Art. 3
               Adeguamento degli onorari spettanti ai
            componenti degli uffici elettorali di sezione

  1. L'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  1.  -  1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali,
con   esclusione   di   quelle   per  l'elezione  dei  rappresentanti
dell'Italia   al   Parlamento  europeo,  al  presidente  dell'ufficio
elettorale  di sezione e' corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio
ha  sede,  un  onorario  fisso  forfettario  di  euro  150,  oltre al
trattamento  di  missione,  se  dovuto, nella misura corrispondente a
quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale.
  2.  A  ciascuno  degli  scrutatori  ed  al  segretario dell'ufficio
elettorale  di  sezione,  il  comune  nel  quale  ha  sede  l'ufficio
elettorale  deve  corrispondere un onorario fisso forfettario di euro
120.
  3.  Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e
sino  alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati,
rispettivamente,  di  euro  37 e di euro 25. In caso di contemporanea
effettuazione  di  piu'  consultazioni  elettorali o referendarie, ai
componenti  degli  uffici  elettorali di sezione possono riconoscersi
fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.
  4.  Al  presidente  ed  ai  componenti  del  seggio speciale di cui
all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario
fisso  forfettario,  quale  che sia il numero delle consultazioni che
hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro
61.
  5.  In  occasione  di  consultazioni  referendarie, gli onorari dei
componenti  degli  uffici elettorali di sezione sono determinati come
segue:
   a)   gli  importi  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono  determinati,
rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;
   b)   gli   importi   di   cui   al   comma   3  sono  determinati,
rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22;
   c)   gli   importi   di   cui   al   comma   4  sono  determinati,
rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53.
  6.  In occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti
dell'Italia  al  Parlamento europeo, gli onorari dei componenti degli
uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:
   a)   gli  importi  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono  determinati,
rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96;
   b)   gli   importi   di   cui   al   comma   4  sono  determinati,
rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49".
  2.  Le  misure degli onorari dei componenti degli uffici elettorali
di  sezione  previste  dal  presente  articolo sono aggiornate con le
modalita' indicate dall'articolo 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117.
Le  cifre  risultanti  sono  arrotondate,  per eccesso, all'unita' di
euro.
  3. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  e'  autorizzato ad adottare un regolamento ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la
revisione   delle  disposizioni  concernenti  la  determinazione  dei
compensi  e del trattamento di missione spettanti ai componenti degli
organi   collegiali   preposti   allo  svolgimento  dei  procedimenti
elettorali, prevedendo che i compensi siano stabiliti con decreto del
Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  e  fissando  i  criteri  ai  quali deve attenersi il
decreto  medesimo.  Dalla  data  di entrata in vigore del regolamento
sono abrogate tutte le disposizioni di legge con esso incompatibili.
 
          Note all'art. 3:
              -  La legge 13 marzo 1980, n. 70, reca: "Determinazione
          degli  onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle
          caratteristiche   delle   schede   e   delle  urne  per  la
          votazione".