Art. 3. 1. Con successivi decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, si provvedera' all'indicazione dei criteri per l'individuazione e l'uso di altre tipologie di DPI nonchÕ all'aggiornamento degli allegati del presente decreto in relazione al progresso tecnologico. Roma, 2 maggio 2001 p. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Il Sottosegretario di Stato Guerrini Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Letta