Art. 3.
                Principi generali per l'elaborazione
                      dei piani e dei programmi
    1. Nell'elaborazione dei piani e programmi di cui all'articolo 1,
le  regioni  assicurano  un elevato livello di tutela dell'ambiente e
della  salute  umana  e  si  attengono,  in  particolare, ai seguenti
obiettivi e principi:
      a)  miglioramento  generalizzato dell'ambiente e della qualita'
della vita, evitando il trasferimento dell'inquinamento tra i diversi
settori ambientali;
      b)  coerenza  delle misure adottate nel piano con gli obiettivi
nazionali  di  riduzione  delle emissioni sottoscritti dall'Italia in
accordi internazionali o derivanti dalla normativa comunitaria;
      c)  integrazione  delle  esigenze  ambientali  nelle  politiche
settoriali,  al  fine di assicurare uno sviluppo sociale ed economico
sostenibile;
      d)  modifica dei modelli di produzione e di consumo, pubblico e
privato, che incidono negativamente sulla qualita' dell'aria;
      e)  utilizzo  congiunto  di  misure  di carattere prescrittivo,
economico  e di mercato, anche attraverso la promozione di sistemi di
ecogestione e audit ambientale;
      f)  partecipazione  e  coinvolgimento delle parti sociali e del
pubblico;
      g)   previsione   di   adeguate  procedure  di  autorizzazione,
ispezione,   monitoraggio,   al   fine   di  assicurare  la  migliore
applicazione delle misure individuate.