Art. 3

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi    recanti    ulteriori   disposizioni   occorrenti   per
l'adattamento  dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle
norme della Convenzione e del Protocollo di cui all'articolo 1.
  2.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi, di cui al comma 1, sono
trasmessi  al  Senato  della  Repubblica  e  alla Camera dei deputati
perche'  sia  espresso  dalle  competenti  Commissioni  permanenti un
parere  entro  il  termine  di  quaranta  giorni,  decorso il quale i
decreti legislativisono emanati anche in mancanza del parere.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

      Data a Roma, addi' 28 marzo 2001

                               CIAMPI

                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino