Art. 3. 
Sedi della  prova  scritta  e  nomina  delle  commissioni  presso  le
                             universita' 
 
  1.  La  prova  scritta  si  svolge  presso  le  sedi  universitarie
individuate    con    decreto    del    Ministro     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Presso ciascuna sede,  con  decreto
del rettore, e' nominata una commissione incaricata di assicurare  la
regolarita'  dell'espletamento  delle  prove  d'esame,  ivi  compresa
l'identificazione dei  candidati,  la  consegna  e  il  ritiro  degli
elaborati,  nonche'  la  vigilanza   e   la   verbalizzazione.   Tale
commissione  non  ha  compiti  valutativi,  ed  espleta  altresi'  le
operazioni di cui all'articolo 5; essa e'  costituita  da  almeno  un
componente ogni trenta candidati  ed  e'  composta  da  non  meno  di
quattro membri di cui almeno due docenti della facolta' di medicina e
due medici indicati dall'ordine dei medici chirurghi della  provincia
ove ha sede l'ateneo. Con lo stesso  decreto  il  rettore  nomina  il
presidente della commissione ed il responsabile del  procedimento,  e
definisce le modalita' di funzionamento della commissione. 
  2. La prova scritta di cui al presente decreto e'  organizzata  dai
singoli atenei tenendo conto anche delle esigenze  dei  candidati  in
situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,
cosi' come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17. 
 
          Nota all'art. 3:
              - La  legge  5 febbraio  1992,  n. 104 pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  17 febbraio  1992,  n. 39, s.o., cosi'
          come   modificata   dalla  legge  28 gennaio  1999,  n.  17
          (Integrazione  e  modifica  della legge 5 febbraio 1992, n.
          104,  legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale
          e   i   diritti   delle   persone   handicappate)   prevede
          "Legge-quadro  per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
          diritti delle persone handicappate)".