Art. 3. Principi generali per l'elaborazione dei piani e dei programmi 1. Nell'elaborazione dei piani e programmi di cui all'articolo 1, le regioni assicurano un elevato livello di tutela dell'ambiente e della salute umana e si attengono, in particolare, ai seguenti obiettivi e principi: a) miglioramento generalizzato dell'ambiente e della qualita' della vita, evitando il trasferimento dell'inquinamento tra i diversi settori ambientali; b) coerenza delle misure adottate nel piano con gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni sottoscritti dall'Italia in accordi internazionali o derivanti dalla normativa comunitaria; c) integrazione delle esigenze ambientali nelle politiche settoriali, al fine di assicurare uno sviluppo sociale ed economico sostenibile; d) modifica dei modelli di produzione e di consumo, pubblico e privato, che incidono negativamente sulla qualita' dell'aria; e) utilizzo congiunto di misure di carattere prescrittivo, economico e di mercato, anche attraverso la promozione di sistemi di ecogestione e audit ambientale; f) partecipazione e coinvolgimento delle parti sociali e del pubblico; g) previsione di adeguate procedure di autorizzazione, ispezione, monitoraggio, al fine di assicurare la migliore applicazione delle misure individuate.