Art. 3.

                          Immatricolazione
  1.  Sulle armi di cui all'articolo 1 devono essere impressi i segni
identificativi  previsti  dall'articolo 11,  comma primo, della legge
18 aprile  1975,  n. 110, fatta eccezione per il numero di iscrizione
nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
 
          Nota all'art. 3:
              -  Si riporta il testo dell'art. 11, comma primo, della
          legge  18 aprile  1975,  n. 110 (per l'argomento vedi nelle
          note alle premesse):
              "1.  Sulle  armi  comuni  da sparo prodotte nello Stato
          devono  essere  impressi,  in modo indelebile ed a cura del
          produttore, la sigla od il marchio, idonei ad identificarle
          nonche'   il   numero   di   iscrizione   del  prototipo  o
          dell'esemplare   nel   Catalogo   nazionale  ed  il  numero
          progressivo  di  matricola.  Un  numero  progressivo  deve,
          altresi',  essere  impresso  sulle canne intercambiabili di
          armi".