Art. 3.
                  Interventi di interesse nazionale

  1.  Gli  interventi di interesse nazionale, per i quali il presente
programma  disciplina  e prevede il concorso pubblico, sono quelli di
messa  in  sicurezza  d'emergenza, di bonifica, di messa in sicurezza
permanente e di ripristino ambientale, relativi ai seguenti siti:
    a) i  siti  di  interesse  nazionale individuati dall'articolo 1,
comma  4,  della  legge  n.  426/1998,  come  precisati nella tabella
riportata nell'allegato A e nelle schede descrittive dell'allegato B;
    b) i  siti  di interesse nazionale individuati dall'articolo 114,
commi  24  e 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, quali risultano
elencati  nell'allegato  C,  e meglio descritti nelle apposite schede
riportate nell'allegato D;
    c) i   siti  di  interesse  nazionale  individuati  dal  presente
programma sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 18, comma 1,
lettera   n)  del  decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22  e
dall'articolo 15   del   decreto   ministeriale  n.  471/1999,  quali
risultano elencati nell'allegato E, e meglio descritti dalle apposite
schede riportate nell'allegato F.
  2.  I siti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono perimetrati
con  la  procedura  di  cui  all'articolo 1,  comma 4, della legge n.
426/1998.
 
          Note all'art. 3:
              - Il  comma  4  dell'art.  1 della legge n. 426/1998 e'
          riportato nelle note alle premesse.
              - Il  testo  dell'art.  114  commi  24 e 25 della legge
          23 dicembre  2000,  n.  388  e'  riportato  nelle note alle
          premesse.
              - Il  testo  dell'art.  18,  comma  1,  lettera  n) del
          decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n. 22 e' riportato
          nelle note alle premesse.
              - L'art.  15  del decreto ministeriale 25 ottobre 1999,
          n.  471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalita'
          per  la  messa  in  sicurezza,  la bonifica e il ripristino
          ambientale  dei  siti  inquinati, ai sensi dell'art. 17 del
          decreto    legislativo    5 febbraio   1997,   n.   22,   e
          successivemodificazioni e integrazioni), e' il seguente:
              "Art.  15 (Interventi di interesse nazionale). - 1. Gli
          interventi  di  interesse  nazionale  sono individuabili in
          relazione  alle  caratteristiche  del  sito inquinato, alle
          quantita'  e  pericolosita'  degli  inquinanti presenti nel
          sito   medesimo,   al  rilievo  dell'impatto  sull'ambiente
          circostante   al  sito  inquinato  in  termini  di  rischio
          sanitario  ed  ecologico  nonche' di pregiudizio per i beni
          culturali  ed  ambientali  secondo  i  seguenti  principi e
          criteri  direttivi, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera
          n), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:
                a) la  bonifica riguardi aree e territori, compresi i
          corpi idrici, di particolare pregio ambientale;
                b) la  bonifica riguardi aree e territori tutelati ai
          sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito,
          con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431;
                c) il  rischio  sanitario  ed  ambientale  che deriva
          dall'inquinamento   risulti   particolarmente   elevato  in
          ragione  della densita' della popolazione o dell'estensione
          dell'area interessata;
                d) l'impatto socioeconomico causato dall'inquinamento
          dell'area sia rilevante;
                e) l'inquinamento  costituisca  un rischio per i beni
          di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;
                f) la  bonifica riguardi siti compresi nel territorio
          di piu' regioni.
              2.  Il responsabile presenta al Ministero dell'ambiente
          il piano di caratterizzazione, il progetto preliminare e il
          progetto  definitivo predisposti secondo i criteri generali
          stabiliti   dall'allegato  4,  nei  termini  e  secondo  le
          modalita'  di  cui  all'art.  10, comunicando, altresi', le
          informazioni relative agli interventi di messa in sicurezza
          adottati  ai  sensi  dell'art. 7 o dell'art. 8. Nel caso in
          cui  il responsabile non provveda o non sia individuabile e
          non  provveda  il proprietario del sito inquinato ne' altro
          soggetto  interessato,  i  progetti  sono  predisposti  dal
          Ministero   dell'ambiente,   che  si  avvale  dell'A.N.P.A,
          dell'Istituto superiore di sanita' e dell'E.N.E.A.
              3.    Per   l'istruttoria   tecnica   degli   elaborati
          progettuali di cui al comma 2 il Ministero dell'ambiente si
          avvale   dell'A.N.P.A.,   delle   A.R.P.A   delle   regioni
          interessate e dell'Istituto superiore di sanita'.
              4.   Il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  i
          Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
          della  sanita',  d'intesa  con  la regione territorialmente
          competente,  approva  il progetto definitivo, tenendo conto
          delle  conclusioni  dell'istruttoria tecnica e autorizza la
          realizzazione dei relativi interventi.
              5.  Qualora  gli  interventi  di  bonifica e ripristino
          ambientale prevedano la realizzazione di opere sottoposte a
          procedura  di  valutazione  di  impatto ambientale ai sensi
          della  normativa  vigente, l'approvazione di cui al comma 4
          e' subordinata all'acquisizione della relativa pronuncia di
          compatibilita'.   In  tali  casi  i  termini  previsti  dal
          presente  decreto  sono sospesi sino alla conclusione della
          procedura di valutazione di impatto ambientale.
              6. L'autorizzazione del progetto definitivo produce gli
          effetti di cui all'art. 10, comma 10".