Art. 3. 
                    (Atto costitutivo e statuto) 
   1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto
scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata  la  sede  legale.
Nello statuto devono essere espressamente previsti: 
   a) la denominazione; 
   b) l'oggetto sociale; 
  c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione; 
   d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle
attivita'  non  possono,  in  nessun  caso,  essere  divisi  fra  gli
associati, anche in forme indirette; 
   e) l'obbligo di  reinvestire  l'eventuale  avanzo  di  gestione  a
favore di attivita' istituzionali statutariamente previste; 
   f) le  norme  sull'ordinamento  interno  ispirato  a  principi  di
democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli  associati,  con
la  previsione  dell'elettivita'  delle   cariche   associative.   In
relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro
per la solidarieta' sociale, sentito l'Osservatorio nazionale di  cui
all'articolo 11, puo' consentire deroghe alla presente disposizione; 
   g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed  i
loro diritti e obblighi; 
   h) l'obbligo  di  redazione  di  rendiconti  economico-finanziari,
nonche' le modalita' di approvazione  degli  stessi  da  parte  degli
organi statutari; 
   i) le modalita' di scioglimento dell'associazione; 
   l) l'obbligo di devoluzione del  patrimonio  residuo  in  caso  di
scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione,  a  fini
di utilita' sociale.