'art.  26,  del  citato  decreto  del  Presidente della
          Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972:
              "Art.  10  (Operazioni  esenti  dall'imposta).  -  Sono
          esenti dall'imposta:
                1) e 2) (Omissis);
                3)  le  operazioni  relative  a  valute estere aventi
          corso  legale  e  a  crediti in valute estere, eccettuati i
          biglietti   e   le  monete  da  collezione  e  comprese  le
          operazioni di copertura dei rischi di cambio".
              "Art. 26 (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta). -
          Le  disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere
          osservate,  in  relazione  al  maggiore ammontare, tutte le
          volte  che  successivamente  all'emissione  della fattura o
          alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare
          imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta
          viene  ad  aumentare  per  qualsiasi  motivo,  compresa  la
          rettifica   di   inesattezze  della  fatturazione  o  della
          registrazione.
              Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura,
          successivamente  alla registrazione di cui agli articoli 23
          e  24,  viene  meno  in  tutto  o  in parte, o se ne riduce
          l'ammontare  imponibile, in conseguenza di dichiarazione di
          nullita',  annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e
          simili  o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa
          di  procedure  concorsuali o di procedure esecutive rimaste
          infruttuose o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o
          sconti  previsti  contrattualmente,  il  cedente del bene o
          prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione
          ai   sensi   dell'art.  19  l'imposta  corrispondente  alla
          variazione,   registrandola   a   norma  dell'art.  25.  Il
          cessionario   o  committente,  che  abbia  gia'  registrato
          l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal
          caso  registrare  la  variazione  a  norma  dell'art.  23 o
          dell'art.  24,  salvo  il  suo  diritto  alla  restituzione
          dell'importo  pagato  al  cedente  o prestatore a titolo di
          rivalsa.
              Le disposizioni del comma precedente non possono essere
          applicate  dopo  il  decorso di un anno dalla effettuazione
          dell'operazione  imponibile qualora gli eventi ivi indicati
          si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le
          parti  e possono essere applicate, entro lo stesso termine,
          anche   in   caso   di   rettifica   di  inesattezze  della
          fatturazione  che  abbiano  dato luogo all'applicazione del
          settimo comma dell'art. 21.
              La  correzione  di  errori materiali o di calcolo nelle
          registrazioni  di  cui  agli  articoli  23, 25 e 39 e nelle
          liquidazioni  periodiche  di cui agli articoli 27 e 33 deve
          essere   fatta   mediante   annotazione   delle  variazioni
          dell'imposta  in  aumento nel registro di cui all'art. 23 e
          delle  variazioni  dell'imposta in diminuzione nel registro
          di  cui  all'art. 25. Con le stesse modalita' devono essere
          corretti,  nel  registro  di  cui  all'art.  24, gli errori
          materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle
          fatture o nei registri tenuti a norma di legge.
              Le  variazioni  di  cui  al  secondo comma e quelle per
          errori  di  registrazione  di  cui  al quarto comma possono
          essere  effettuate  dal cedente o prestatore del servizio e
          dal  cessionario  o  committente  anche  mediante  apposite
          annotazioni  in  rettifica  rispettivamente sui registri di
          cui  agli  articoli  23 e 24 e sul registro di cui all'art.
          25".
              -  Si trascrive il testo vigente degli articoli 10, 17,
          19,  22,  30,  terzo comma, lettera a), 68 e 70, del citato
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  633 del 26
          ottobre 1972, come modificati dalla presente legge:
              "Art.  10  (Operazioni  esenti  dall'imposta).  -  Sono
          esenti dall'imposta:
                1)   le   prestazioni   di   servizi  concernenti  la
          concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli
          stessi   da   parte  dei  concedenti  e  le  operazioni  di
          finanziamento;    l'assunzione   di   impegni   di   natura
          finanziaria,   l'assunzione  di  fideiussioni  e  di  altre
          garanzie  e la gestione di garanzie di crediti da parte dei
          concedenti;  le  dilazioni  di  pagamento,  le  operazioni,
          compresa  la  negoziazione,  relative  a depositi di fondi,
          conti  correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni
          o  altri  effetti commerciali, ad eccezione del recupero di
          crediti;  la  gestione  di fondi comuni di investimento, le
          dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio
          bancoposta;
                2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione
          e di vitalizio;
                3)  le  operazioni  relative  a  valute estere aventi
          corso  legale  e  a  crediti in valute estere, eccettuati i
          biglietti   e   le  monete  da  collezione  e  comprese  le
          operazioni di copertura dei rischi di cambio;
                4)  le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o
          altri  titoli  non  rappresentativi  di  merci  e  a  quote
          sociali,  eccettuate  la  custodia  e l'amministrazione dei
          titoli;   le  operazioni,  incluse  le  negoziazioni  e  le
          opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative
          a  valori  mobiliari  e  a strumenti finanziari diversi dai
          titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a
          valori  mobiliari  e  a  strumenti finanziari i contratti a
          termine  fermo  su titoli e altri strumenti finanziari e le
          relative  opzioni, comunque regolati; i contratti a termine
          su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di
          scambio  di  somme  di  denaro  o  di valute determinate in
          funzione  di  tassi  di  interesse, di tassi di cambio o di
          indici  finanziari,  e  relative  opzioni;  le  opzioni  su
          valute,  su  tassi  di  interesse  o  su indici finanziari,
          comunque regolate;
                5)   le  operazioni  relative  alla  riscossione  dei
          tributi,  comprese quelle relative ai versamenti di imposte
          effettuati   per   conto   dei  contribuenti,  a  norma  di
          specifiche  disposizioni di legge, da aziende e istituti di
          credito;
                6)  le  operazioni  relative all'esercizio del lotto,
          delle   lotterie   nazionali,   nonche'   quelle   relative
          all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al
          decreto  ministeriale  16 novembre  1955,  pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  273  del  26 novembre 1955, e alla
          legge  24 marzo  1942,  n. 315, e successive modificazioni,
          ivi  comprese  le  operazioni  relative alla raccolta delle
          giuocate;
                7)   le   operazioni   relative  all'esercizio  delle
          scommesse  in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e
          competizioni  di ogni genere, diverse da quelle indicate al
          numero  precedente,  nonche'  quelle relative all'esercizio
          del   giuoco  nelle  case  da  giuoco  autorizzate  e  alle
          operazioni di sorte locali autorizzate;
                8)  le  locazioni  non  finanziarie  e  gli  affitti,
          relative  cessioni,  risoluzioni  e  proroghe, di terreni e
          aziende  agricole,  di  aree  diverse da quelle destinate a
          parcheggio   di   veicoli,   per  le  quali  gli  strumenti
          urbanistici  non prevedono la destinazione edificatoria, ed
          i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere
          i  beni  mobili  destinati  durevolmente  al servizio degli
          immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali che
          per  le  loro  caratteristiche  non  sono  suscettibili  di
          diversa   utilizzazione  senza  radicali  trasformazioni  e
          quelli  destinati  ad uso di civile abitazione locati dalle
          imprese che li hanno costruiti per la vendita;
                8-bis)  le  cessioni  di fabbricati, o di porzioni di
          fabbricato,   a   destinazione   abitativa,  effettuate  da
          soggetti  diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o
          dalle  imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese
          appaltatrici,  gli  interventi  di  cui  all'art. 31, primo
          comma,  lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n.
          457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
          principale   dell'attivita'  esercitata  la  rivendita  dei
          predetti fabbricati o delle predette porzioni;
                9)   le   prestazioni   di   mandato,   mediazione  e
          intermediazione  relative  alle operazioni di cui ai numeri
          da  1  a  7,  nonche' quelle relative all'oro e alle valute
          estere,  compresi  i  depositi  anche  in  conto  corrente,
          effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla
          Banca  d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi
          dell'art. 4, quinto comma, del presente decreto;
                10) (abrogato);
                11)  le  cessioni  di  oro  da investimento, compreso
          quello  rappresentato  da  certificati  in  oro,  anche non
          allocato,  oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione
          di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da
          investimento  o che trasformano oro in oro da investimento,
          i  quali  abbiano  optato,  con  le  modalita' ed i termini
          previsti   dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          10 novembre  1997,  n.  442,  anche in relazione a ciascuna
          cessione,  per  l'applicazione  dell'imposta; le operazioni
          previste   dall'art.  81,  comma  1,  lettere  c-quater)  e
          c-quinquies,  del  testo  unico  delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre      1986,     n.     917,     e     successive
          modificazioni,riferite    all'oro   da   investimento;   le
          intermediazioni  relative alle precedenti operazioni. Se il
          cedente  ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga
          opzione  puo' essere esercitata per le relative prestazioni
          di intermediazione. Per oro da investimento si intende:
                a) l'oro  in  forma  di lingotti o placchette di peso
          accettato  dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1
          grammo,  di  purezza  pari  o  superiore  a  995 millesimi,
          rappresentato o meno da titoli;
                b) le  monete d'oro di purezza pari o superiore a 900
          millesimi,  coniate  dopo  il 1800, che hanno o hanno avuto
          corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un
          prezzo  che  non  supera  dell'80  per  cento il valore sul
          mercato   libero   dell'oro   in  esse  contenuto,  incluse
          nell'elenco  predisposto  dalla Commissione delle Comunita'
          europee  ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          delle   Comunita'   europee,  serie  C,  sulla  base  delle
          comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica, nonche' le monete aventi le
          medesime   caratteristiche,   anche  se  non  comprese  nel
          suddetto elenco;
                12) le cessioni di cui al numero 4) dell'art. 2 fatte
          ad  enti  pubblici,  associazioni riconosciute o fondazioni
          aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
          educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
          ONLUS;
                13)  le  cessioni  di  cui al numero 4) dell'art. 2 a
          favore  delle  popolazioni  colpite da calamita' naturali o
          catastrofi  dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre
          1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
                14)   prestazioni  di  trasporto  urbano  di  persone
          effettuate  mediante  veicoli  da  piazza  o altri mezzi di
          trasporto   abilitati  ad  eseguire  servizi  di  trasporto
          marittimo,  lacuale,  fluviale  e  lagunare. Si considerano
          urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
          tra   comuni   non   distanti   tra  loro  oltre  cinquanta
          chilometri;
                15)  le  prestazioni  di trasporto di malati o feriti
          con  veicoli  all'uopo  equipaggiati, effettuate da imprese
          autorizzate e da ONLUS;
                16) le prestazioni relative ai servizi postali;
                17) (abrogato);
                18)  le  prestazioni  sanitarie  di  diagnosi, cura e
          riabilitazione   rese  alla  persona  nell'esercizio  delle
          professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
          dell'art.   99  del  testo  unico  delle  leggi  sanitarie,
          approvato  con  regio  decreto  27 luglio  1934, n. 1265, e
          successive  modificazioni,  ovvero  individuate con decreto
          del  Ministro  della  sanita',  di concerto con il Ministro
          delle finanze;
                19)  le  prestazioni  di ricovero e cura rese da enti
          ospedalieri  o  da  cliniche  e  case di cura convenzionate
          nonche'  da  societa'  di  mutuo  soccorso con personalita'
          giuridica  e  da  ONLUS,  compresa  la  somministrazione di
          medicinali,   presidi   sanitari   e   vitto,   nonche'  le
          prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
                20)  le  prestazioni  educative dell'infanzia e della
          gioventu'  e quelle didattiche di ogni genere, anche per la
          formazione,    l'aggiornamento,   la   riqualificazione   e
          riconversione  professionale,  rese  da  istituti  o scuole
          riconosciuti  da  pubbliche  amministrazioni  e  da  ONLUS,
          comprese  le  prestazioni relative all'alloggio, al vitto e
          alla  fornitura  di  libri e materiali didattici, ancorche'
          fornite   da   istituzioni,  collegi  o  pensioni  annessi,
          dipendenti  o  funzionalmente collegati, nonche' le lezioni
          relative a materie scolastiche e universitarie impartite da
          insegnanti a titolo personale;
                21)    le   prestazioni   proprie   dei   brefotrofi,
          orfanotrofi,  asili,  case  di riposo per anziani e simili,
          delle  colonie marine, montane e campestri e degli alberghi
          e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958,
          n.  326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e
          medicinali,  le prestazioni curative e le altre prestazioni
          accessorie;
                22)   le   prestazioni   proprie  delle  biblioteche,
          discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,
          gallerie,  pinacoteche,  monumenti, ville, palazzi, parchi,
          giardini botanici e zoologici e simili;
                23)  le  prestazioni  previdenziali e assistenziali a
          favore del personale dipendente;
                24)  le cessioni di organi, sangue e latte umani e di
          plasma sanguigno;
                25) (abrogato);
                26) (abrogato);
                27)  le  prestazioni  proprie  dei  servizi  di pompe
          funebri;
                27-bis)  i  canoni  dovuti  da imprese pubbliche, ivi
          comprese   le   aziende   municipalizzate,  o  private  per
          l'affidamento  in concessione di costruzione e di esercizio
          di   impianti,   comprese  le  discariche,  destinati  allo
          smaltimento,  al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti
          urbani speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi;
                27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza
          domiciliare  o  ambulatoriale,  in  comunita'  e simili, in
          favore    degli    anziani    ed    inabili    adulti,   di
          tossicodipendenti  e  di malati di AIDS, degli handicappati
          psicofisici,  dei  minori  anche coinvolti in situazioni di
          disadattamentoe  di  devianza, rese da organismi di diritto
          pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano
          assistenza  pubblica,  previste  all'art.  41  della  legge
          23 dicembre  1978,  n.  833,  o da enti aventi finalita' di
          assistenza sociale e da ONLUS;
                27-quater)    le    prestazioni    delle    compagnie
          barracellari  di  cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1897,
          n. 382;
                27-quinquies)  le cessioni che hanno per oggetto beni
          acquistati  o  importati  senza  il diritto alla detrazione
          totale  della  relativa imposta ai sensi degli articoli 19,
          19-bis1 e 19-bis2".
              "Art.  17 (Soggetti passivi). - L'imposta e' dovuta dai
          soggetti   che   effettuano   le  cessioni  di  beni  e  le
          prestazioni  di servizi imponibili, i quali devono versarla
          all'erario,   cumulativamente   per   tutte  le  operazioni
          effettuate  e  al netto della detrazione prevista nell'art.
          19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.
              Gli  obblighi  ed i diritti derivanti dall'applicazione
          del presente decreto relativamente ad operazioni effettuate
          nel  territorio  dello Stato da o nei confronti di soggetti
          non  residenti  e  senza  stabile organizzazione in Italia,
          possono  essere  adempiuti o esercitati, nei modi ordinari,
          da un rappresentante residente nel territorio dello Stato e
          nominato nelle forme di cui al terzo comma dell'art. 53, il
          quale   risponde  in  solido  con  il  rappresentato  degli
          obblighi  derivanti dall'applicazione del presente decreto.
          La   nomina   del  rappresentante  deve  essere  comunicata
          all'altro    contraente   anteriormente   all'effettuazione
          dell'operazione.   La   disposizione   si   applica   anche
          relativamente   alle   operazioni,   imponibili   ai  sensi
          dell'art.  7,  quarto  comma,  lettera  f),  effettuate  da
          soggetti    domiciliati,    residenti    o    con   stabili
          organizzazioni  operanti  nei territori esclusi a norma del
          primo comma, lettera a), dello stesso art. 7.
              In  mancanza di un rappresentante nominato ai sensi del
          comma  precedente,  gli  obblighi relativi alle cessioni di
          beni   e   alle   prestazioni  di  servizi  effettuate  nel
          territorio  dello  Stato  da soggetti residenti all'estero,
          nonche'  gli  obblighi relativi alle prestazioni di servizi
          di cui al numero 2) dell'art. 3, rese da soggetti residenti
          all'estero  a soggetti residenti nello Stato, devono essere
          adempiuti  dai  cessionari  o  committenti che acquistino i
          beni o utilizzino i servizi nell'esercizio di imprese, arti
          o professioni. La disposizione non si applica relativamente
          alle  operazioni  imponibili  ai  sensi dell'art. 7, quarto
          comma,   lettera   f),  fatte  da  soggetti  domiciliati  o
          residenti   o   con  stabili  organizzazioni  operanti  nei
          territori  esclusi  a  norma  del  primo comma, lettera a),
          dello stesso articolo.
              Le  disposizioni  del  secondo e del terzo comma non si
          applicano  per  le operazioni effettuate da o nei confronti
          di  stabili  organizzazioni in Italia di soggetti residenti
          all'estero.
              In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di
          oro da investimento di cui all'art. 10, numero 11), nonche'
          per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti
          semilavorati  di  purezza pari o superiore i 325 millesimi,
          al  pagamento  dell'imposta  e'  tenuto  il cessionario, se
          soggetto  passivo  d'imposta nel territorio dello Stato. La
          fattura,  emessa  dal cedente senza addebito d'imposta, con
          l'osservanza  delle  disposizioni di cui agli articoli 21 e
          seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente
          comma,   deve   essere   integrata   dal   cessionario  con
          l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve
          essere  annotata  nel registro di cui agli articoli 23 o 24
          entro  il mese di ricevimento ovvero anche successivamente,
          ma  comunque  entro  quindici  giorni dal ricevimento e con
          riferimento  al relativo mese; lo stesso documento, ai fini
          della  detrazione,  e'  annotato  anche nel registro di cui
          all'art. 25".
              "Art.  19  (Detrazione).  -  1.  Per  la determinazione
          dell'imposta  dovuta a norma del primo comma dell'art. 17 o
          dell'eccedenza  di  cui  al  secondo comma dell'art. 30, e'
          detraibile   dall'ammontare   dell'imposta   relativa  alle
          operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta
          dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa
          in  relazione  ai beni ed ai servizi importati o acquistati
          nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto
          alla  detrazione  dell'imposta  relativa  ai beni e servizi
          acquistati  o  importati sorge nel momento in cui l'imposta
          diviene  esigibile e puo' essere esercitato, al piu' tardi,
          con  la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a
          quello  in  cui il diritto alla detrazione e' sorto ed alle
          condizioni  esistenti  al momento della nascita del diritto
          medesimo.
              2.  Non e' detraibile l'imposta relativa all'acquisto o
          all'importazione  di  beni  e  servizi afferenti operazioni
          esenti  o  comunque  non  soggette  all'imposta,  salvo  il
          disposto  dell'art.  19-bis2.  In nessun caso e' detraibile
          l'imposta  relativa all'acquisto o all'importazione di beni
          o  servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni
          a premio.
              3.  La indetraibilita' di cui al comma 2 non si applica
          se le operazioni ivi indicate sono costituite da:
                a) operazioni  di  cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a
          queste  assimilate  dalla legge, ivi comprese quelle di cui
          agli  articoli 40 e 41 del decreto-legge 31 agosto 1993, n.
          33,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
          1993, n. 427;
                b)  operazioni  effettuate fuori dal territorio dello
          Stato  le  quali, se effettuate nel territorio dello Stato,
          darebbero diritto alla detrazione dell'imposta;
                c) operazioni di cui all'art. 2, terzo comma, lettere
          a), b), d) ed f);
                d)   cessioni   di   cui  all'art.  10,  numero  11),
          effettuate  da soggetti che producono oro da investimento o
          trasformano oro in oro da investimento;
                e)  operazioni  non  soggette all'imposta per effetto
          delle disposizioni di cui all'art. 74, commi primo, settimo
          e ottavo.
              4.  Per  i  beni  ed  i servizi in parte utilizzati per
          operazioni  non  soggette  all'imposta la detrazione non e'
          ammessa  per  la  quota  imputabile  a tali utilizzazioni e
          l'ammontare  indetraibile  e'  determinato  secondo criteri
          oggettivi,  coerenti  con  la  natura  dei  beni  e servizi
          acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare
          la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi
          in  parte  utilizzati  per fini privati o comunque estranei
          all'esercizio dell'impresa, arte e professione.
              5.  Ai  contribuenti  che  esercitano sia attivita' che
          danno  luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla
          detrazione  sia  attivita'  che  danno  luogo ad operazioni
          esenti  ai  sensi  dell'art. 10, il diritto alla detrazione
          dell'imposta  spetta  in  misura  proporzionale  alla prima
          categoria   di   operazioni  e  il  relativo  ammontare  e'
          determinato  applicando la percentuale di detrazione di cui
          all'art.  19-bis.  Nel  corso  dell'anno  la  detrazione e'
          provvisoriamente    operata    con   l'applicazione   della
          percentuale   di  detrazione  dell'anno  precedente,  salvo
          conguaglio  alla  fine  dell'anno.  I soggetti che iniziano
          l'attivita'   operano   la   detrazione   in  base  ad  una
          percentuale   di  detrazione  determinata  presuntivamente,
          salvo conguaglio alla fine dell'anno.
              5-bis.  Per  i  soggetti  diversi da quelli di cui alla
          lettera  d)  del comma 3 la limitazione della detrazione di
          cui   ai   precedenti   commi  non  opera  con  riferimento
          all'imposta  addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti,
          anche  intracomunitari,  di  oro  da  investimento, per gli
          acquisti,  anche  intracomunitari, e per le importazioni di
          oro  diverso  da quello da investimento destinato ad essere
          trasformato  in  oro  da  investimento  a cura degli stessi
          soggetti  o per loro conto, nonche' per servizi consistenti
          in   modifiche  della  forma,  del  peso  o  della  purezza
          dell'oro, compreso l'oro da investimento".
              "Art.  22 (Commercio al minuto e attivita' assimilate).
          -  L'emissione della fattura non e' obbligatoria, se non e'
          richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione
          dell'operazione:
                1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti
          al  minuto  autorizzati  in  locali  aperti al pubblico, in
          spacci   interni   mediante   apparecchi  di  distribuzione
          automatica,  per  corrispondenza,  a  domicilio  o in forma
          ambulante;
                2)    per    le    prestazioni   alberghiere   e   le
          somministrazioni  di  alimenti  e  bevande  effettuate  dai
          pubblici   esercizi,   nelle  mense  aziendali  o  mediante
          apparecchi di distribuzione automatica;
                3) per le prestazioni di trasporto di persone nonche'
          di veicoli e bagagli al seguito;
                4)  per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio
          di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante
          o nell'abitazione dei clienti;
                5)  per  le prestazioni di custodia e amministrazione
          di  titoli  e  per  gli  altri  servizi  resi  da aziende o
          istituti di credito e da societa' finanziarie o fiduciarie;
                6)  per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1)
          a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10.
              La   disposizione  del  comma  precedente  puo'  essere
          dichiarata  applicabile,  con  decreto  del  Ministro delle
          finanze,  ad  altre  categorie di contribuenti che prestino
          servizi al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza
          e  importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa
          l'osservanza   dell'obbligo   di   fatturazione   e   degli
          adempimenti connessi.
              Gli   imprenditori  che  acquistano  beni  che  formano
          oggetto dell'attivita' propria dell'impresa da commercianti
          al  minuto ai quali e' consentita l'emissione della fattura
          sono obbligati a richiederla".
              "Art.  30  (Versamento  di  conguaglio e rimborso della
          eccedenza). - Primo e secondo comma (omissis).
              Il  contribuente  puo'  chiedere in tutto o in parte il
          rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore
          a  lire  cinque milioni, all'atto della presentazione della
          dichiarazione:
                a) quando  esercita  esclusivamente o prevalentemente
          attivita'  che  comportano  l'effettuazione  di  operazioni
          soggette   ad  imposta  con  aliquote  inferiori  a  quelle
          dell'imposta  relativa  agli  acquisti e alle importazioni,
          computando  a  tal  fine  anche  le operazioni effettuate a
          norma dell'art. 17, quinto comma".
              "Art. 68 (Importazioni non soggette all'imposta). - Non
          sono soggette all'imposta:
                a) le  importazioni di beni indicati nel primo comma,
          lettera  c),  dell'art.  8,  nell'art.  8-bis,  nonche' nel
          secondo  comma dell'art. 9, limitatamente all'ammontare dei
          corrispettivi  di  cui  al  numero 9 dello stesso articolo,
          sempreche'  ricorrano  le condizioni stabilite nei predetti
          articoli;
                b) le  importazioni  di  campioni  gratuiti di modico
          valore, appositamente contrassegnati;
                c) ogni  altra importazione definitiva di beni la cui
          cessione  e'  esente  dall'imposta  o  non vi e' soggetta a
          norma  dell'art. 72. Per le operazioni concernenti l'oro da
          investimento di cui all'art. 10, numero 11), l'esenzione si
          applica  allorche'  i  requisiti  ivi indicati risultino da
          conforme   attestazione  resa,  in  sede  di  dichiarazione
          doganale, dal soggetto che effettua l'operazione;
                d) la  reintroduzione di beni nello stato originario,
          da  parte  dello  stesso  soggetto  che li aveva esportati,
          sempre  che  ricorrano  le  condizioni  per  la  franchigia
          doganale;
                e) (abrogato);
                f)  la  importazione  di beni donati ad enti pubblici
          ovvero  ad  associazioni  riconosciute  o fondazioni aventi
          esclusivamente   finalita'   di   assistenza,  beneficenza,
          educazione,   istruzione,  studio  o  ricerca  scientifica,
          nonche'  quella  di  beni donati a favore delle popolazioni
          colpite  da calamita' naturali o catastrofi dichiarate tali
          ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996;
                g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma,
          lettera l), dell'art. 2".
              "Art.   70  (Applicazione  dell'imposta).  -  L'imposta
          relativa   alle  importazioni  e'  accertata,  liquidata  e
          riscossa  per  ciascuna operazione. Si applicano per quanto
          concerne  le  controversie  e  le sanzioni, le disposizioni
          delle leggi doganali relative ai diritti di confine.
              Per  le  importazioni  effettuate  senza  pagamento  di
          imposta,   di   cui   alla   lettera   c),   dell'art.   8,
          all'importatore  che  attesti  falsamente di trovarsi nelle
          condizioni   richieste   per  fruire  del  trattamento  ivi
          previsto o ne benefici oltre i limiti consentiti si applica
          la  pena  pecuniaria  di  cui  al terzo comma dell'art. 46,
          salvo  che  il  fatto costituisca reato a norma della legge
          doganale.
              L'imposta  dovuta  per  l'introduzione  dei  beni nello
          Stato  tramite  il  servizio  postale  deve  essere assolta
          secondo  le  modalita'  stabilite  con apposito decreto del
          Ministro  delle  finanze  di concerto con il Ministro delle
          poste e delle telecomunicazioni.
              L'imposta  assolta  per l'importazione di beni da parte
          di  enti,  associazioni  ed  altre  organizzazioni  di  cui
          all'art.  4, quarto comma, puo' essere richiesta a rimborso
          secondo  modalita'  e  termini  stabiliti  con  decreto del
          Ministro   delle   finanze,   se  i  beni  sono  spediti  o
          trasportati in altro Stato membro della Comunita' economica
          europea.  Il  rimborso  e'  eseguito a condizione che venga
          fornita  la  prova  che  l'acquisizione intracomunitaria di
          detti  beni  e'  stata assoggettata all'imposta nello Stato
          membro di destinazione.
              Per  l'importazione  di  materiale  d'oro,  nonche' dei
          prodotti  semilavorati  di  purezza  pari o superiore a 325
          millesimi da parte di soggetti passivi nel territorio dello
          Stato  l'imposta, accertata e liquidata nella dichiarazione
          doganale,  in  base  ad  attestazione resa in tale sede, e'
          assolta  a  norma delle disposizioni di cui al titolo II; a
          tal  fine  il  documento doganale deve essere annotato, con
          riferimento  al  mese di rilascio del documento stesso, nei
          registri di cui agli articoli 23 o 24 nonche', agli effetti
          della detrazione, nel registro di cui all'art. 25".
              - Il   testo   dell'art.  3,  comma  136,  della  legge
          23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica), e' il seguente:
              "136.   Al   fine   della   razionalizzazione  e  della
          tempestiva  semplificazione  delle  procedure di attuazione
          delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali
          dei  contribuenti  sono  disciplinati  con  regolamenti  da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  2,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove
          tecnologie  per  il  trattamento  e  la conservazione delle
          informazioni  e  del  progressivo  sviluppo  degli studi di
          settore".