Art. 3. Interventi di interesse nazionale 1. Gli interventi di interesse nazionale, per i quali il presente programma disciplina e prevede il concorso pubblico, sono quelli di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale, relativi ai seguenti siti: a) i siti di interesse nazionale individuati dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 426/1998, come precisati nella tabella riportata nell'allegato A e nelle schede descrittive dell'allegato B; b) i siti di interesse nazionale individuati dall'articolo 114, commi 24 e 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, quali risultano elencati nell'allegato C, e meglio descritti nelle apposite schede riportate nell'allegato D; c) i siti di interesse nazionale individuati dal presente programma sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 18, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dall'articolo 15 del decreto ministeriale n. 471/1999, quali risultano elencati nell'allegato E, e meglio descritti dalle apposite schede riportate nell'allegato F. 2. I siti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono perimetrati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 426/1998.
Note all'art. 3: - Il comma 4 dell'art. 1 della legge n. 426/1998 e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 114 commi 24 e 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 18, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e' riportato nelle note alle premesse. - L'art. 15 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successivemodificazioni e integrazioni), e' il seguente: "Art. 15 (Interventi di interesse nazionale). - 1. Gli interventi di interesse nazionale sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito inquinato, alle quantita' e pericolosita' degli inquinanti presenti nel sito medesimo, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante al sito inquinato in termini di rischio sanitario ed ecologico nonche' di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali secondo i seguenti principi e criteri direttivi, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22: a) la bonifica riguardi aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale; b) la bonifica riguardi aree e territori tutelati ai sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431; c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dall'inquinamento risulti particolarmente elevato in ragione della densita' della popolazione o dell'estensione dell'area interessata; d) l'impatto socioeconomico causato dall'inquinamento dell'area sia rilevante; e) l'inquinamento costituisca un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale; f) la bonifica riguardi siti compresi nel territorio di piu' regioni. 2. Il responsabile presenta al Ministero dell'ambiente il piano di caratterizzazione, il progetto preliminare e il progetto definitivo predisposti secondo i criteri generali stabiliti dall'allegato 4, nei termini e secondo le modalita' di cui all'art. 10, comunicando, altresi', le informazioni relative agli interventi di messa in sicurezza adottati ai sensi dell'art. 7 o dell'art. 8. Nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile e non provveda il proprietario del sito inquinato ne' altro soggetto interessato, i progetti sono predisposti dal Ministero dell'ambiente, che si avvale dell'A.N.P.A, dell'Istituto superiore di sanita' e dell'E.N.E.A. 3. Per l'istruttoria tecnica degli elaborati progettuali di cui al comma 2 il Ministero dell'ambiente si avvale dell'A.N.P.A., delle A.R.P.A delle regioni interessate e dell'Istituto superiore di sanita'. 4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', d'intesa con la regione territorialmente competente, approva il progetto definitivo, tenendo conto delle conclusioni dell'istruttoria tecnica e autorizza la realizzazione dei relativi interventi. 5. Qualora gli interventi di bonifica e ripristino ambientale prevedano la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, l'approvazione di cui al comma 4 e' subordinata all'acquisizione della relativa pronuncia di compatibilita'. In tali casi i termini previsti dal presente decreto sono sospesi sino alla conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale. 6. L'autorizzazione del progetto definitivo produce gli effetti di cui all'art. 10, comma 10".