Art. 3.
           Finanziamento degli uffici scolastici regionali

  1. Al fine di attribuire ai competenti centri di spesa, interessati
all'applicazione  dell'articolo  9  del  decreto  del  Ministro della
pubblica istruzione in data 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  16  del  21 gennaio 2000, le risorse finanziarie per i
pagamenti  relativi  al  subentro  nei contratti stipulati dagli enti
locali  per  le funzioni amministrative, tecniche ed ausiliarie nelle
istituzioni    scolastiche   statali,   gli   stanziamenti   iscritti
nell'ambito  dei  centri  di  responsabilita'  relativi  agli  Uffici
scolastici   regionali   dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca per l'anno 2002 e
per   il  triennio  2002-2004,  nelle  unita'  previsionali  di  base
"Strutture  scolastiche",  sono  incrementati di euro 151.586.000 per
l'anno   2002,  di  euro  173.424.000  per  l'anno  2003  e  di  euro
135.078.000 a decorrere dall'anno 2004.
  2.  All'onere  derivante dall'applicazione del comma 1, determinato
per  l'anno  2002  in  euro  151.586.000,  per  l'anno  2003  in euro
173.424.000  e  a  decorrere  dall'anno  2004 in euro 135.078.000, si
provvede   mediante   corri-spondente  riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2002-2004, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.