Art. 3.
   1.  Con  successivi  decreti  del  Ministero  del  lavoro  e della
previdenza  sociale  di concerto con il Ministero dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato,  sentita  la  Commissione  consultiva
permanente  per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro,
si  provvedera'  all'indicazione  dei  criteri per l'individuazione e
l'uso  di  altre  tipologie  di  DPI  nonchÕ  all'aggiornamento degli
allegati del presente decreto in relazione al progresso tecnologico.

   Roma, 2 maggio 2001

                p. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                              Il Sottosegretario di Stato
                                       Guerrini

  Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
           Letta