Art. 3.
                       (Politiche migratorie)

   1.  Al  testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo  3,  al  comma  1,  dopo le parole: "ogni tre anni" sono
inserite le seguenti: "salva la necessita' di un termine piu' breve".
   2.  Al  testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 3, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
   "4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti
il  Comitato  di  cui  all'articolo  2-bis,  comma  2,  la Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,   n.  281,  e  le  competenti  Commissioni  parlamentari,  sono
annualmente  definite,  entro  il  termine  del 30 novembre dell'anno
precedente  a  quello  di  riferimento  del  decreto,  sulla base dei
criteri  generali  individuati  nel documento programmatico, le quote
massime  di  stranieri  da  ammettere  nel territorio dello Stato per
lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per
lavoro  autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle
misure  di  protezione  temporanea  eventualmente  disposte  ai sensi
dell'articolo  20.  Qualora  se  ne ravvisi l'opportunita', ulteriori
decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed
i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di
carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il
limite  delle  quote  predette.  In caso di mancata pubblicazione del
decreto  di  programmazione  annuale, il Presidente del Consiglio dei
ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel
limite delle quote stabilite per l'anno precedente".
 
             Note all'art. 3:
                 -  Si  riporta  il  testo  integrale dell'art. 3 del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
          dalla presente legge:
                 "Art.  3  (Politiche migratorie). - 1. Il Presidente
          del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati,
          il  Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro, la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, la
          Conferenza  Stato-citta'  e autonomie locali, gli enti e le
          associazioni  nazionali maggiormente attivi nell'assistenza
          e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei
          lavoratori    e   dei   datori   di   lavoro   maggiormente
          rappresentative  sul  piano  nazionale, predispone ogni tre
          anni  salva  la  necessita'  di  un  termine  piu' breve il
          documento     programmatico    relativo    alla    politica
          dell'immigrazione  e  degli  stranieri nel territorio dello
          Stato,   che  e'  approvato  dal  Governo  e  trasmesso  al
          Parlamento.    Le   competenti   commissioni   parlamentari
          esprimono   il   loro   parere   entro  trenta  giorni  dal
          ricevimento   del  documento  programmatico.  Il  documento
          programmatico   e'   emanato,   tenendo  conto  dei  pareri
          ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed e'
          pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana.  Il Ministro dell'interno presenta annualmente al
          Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso
          i provvedimenti attuativi del documento programmatico.
                 2. Il documento programmatico indica le azioni e gli
          interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con
          gli Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni
          internazionali,   con  le  istituzioni  comunitarie  e  con
          organizzazioni  non  governative, si propone di svolgere in
          materia  di  immigrazione, anche mediante la conclusione di
          accordi  con  i  Paesi  di origine. Esso indica altresi' le
          misure di carattere economico e sociale nei confronti degli
          stranieri  soggiornanti  nel  territorio dello Stato, nelle
          materie che non debbono essere disciplinate con legge.
                 3. Il documento individua inoltre i criteri generali
          per  la  definizione  dei flussi di ingresso nel territorio
          dello  Stato,  delinea  gli  interventi  pubblici  volti  a
          favorire  le  relazioni  familiari, l'inserimento sociale e
          l'integrazione   culturale  degli  stranieri  residenti  in
          Italia,  nel  rispetto  delle  diversita' e delle identita'
          culturali  delle  persone,  purche'  non  confliggenti  con
          l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento
          per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.
                 4.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,  sentiti il Comitato di cui all'art. 2-bis, comma
          2,  la  Conferenza  unificata di cui all'art. 8 del decreto
          legislativo   28 agosto  1997,  n.  281,  e  le  competenti
          commissioni  parlamentari, sono annualmente definite, entro
          il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di
          riferimento  del  decreto,  sulla base dei criteri generali
          individuati  nel  documento programmatico, le quote massime
          di  stranieri  da  ammettere nel territorio dello Stato per
          lavoro   subordinato,   anche  per  esigenze  di  carattere
          stagionale,   e  per  lavoro  autonomo,  tenuto  conto  dei
          ricongiungimenti  familiari  e  delle  misure di protezione
          temporanea  eventualmente  disposte  ai sensi dell'art. 20.
          Qualora  se  ne  ravvisi  l'opportunita', ulteriori decreti
          possono  essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso
          ed  i  permessi  di soggiorno per lavoro subordinato, anche
          per   esigenze   di  carattere  stagionale,  e  per  lavoro
          autonomo,  sono  rilasciati  entro  il  limite  delle quote
          predette.  In  caso di mancata pubblicazione del decreto di
          programmazione  annuale,  il  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri  puo'  provvedere  in via transitoria, con proprio
          decreto,  nel  limite  delle  quote  stabilite  per  l'anno
          precedente.
                 5.   Nell'ambito  delle  rispettive  attribuzioni  e
          dotazioni  di bilancio, le regioni, le province, i comuni e
          gli  altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti
          al  perseguimento dell'obbiettivo di rimuovere gli ostacoli
          che  di  fatto  impediscono  il  pieno  riconoscimento  dei
          diritti  e  degli interessi riconosciuti agli stranieri nel
          territorio  dello  Stato, con particolare riguardo a quelle
          inerenti   all'alloggio,   alla   lingua,  all'integrazione
          sociale,   nel  rispetto  dei  diritti  fondamentali  della
          persona umana.
                 6.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,   da   adottare   di  concerto  con  il  Ministro
          dell'interno,   si  provvede  all'istituzione  di  Consigli
          territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati
          le   competenti  amministrazioni  locali  dello  Stato,  la
          regione,  gli  enti  locali,  gli  enti  e  le associazioni
          localmente  attivi  nel  soccorso  e  nell'assistenza  agli
          immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di
          lavoro,   con  compiti  di  analisi  delle  esigenze  e  di
          promozione degli interventi da attuare a livello locale.
                 6-bis.   Fermi   restando  i  trattamenti  dei  dati
          previsti  per  il  perseguimento  delle  proprie  finalita'
          istituzionali,    il    Ministero   dell'interno   espleta,
          nell'ambito  del Sistema statistico nazionale e senza oneri
          aggiuntivi  a carico del bilancio dello Stato, le attivita'
          di   raccolta  di  dati  a  fini  statistici  sul  fenomeno
          dell'immigrazione  extracomunitaria  per tutte le pubbliche
          amministrazioni interessate alle politiche migratorie.
                 7.  Nella  prima applicazione delle disposizioni del
          presente  articolo,  il  documento  programmatico di cui al
          comma  1  e' predisposto entro novanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  della  legge  6 marzo  1998, n. 40. Lo
          stesso  documento  indica la data entro cui sono adottati i
          decreti di cui al comma 4.
                 8.  Lo  schema del documento programmatico di cui al
          comma  7  e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del
          parere  delle  commissioni  competenti  per  materia che si
          esprimono  entro  trenta  giorni.  Decorso tale termine, il
          decreto e' emanato anche in mancanza del parere".