ART. 3.
                    (Disposizioni di attuazione).

   1.   Con   decreto  interministeriale  sono  determinati  forma  e
contenuto  della  dichiarazione  di emersione di cui all'articolo 1 e
degli   altri   modelli   di  dichiarazione,  in  modo  da  garantire
l'applicazione  dell'incentivo  fiscale a tassazione separata in caso
di  cumulo  tra  redditi  agevolati  ed  altri  redditi,  nonche'  le
modalita'   di   pagamento   delle   imposte  e  delle  contribuzioni
sostitutive  di  cui  all'articolo  1,  commi 2, 3 e 4. Con lo stesso
decreto sono approvate le istruzioni sulle modalita' di presentazione
delle  dichiarazioni predette e sulle attivita' amministrative idonee
a  garantire  adeguate  forme  di partecipazione delle organizzazioni
sindacali   e   di   categoria   al   fine  di  favorire  l'emersione
dell'economia sommersa.
   2.  Le  imposte e le contribuzioni sostitutive di cui all'articolo
1,  commi  2,  3  e  4,  non  sono  comunque  compensabili e non sono
deducibili  ai  fini  della determinazione di alcuna imposta, tassa o
contributo.  Per  l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le
sanzioni   si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
previste per le imposte sui redditi.
   3.  L'imposta  sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
a),  non  genera  credito  di  imposta  in favore del socio, ai sensi
dell'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
   4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28  agosto  1997,  n.  281, sono determinate le regolazioni contabili
degli  effetti finanziari per lo Stato, le regioni e gli enti locali,
conseguenti all'attuazione del presente capo.
   5.  Le disposizioni del presente capo concernenti gli imprenditori
si  applicano, in quanto compatibili, anche ai titolari di redditi di
lavoro autonomo.
 
          Note all'art. 3:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 14 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
              "Art.  14 (Credito di imposta per gli utili distribuiti
          da  societa'  ed enti). - 1. Se alla formazione del reddito
          complessivo concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma
          e sotto qualsiasi denominazione dalle societa' o dagli enti
          indicati  alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87, al
          contribuente  e'  attribuito  un  credito d'imposta pari al
          56,25   per   cento,  per  le  distribuzioni  deliberate  a
          decorrere  dal  periodo  d'imposta  successivo  a quello in
          corso  al  1  gennaio  2001,  e  al 53,85 per cento, per le
          distribuzioni  deliberate a decorrere dal periodo d'imposta
          successivo   a   quello   in   corso  al  1  gennaio  2003,
          dell'ammontare  degli  utili  stessi nei limiti in cui esso
          trova  copertura  nell'ammontare  delle imposte di cui alle
          lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 105.
              1-bis.  Il  credito  di  imposta  di  cui  al  comma 1,
          relativo  ai  dividendi  percepiti  dai  comuni distribuiti
          dalle ex aziende municipalizzate trasformate in societa' ai
          sensi  della  legge  8 giugno  1990,  n.  142, e successive
          modificazioni,  puo' essere utilizzato per la compensazione
          dei  debiti  ai  sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
              2.  Nel  caso  di  distribuzione  di utili in natura il
          credito  di  imposta  e' determinato in relazione al valore
          normale  degli  stessi alla data in cui sono stati posti in
          pagamento.
              3.  Relativamente  agli utili percepiti dalle societa',
          associazioni  e imprese indicate nell'art. 5, il credito di
          imposta  spetta  ai  singoli soci, associati o partecipanti
          nella proporzione ivi stabilita.
              4.   Ai  soli  fini  della  applicazione  dell'imposta,
          l'ammontare  del credito di imposta e' computato in aumento
          del reddito complessivo.
              5.  La  detrazione  del credito di imposta, deve essere
          richiesta,  a  pena  di  decadenza, nella dichiarazione dei
          redditi  relativa  al  periodo  di imposta in cui gli utili
          sono  stati  percepiti  e  non  spetta  in  caso  di omessa
          presentazione  della  dichiarazione o di omessa indicazione
          degli   utili  nella  dichiarazione  presentata.  Se  nella
          dichiarazione  e'  stato  omesso  soltanto  il  computo del
          credito  di  imposta  in  aumento  del reddito complessivo,
          l'ufficio  delle  imposte  puo'  procedere  alla correzione
          anche  in  sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base
          alla dichiarazione dei redditi.
              6.  Il credito di imposta spetta anche quando gli utili
          percepiti sono tassati separatamente ai sensi dell'art. 16;
          in  questo  caso  il  suo ammontare e' computato in aumento
          degli  utili e si detrae dalla relativa imposta determinata
          a norma dell'art. 18.
              6-bis.  Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti
          non  spetta, limitatamente agli utili, la cui distribuzione
          e' stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai
          soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di
          cui   alla   legge  23 marzo  1983,  n.  77,  e  successive
          modificazioni,  o dalle societa' di investimento a capitale
          variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio
          1992,  n.  84,  azioni  o  quote  di  partecipazione  nelle
          societa'  o  enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1
          dell'art. 87 del presente testo unico.
              7.   Le   disposizioni  del  presente  articolo non  si
          applicano  per  le  partecipazioni  agli utili spettanti ai
          promotori,  ai  soci  fondatori,  agli  amministratori e ai
          dipendenti   della   societa'  o  dell'ente  e  per  quelle
          spettanti   in   base   ai  contratti  di  associazione  in
          partecipazione  e  ai  contratti  indicati  nel primo comma
          dell'articolo 2554  del  codice  civile, ne' per i compensi
          per  prestazioni  di  lavoro  corrisposti  sotto  forma  di
          partecipazione  agli  utili  e  per  gli  utili di cui alla
          lettera g) del comma 1 dell'art. 41.
              7-bis.  Le  disposizioni  del  presente articolo non si
          applicano   per   gli  utili  percepiti  dall'usufruttuario
          allorche'  la  costituzione  o  la  cessione del diritto di
          usufrutto  sono  state  poste  in  essere  da  soggetti non
          residenti,  privi nel territorio dello Stato di una stabile
          organizzazione.".
              - Per  il  testo  dell'art.  8  del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, si rimanda alle note all'art. 2.