Art. 3
    Norme in materia di incarichi dirigenziali e di ingresso dei
      funzionari internazionali nella pubblica amministrazione

  1.  All'articolo  19  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    "1.   Per   il  conferimento  di  ciascun  incarico  di  funzione
dirigenziale  si  tiene  conto,  in  relazione  alla  natura  e  alle
caratteristiche  degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle
capacita'  professionali  del  singolo  dirigente,  valutate anche in
considerazione   dei   risultati   conseguiti  con  riferimento  agli
obiettivi  fissati  nella  direttiva  annuale  e  negli altri atti di
indirizzo   del  Ministro.  Al  conferimento  degli  incarichi  e  al
passaggio  ad  incarichi  diversi  non si applica l'articolo 2103 del
codice civile";
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "2.   Tutti   gli   incarichi   di  funzione  dirigenziale  nelle
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento autonomo, sono
conferiti  secondo  le  disposizioni  del  presente  articolo. Con il
provvedimento  di  conferimento  dell'incarico,  ovvero  con separato
provvedimento  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del
Ministro  competente  per  gli  incarichi  di  cui  al  comma 3, sono
individuati  l'oggetto  dell'incarico  e gli obiettivi da conseguire,
con  riferimento  alle  priorita',  ai  piani e ai programmi definiti
dall'organo  di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali
modifiche  degli  stessi  che  intervengano  nel  corso del rapporto,
nonche'  la  durata  dell'incarico,  che  deve  essere correlata agli
obiettivi  prefissati  e  che,  comunque,  non puo' eccedere, per gli
incarichi  di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine
di  tre  anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il
termine   di   cinque   anni.  Gli  incarichi  sono  rinnovabili.  Al
provvedimento  di  conferimento  dell'incarico  accede  un  contratto
individuale   con  cui  e'  definito  il  corrispondente  trattamento
economico,  nel  rispetto  dei principi definiti dall'articolo 24. E'
sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto";
    c) al comma 3, le parole: "del ruolo unico" sono sostituite dalle
seguenti: "dei ruoli";
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    "4.  Gli  incarichi  di funzione dirigenziale di livello generale
sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su  proposta  del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia
dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 50 per
cento  della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai
medesimi  ruoli  ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone
in  possesso  delle  specifiche  qualita' professionali richieste dal
comma 6";
    e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
    "4-bis.  I  criteri  di  conferimento degli incarichi di funzione
dirigenziale  di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del
presente   articolo,   tengono   conto   delle   condizioni  di  pari
opportunita' di cui all'articolo 7";
    f) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
    "5-bis.  Gli  incarichi  di  cui ai commi da 1 a 5 possono essere
conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il limite del 10 per
cento  della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia  dei  ruoli  di  cui  all'articolo  23 e del 5 per cento della
dotazione  organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche
a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23,
purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2,  ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
    5-ter.  I  criteri  di  conferimento degli incarichi di direzione
degli  uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5
del  presente  articolo,  tengono  conto  delle  condizioni  di  pari
opportunita' di cui all'articolo 7";
    g) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
    "6.  Gli  incarichi  di  cui  ai  commi  da  1 a 5 possono essere
conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il limite del 10 per
cento  della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia  dei  ruoli  di  cui  all'articolo 23 e dell'8 per cento della
dotazione  organica  di  quelli  appartenenti  alla seconda fascia, a
tempo  determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata
di  tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di
funzione  dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni,
e,  per  gli  altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di
cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita'
in  organismi  ed  enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o
private  con  esperienza  acquisita  per  almeno  un  quinquennio  in
funzioni  dirigenziali,  o  che  abbiano  conseguito  una particolare
specializzazione  professionale,  culturale  e scientifica desumibile
dalla  formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche  o  da  concrete  esperienze  di  lavoro maturate, anche
presso  amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per
l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della  docenza  universitaria,  delle  magistrature e dei ruoli degli
avvocati  e  procuratori  dello  Stato. Il trattamento economico puo'
essere   integrato  da  una  indennita'  commisurata  alla  specifica
qualificazione  professionale,  tenendo conto della temporaneita' del
rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative alle specifiche
competenze  professionali.  Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti   delle   pubbliche   amministrazioni  sono  collocati  in
aspettativa  senza  assegni,  con  riconoscimento  dell'anzianita' di
servizio";
    h) il comma 7 e' abrogato;
    i) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
    "8.  Gli  incarichi  di  funzione  dirigenziale di cui al comma 3
cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo";
    l) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
    "10.  I  dirigenti  ai  quali  non sia affidata la titolarita' di
uffici  dirigenziali  svolgono,  su richiesta degli organi di vertice
delle  amministrazioni  che ne abbiano interesse, funzioni ispettive,
di  consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento,  ivi  compresi quelli presso i collegi di revisione
degli    enti   pubblici   in   rappresentanza   di   amministrazioni
ministeriali";
    m)  al  comma  12  e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo:
"Restano  ferme  le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10
agosto 2000, n. 246";
    n)  dopo  il  comma  12  e'  aggiunto  il  seguente:  "12-bis. Le
disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili
dai contratti o accordi collettivi".
  2.  All'articolo  21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    "1.   Il   mancato   raggiungimento   degli   obiettivi,   ovvero
l'inosservanza  delle direttive imputabili al dirigente, valutati con
i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
30  luglio  1999,  n.  286,  comportano,  ferma  restando l'eventuale
responsabilita'  disciplinare  secondo  la  disciplina  contenuta nel
contratto   collettivo,  l'impossibilita'  di  rinnovo  dello  stesso
incarico   dirigenziale.   In   relazione  alla  gravita'  dei  casi,
l'amministrazione  puo',  inoltre,  revocare l'incarico collocando il
dirigente  a  disposizione  dei  ruoli di cui all'articolo 23, ovvero
recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto
collettivo";
    b) il comma 2 e' abrogato.
  3.  Al  comma  1  dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165, al primo periodo, le parole: "comma 2" sono sostituite
dalle  seguenti: "comma 1"; al secondo periodo, le parole: "del ruolo
unico"  sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli" e le parole: "del
medesimo  ruolo  con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al
comma  3  del medesimo articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dei
medesimi  ruoli  con  le  modalita' stabilite da apposito regolamento
emanato  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 1, della legge 23 agosto
1988,  n.  400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,".
  4.  L'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
sostituito dal seguente:
"ART.  23  - (Ruolo dei dirigenti) - 1. In ogni amministrazione dello
Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  e'  istituito il ruolo dei
dirigenti,  che  si  articola nella prima e nella seconda fascia, nel
cui  ambito  sono  definite  apposite sezioni in modo da garantire la
eventuale specificita' tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono
reclutati  attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28.
I  dirigenti  della  seconda  fascia  transitano  nella prima qualora
abbiano  ricoperto  incarichi  di  direzione  di  uffici dirigenziali
generali  o  equivalenti,  in  base ai particolari ordinamenti di cui
all'articolo  19,  comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni
senza  essere  incorsi  nelle misure previste dall'articolo 21 per le
ipotesi di responsabilita' dirigenziale.
  2.  E'  assicurata  la  mobilita'  dei  dirigenti nell'ambito delle
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo, nei
limiti  dei  posti  ivi  disponibili.  I  relativi provvedimenti sono
adottati,  su  domanda dell'interessato, con decreto del Ministro per
la  funzione  pubblica,  sentite  l'amministrazione  di provenienza e
quella  di  destinazione.  I contratti o accordi collettivi nazionali
disciplinano,  secondo  il  criterio della continuita' dei rapporti e
privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai
trasferimenti  e alla mobilita' in generale in ordine al mantenimento
del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di
fine  rapporto  e  allo  stato  giuridico  legato  all'anzianita'  di
servizio  e  al  fondo di previdenza complementare. La Presidenza del
Consiglio  dei  ministri  - Dipartimento della funzione pubblica cura
una  banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle
amministrazioni dello Stato".
  5.  L'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
sostituito dal seguente:
"ART.  28.  -  (Accesso  alla qualifica di dirigente). - 1. L'accesso
alla  qualifica  di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per
concorso  per  esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione.
  2.  Al  concorso  per  esami possono essere ammessi i dipendenti di
ruolo  delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano
compiuto   almeno  cinque  anni  di  servizio,  svolti  in  posizioni
funzionali  per  l'accesso  alle  quali  e' richiesto il possesso del
diploma  di  laurea.  Per  i dipendenti delle amministrazioni statali
reclutati  a  seguito  di  corso-concorso,  il periodo di servizio e'
ridotto  a quattro anni. Sono, altresi', ammessi soggetti in possesso
della  qualifica  di  dirigente  in  enti  e  strutture pubbliche non
ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti
del  diploma  di  laurea,  che  hanno  svolto  per almeno due anni le
funzioni  dirigenziali.  Sono,  inoltre,  ammessi  coloro  che  hanno
ricoperto  incarichi  dirigenziali  o  equiparati  in amministrazioni
pubbliche  per un periodo non inferiore a cinque anni, purche' muniti
di  diploma  di  laurea.  Sono altresi' ammessi i cittadini italiani,
forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato,
con  servizio  continuativo  per  almeno  quattro anni presso enti od
organismi   internazionali,   esperienze   lavorative   in  posizioni
funzionali  apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso
del diploma di laurea.
  3.   Al  corso-concorso  selettivo  di  formazione  possono  essere
ammessi,  con  le modalita' stabilite nel regolamento di cui al comma
5,  soggetti  muniti  di  laurea  nonche' di uno dei seguenti titoli:
laurea  specialistica,  diploma  di  specializzazione,  dottorato  di
ricerca,  o  altro  titolo  post-universitario rilasciato da istituti
universitari  italiani  o  stranieri,  ovvero da primarie istituzioni
formative  pubbliche  o  private, secondo modalita' di riconoscimento
disciplinate  con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentiti   il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca  e  la  Scuola  superiore  della pubblica amministrazione. Al
corso-concorso  possono  essere  ammessi  dipendenti  di  ruolo delle
pubbliche  amministrazioni,  muniti  di  laurea, che abbiano compiuto
almeno  cinque  anni  di servizio, svolti in posizioni funzionali per
l'accesso  alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea.
Possono  essere  ammessi,  altresi', dipendenti di strutture private,
collocati  in  posizioni  professionali equivalenti a quelle indicate
nel  comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalita' individuate
con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, ai sensi
dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali
dipendenti  devono  essere  muniti  del  diploma  di  laurea  e avere
maturato   almeno  cinque  anni  di  esperienza  lavorativa  in  tali
posizioni professionali all'interno delle strutture stesse.
  4.  Il  corso di cui al comma 3 ha la durata di quindici mesi ed e'
seguito, previo superamento di esame, da un trimestre di applicazione
presso  amministrazioni  pubbliche o private. Al termine, i candidati
sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso
e  al  periodo  di  applicazione e' corrisposta una borsa di studio a
carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
  5.  Con  regolamento  emanato  ai  sensi dell'articolo 17, comma 1,
della  legge  23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la
funzione  pubblica  sentita, per la parte relativa al corso-concorso,
la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:
      a)  le  percentuali,  sul  complesso  dei  posti  di  dirigente
disponibili,  riservate  al  concorso  per  esami  e,  in  misura non
inferiore al 30 per cento, al corso-concorso;
      b)  la  percentuale  di  posti  che possono essere riservati al
personale  di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici
per  esami;  c)  i  criteri  per  la  composizione  e la nomina delle
commissioni esaminatrici;
      d)  le  modalita'  di  svolgimento  delle selezioni, prevedendo
anche  la  valutazione  delle  esperienze  di  servizio professionali
maturate  nonche',  nella  fase di prima applicazione del concorso di
cui  al  comma  2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento
per  il personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica
apicale, comunque denominata, della carriera direttiva;
      e)  l'ammontare  delle  borse  di  studio per i partecipanti al
corso-concorso.
  6.  I  vincitori  dei  concorsi di cui al comma 2, anteriormente al
conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di
attivita' formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione  e  disciplinato  ai sensi del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 287. Tale ciclo puo' comprendere anche l'applicazione
presso   amministrazioni  italiane  e  straniere,  enti  o  organismi
internazionali,  istituti  o aziende pubbliche o private. Il medesimo
ciclo  formativo,  di  durata  non  superiore  a  dodici  mesi,  puo'
svolgersi  anche in collaborazione con istituti universitari italiani
o  stranieri,  ovvero  primarie  istituzioni  formative  pubbliche  o
private.
  7. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente alla
Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica  il  numero  dei  posti disponibili riservati alla selezione
mediante corso-concorso.
  8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle
qualifiche  dirigenziali  delle  carriere  diplomatica e prefettizia,
delle  Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
  9. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' attribuito alla
Scuola   superiore   della   pubblica  amministrazione  un  ulteriore
contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002.
  10.  All'onere  derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500
migliaia  di  euro  a  decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero".
  6.  E'  fatta  comunque salva ad ogni effetto di legge la validita'
delle  graduatorie  degli  idonei  di pubblici concorsi per l'accesso
alle  qualifiche  di  dirigente  nei  limiti temporali previsti dalle
norme vigenti.
  7.   Fermo   restando   il   numero   complessivo  degli  incarichi
attribuibili,  le  disposizioni  di  cui al presente articolo trovano
immediata  applicazione  relativamente  agli  incarichi  di  funzione
dirigenziale  di  livello  generale  e a quelli di direttore generale
degli enti pubblici vigilati dallo Stato ove e' prevista tale figura.
I  predetti  incarichi  cessano  il sessantesimo giorno dalla data di
entrata  in vigore della presente legge, esercitando i titolari degli
stessi  in  tale  periodo  esclusivamente  le  attivita' di ordinaria
amministrazione. Fermo restando il numero complessivo degli incarichi
attribuibili,  per  gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
non  generale,  puo'  procedersi,  entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, all'attribuzione di incarichi
ai  sensi  delle disposizioni di cui al presente articolo, secondo il
criterio  della  rotazione  degli  stessi  e  le  connesse  procedure
previste dagli articoli 13 e 35 del contratto collettivo nazionale di
lavoro per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente dell'Area
1.  Decorso  tale termine, gli incarichi si intendono confermati, ove
nessun   provvedimento   sia   stato   adottato.  In  sede  di  prima
applicazione  dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.  165,  come  modificato  dal  comma  1  del  presente articolo, ai
dirigenti  ai  quali  non  sia  riattribuito l'incarico in precedenza
svolto e' conferito un incarico di livello retributivo equivalente al
precedente. Ove cio' non sia possibile, per carenza di disponibilita'
di  idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualita'
professionali,  al dirigente e' attribuito un incarico di studio, con
il  mantenimento  del precedente trattamento economico, di durata non
superiore  ad  un  anno.  La  relativa  maggiore  spesa e' compensata
rendendo  indisponibile,  ai  fini  del  conferimento,  un  numero di
incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario,
tenendo    conto    prioritariamente   dei   posti   vacanti   presso
l'amministrazione che conferisce l'incarico.
  8.  Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 15, comma 1, primo periodo, le parole: "del ruolo
unico" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli";
    b) all'articolo 53, comma 1, dopo le parole: "10 gennaio 1957, n.
3,"   sono   inserite   le   seguenti:   "salva  la  deroga  prevista
dall'articolo 23-bis del presente decreto,".
 
          Note all'art. 3:
          Comma 1:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  19  del  decreto
          legislativo  n.  165/2001,  come modificato dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
          il   conferimento   di   ciascun   incarico   di   funzione
          dirigenziale  si  tiene  conto,  in relazione alla natura e
          alle  caratteristiche  degli  obiettivi  prefissati,  delle
          attitudini  e  delle  capacita'  professionali  del singolo
          dirigente,  valutate  anche in considerazione dei risultati
          conseguiti  con  riferimento  agli  obiettivi fissati nella
          direttiva  annuale  e  negli  altri  atti  di indirizzo del
          Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
          incarichi  diversi  non  si  applica l'art. 2103 del codice
          civile.
              2.  Tutti  gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono   conferiti   secondo  le  disposizioni  del  presente
          articolo.    Con    il    provvedimento   di   conferimento
          dell'incarico,   ovvero   con  separato  provvedimento  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
          competente  per  gli  incarichi  di  cui  al  comma 3, sono
          individuati  l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi da
          conseguire,  con  riferimento alle priorita', ai piani e ai
          programmi  definiti  dall'organo di vertice nei propri atti
          di  indirizzo  e  alle eventuali modifiche degli stessi che
          intervengano  nel  corso  del  rapporto,  nonche' la durata
          dell'incarico,  che  deve  essere  correlata agli obiettivi
          prefissati  e  che,  comunque,  non  puo' eccedere, per gli
          incarichi  di  funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4,
          il  termine  di  tre  anni  e,  per  gli altri incarichi di
          funzione  dirigenziale,  il  termine  di  cinque  anni. Gli
          incarichi    sono    rinnovabili.   Al   provvedimento   di
          conferimento  dell'incarico accede un contratto individuale
          con   cui   e'   definito   il  corrispondente  trattamento
          economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24.
          E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
              3.  Gli  incarichi di Segretario generale di ministeri,
          gli  incarichi di direzione di strutture articolate al loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa delibera del Consiglio dei Ministri, su
          proposta  del  Ministro competente, a dirigenti della prima
          fascia  dei  ruoli  di  cui  all'art. 23 o, con contratto a
          tempo  determinato,  a persone in possesso delle specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6.
              4.  Gli  incarichi  di funzione dirigenziale di livello
          generale  sono  conferiti  con  decreto  del Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   del  Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23  o,  in  misura  non superiore al 50 per cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai   medesimi   ruoli   ovvero,   con   contratto  a  tempo
          determinato,   a   persone  in  possesso  delle  specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6.
              4-bis.  I  criteri  di  conferimento degli incarichi di
          funzione  dirigenziale  di  livello  generale, conferiti ai
          sensi  del  comma  4  del  presente articolo, tengono conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
              5.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale  sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
          livello  dirigenziale  generale,  ai dirigenti assegnati al
          suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
              5-bis.  Gli  incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
          essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il
          limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei
          dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23  e del 5 per cento della dotazione organica di
          quelli  appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
          non  appartenenti  ai  ruoli  di  cui  al medesimo art. 23,
          purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
          comma   2,   ovvero   di   organi   costituzionali,  previo
          collocamento  fuori  ruolo, comando o analogo provvedimento
          secondo i rispettivi ordinamenti.
              5-ter.  I  criteri  di  conferimento degli incarichi di
          direzione  degli  uffici di livello dirigenziale, conferiti
          ai  sensi  del comma 5 del presente articolo, tengono conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
              6.  Gli  incarichi  di  cui  ai  commi da 1 a 5 possono
          essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il
          limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei
          dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
          quelli   appartenenti   alla   seconda   fascia,   a  tempo
          determinato  ai  soggetti  indicati  dal presente comma. La
          durata  di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
          gli  incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
          4,  il  termine  di tre anni, e, per gli altri incarichi di
          funzione  dirigenziale,  il  termine  di  cinque anni. Tali
          incarichi   sono  conferiti  a  persone  di  particolare  e
          comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
          attivita'  in  organismi  ed enti pubblici o privati ovvero
          aziende  pubbliche  o  private con esperienza acquisita per
          almeno  un  quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o che
          abbiano   conseguito   una   particolare   specializzazione
          professionale,  culturale  e  scientifica  desumibile dalla
          formazione    universitaria    e   post-universitaria,   da
          pubblicazioni  scientifiche  o  da  concrete  esperienze di
          lavoro,  maturate, anche presso amministrazioni statali, in
          posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,
          o  che  provengano dai settori della ricerca, della docenza
          universitaria,   delle   magistrature  e  dei  ruoli  degli
          avvocati   e   procuratori   dello  Stato.  Il  trattamento
          economico   puo'   essere   integrato   da  una  indennita'
          commisurata  alla  specifica  qualificazione professionale,
          tenendo  conto  della  temporaneita'  del  rapporto e delle
          condizioni  di  mercato relative alle specifiche competenze
          professionali.  Per  il  periodo di durata dell'incarico, i
          dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni sono collocati
          in    aspettativa   senza   assegni,   con   riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.
              7. (Abrogato).
              8.  Gli  incarichi  di  funzione dirigenziale di cui al
          comma  3  cessano  decorsi  novanta  giorni  dal voto sulla
          fiducia al Governo.
              9.  Degli  incarichi  di  cui  ai  commi  3 e 4 e' data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati,  allegando  una scheda relativa ai titoli ed alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti.
              10.   I   dirigenti   ai  quali  non  sia  affidata  la
          titolarita'  di  uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano   interesse,  funzioni  ispettive,  di  consulenza,
          studio  e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici previsti
          dall'ordinamento,  ivi  compresi quelli presso i collegi di
          revisione   degli   enti   pubblici  in  rappresentanza  di
          amministrazioni ministeriali.
              11.  Per  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
          il   Ministero   degli   affari   esteri   nonche'  per  le
          amministrazioni  che  esercitano  competenze  in materia di
          difesa  e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
              12.  Per  il  personale  di cui all'art. 3, comma 1, il
          conferimento   degli  incarichi  di  funzioni  dirigenziali
          continuera'   ad   essere  regolato  secondo  i  rispettivi
          ordinamenti di settore.
              Restano  ferme  le disposizioni di cui all'art. 2 della
          legge 10 agosto 2000, n. 246.
              12-bis.   Le   disposizioni   del   presente   articolo
          costituiscono  norme non derogabili dai contratti o accordi
          collettivi.
              - Per il testo dell'art. 2103 del codice civile vedi le
          note all'art. 2.
              - L'art.   2   della   legge  10 agosto  2000,  n.  246
          (Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e'
          il seguente:
              "Art.  2  (Dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco.   Incarichi  di  funzioni  dirigenziali).  -  1.  Le
          disposizioni  di  cui  all'art.  23 del decreto legislativo
          3 febbraio   1993,  n.  29,  come  modificato  dai  decreti
          legislativi  31 marzo  1998,  n.  80, e 29 ottobre 1998, n.
          387,  e  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica
          26 febbraio  1999,  n.  150,  concernenti l'istituzione del
          ruolo  unico  dei  dirigenti  delle  amministrazioni  dello
          Stato,  non  si  applicano ai dirigenti del Corpo nazionale
          dei vigili del fuoco.
              2.  Gli  incarichi  di  funzioni  dirigenziali anche di
          livello  generale  degli  uffici  del  Corpo  nazionale dei
          vigili del fuoco sono conferiti secondo le disposizioni del
          presente articolo. Il contratto individuale successivamente
          stipulato     stabilisce     il    trattamento    economico
          onnicomprensivo   ai   sensi   dell'art.   24  del  decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,  n.  29,  come  sostituito
          dall'art.  16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
          Gli  incarichi  hanno durata non inferiore a due anni e non
          superiore a sette anni, con facolta' di rinnovo.
              3.  Per  il  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
          l'incarico  di  funzioni dirigenziali generali e' conferito
          nei  limiti  delle  disponibilita' di organico, con decreto
          del  Presidente  della Repubblica, previa deliberazione del
          Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   del  Ministro
          dell'interno,  a  dirigenti dell'area operativa tecnica del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
              4.  Ferme  restando le disposizioni di cui al contratto
          collettivo   nazionale  di  lavoro  dell'autonoma  area  di
          contrattazione  per il personale con qualifica dirigenziale
          dipendente dalle amministrazioni ricomprese nel comparto di
          contrattazione  "Aziende  ed amministrazioni dello Stato ad
          ordinamento  autonomo", si osservano le disposizioni di cui
          ai  commi  1,  5  e  7 dell'art. 19 del decreto legislativo
          3 febbraio   1993,  n.  29,  come  modificato  dal  decreto
          legislativo  31 marzo  1998,  n.  80, e decreto legislativo
          29 ottobre 1998, n. 387.
              5.   Le   funzioni   vicarie,  in  caso  di  assenza  o
          impedimento  del direttore generale della protezione civile
          e   dei  servizi  antincendi,  sono  svolte  dal  dirigente
          generale   di  pari  livello  titolare  delle  funzioni  di
          ispettore  generale capo del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco.".
          Comma 2:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  21  del  decreto
          legislativo  n.  165/2001,  come  modificato dalla presente
          legge:
              "Art.   21  (Responsabilita'  dirigenziale).  -  1.  Il
          mancato     raggiungimento    degli    obiettivi,    ovvero
          l'inosservanza  delle  direttive  imputabili  al dirigente,
          valutati  con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5
          del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano,
          ferma  restando  l'eventuale  responsabilita'  disciplinare
          secondo  la  disciplina contenuta nel contratto collettivo,
          l'impossibilita'   di   rinnovo   dello   stesso   incarico
          dirigenziale.   In   relazione   alla  gravita'  dei  casi,
          l'amministrazione   puo',   inoltre,   revocare  l'incarico
          collocando  il  dirigente  a  disposizione dei ruoli di cui
          all'art. 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo
          le disposizioni del contratto collettivo.
              2. (Abrogato).
              3.   Restano  ferme  le  disposizioni  vigenti  per  il
          personale  delle  qualifiche  dirigenziali  delle  Forze di
          polizia,  delle  carriere diplomatica e prefettizia e delle
          Forze armate.".
              - L'art.  5  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
          monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59) e' il seguente:
              "Art.  5  (La  valutazione  del  personale con incarico
          dirigenziale).  -  1.  Le  pubbliche amministrazioni, sulla
          base   anche  dei  risultati  del  controllo  di  gestione,
          valutano,  in  coerenza  a quanto stabilito al riguardo dai
          contratti  collettivi  nazionali  di lavoro, le prestazioni
          dei propri dirigenti, nonche' i comportamenti relativi allo
          sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative
          ad essi assegnate (competenze organizzative).
              2.  La valutazione delle prestazioni e delle competenze
          organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei
          risultati  dell'attivita'  amministrativa e della gestione.
          La valutazione ha periodicita' annuale. Il procedimento per
          la  valutazione  e'  ispirato  ai  principi  della  diretta
          conoscenza dell'attivita' del valutato da parte dell'organo
          proponente   o   valutatore   di   prima   istanza,   della
          approvazione   o   verifica   della  valutazione  da  parte
          dell'organo  competente  o  valutatore  di seconda istanza,
          della partecipazione al procedimento del valutato.
              3.  Per  le amministrazioni dello Stato, la valutazione
          e'  adottata  dal  responsabile  dell'ufficio  dirigenziale
          generale    interessato,   su   proposta   del   dirigente,
          eventualmente   diverso,   preposto   all'ufficio   cui  e'
          assegnato  il  dirigente valutato. Per i dirigenti preposti
          ad  uffici di livello dirigenziale generale, la valutazione
          e'  adottata  dal  capo  del dipartimento o altro dirigente
          generale  sovraordinato. Per i dirigenti preposti ai centri
          di  responsabilita'  delle rispettive amministrazioni ed ai
          quali  si  riferisce  l'art.  14,  comma 1, lettera b), del
          decreto  n.  29  la valutazione e' effettuata dal Ministro,
          sulla   base   degli   elementi   forniti   dall'organo  di
          valutazione e controllo strategico.
              4.  La  procedura  di  valutazione  di  cui al comma 3,
          costituisce  presupposto per l'applicazione delle misure di
          cui  all'art. 21, commi 1 e 2, del decreto n. 29 in materia
          di  responsabilita' dirigenziale. In particolare, le misure
          di  cui  al  comma  1,  del  predetto articolo si applicano
          allorche'     i     risultati    negativi    dell'attivita'
          amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento
          degli   obiettivi   emergono  dalle  ordinarie  ed  annuali
          procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave
          di  un  risultato negativo si verifica prima della scadenza
          annuale,   il   procedimento  di  valutazione  puo'  essere
          anticipatamente concluso. Il procedimento di valutazione e'
          anticipatamente  concluso,  inoltre  nei  casi previsti dal
          comma 2, del citato art. 21 del decreto n. 29.
              5.  Nel  comma  8  dell'art. 20, del decreto n. 29 sono
          aggiunte  alla fine del secondo periodo le seguenti parole:
          ",  ovvero,  fino  alla  data  di entrata in vigore di tale
          decreto,    con    provvedimenti   dei   singoli   Ministri
          interessati".   Sono   fatte   salve   le   norme   proprie
          dell'ordinamento  speciale  della  carriera  diplomatica  e
          della  carriera  prefettizia, in materia di valutazione dei
          funzionari diplomatici e prefettizi.".
          Comma 3:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  22  del decreto n.
          165/2001, come modificato dalla presente legge:
              "Art.  22  (Comitato dei garanti). - 1. I provvedimenti
          di  cui all'art. 21, comma 1, sono adottati previo conforme
          parere  di  un  comitato  di garanti, i cui componenti sono
          nominati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri.  Il comitato e' presieduto da un magistrato della
          Corte  dei conti, con esperienza nel controllo di gestione,
          designato  dal  Presidente  della  Corte dei conti; di esso
          fanno  parte  un  dirigente della prima fascia dei ruoli di
          cui  all'art.  23,  eletto dai dirigenti dei medesimi ruoli
          con  le modalita' stabilite da apposito regolamento emanato
          ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica,
          di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
          e  collocato  fuori  ruolo  per la durata del mandato, e un
          esperto  scelto  dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
          tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei
          settori   dell'organizzazione   amministrativa  del  lavoro
          pubblico.  Il  parere  viene reso entro trenta giorni dalla
          richiesta;  decorso  inutilmente  tale termine si prescinde
          dal parere. Il comitato dura in carica tre anni. L'incarico
          non e' rinnovabile.".
          Comma 8:
              - Il  testo  dell'art.  15  del  decreto legislativo n.
          165/2001  (Norme  generali sull'ordinamento del lavoro alle
          dipendenze    delle    amministrazioni   pubbliche),   come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.   15  (Dirigenti).  -  1.  Nelle  amministrazioni
          pubbliche   di  cui  al  presente  capo,  la  dirigenza  e'
          articolata  nelle  due  fasce dei ruoli di cui all'art. 23.
          Restano  salve  le  particolari disposizioni concernenti le
          carriere  diplomatica  e  prefettizia  e  le carriere delle
          Forze   di   polizia   e   delle   Forze   armate.  Per  le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          e' fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.
              2.   Nelle  istituzioni  e  negli  enti  di  ricerca  e
          sperimentazione,  nonche'  negli altri istituti pubblici di
          cui  al  sesto  comma  dell'art.  33 della Costituzione, le
          attribuzioni   della   dirigenza   amministrativa   non  si
          estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
              3.  Per  ciascuna  struttura organizzativa non affidata
          alla   direzione   del  dirigente  generale,  il  dirigente
          preposto   all'ufficio   di   piu'   elevato   livello   e'
          sovraordinato  al  dirigente preposto ad ufficio di livello
          inferiore.
              4.  Per  le  regioni,  il  dirigente cui sono conferite
          funzioni  di  coordinamento e' sovraordinato, limitatamente
          alla    durata   dell'incarico,   al   restante   personale
          dirigenziale.
              5.  Per  il  Consiglio  di  Stato  e  per  i  tribunali
          amministrativi  regionali,  per  la  Corte  dei conti e per
          l'Avvocatura  generale  dello Stato, le attribuzioni che il
          presente  decreto  demanda  agli  organi di Governo sono di
          competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di
          Stato, del Presidente della Corte dei conti e dell'Avvocato
          generale  dello  Stato;  le  attribuzioni  che  il presente
          decreto   demanda   ai   dirigenti   preposti   ad   uffici
          dirigenziali  di  livello  generale  sono di competenza dei
          segretari generali dei predetti istituti.".
              - Il  testo  dell'art.  53  del  decreto legislativo n.
          165/2001  (Norme  generali sull'ordinamento del lavoro alle
          dipendenze    delle    amministrazioni   pubbliche),   come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.   53  (Incompatibilita',  cumulo  di  impieghi  e
          incarichi).  -  1.  Resta  ferma  per  tutti  i  dipendenti
          pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli
          articoli  60  e  seguenti  del  testo  unico  approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3,  salva  la deroga prevista dall'art. 23-bis del presente
          decreto,   nonche',  per  i  rapporti  di  lavoro  a  tempo
          parziale,  dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente
          del   Consiglio  dei  Ministri  17 marzo  1989,  n.  117  e
          dall'art.  1,  commi  57 e seguenti della legge 23 dicembre
          1996, n. 662. Restano ferme altresi' le disposizioni di cui
          agli  articoli  267, comma 1, 273, 274, 508 nonche' 676 del
          decreto  legislativo  16 aprile  1994,  n. 297, all'art. 9,
          commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art.
          4,  comma  7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni
          altra   successiva   modificazione  ed  integrazione  della
          relativa disciplina.".