Art. 3
          Soppressione dell'Agenzia per il servizio civile
        Modifica all'articolo 10 della legge n. 230 del 1998

  1.  I  commi  7,  8 e 9 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, sono abrogati.
  2.  L'articolo  10,  comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e'
sostituito dal seguente:
"3.  La  Consulta nazionale per il servizio civile e' composta da non
piu'  di  quindici  membri,  nominati  con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro da lui delegato, scelti in
maggioranza  tra  rappresentanti  degli  enti e delle organizzazioni,
pubblici  e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari
del   servizio   civile   nazionale   ovvero   dei   loro   organismi
rappresentativi,   nonche'  tra  rappresentanti  degli  obiettori  di
coscienza  e  dei  volontari,  delle  regioni e delle amministrazioni
pubbliche coinvolte".
  3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
 
             Note all'art. 3:
                 Comma 1:
                 -  Il  testo  dell'art.  10  del decreto legislativo
          30 luglio  1999,  n.  303 (Ordinamento della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri,  a norma dell'art. 11 della legge
          15 marzo  1997,  n.  59),  come  modificato dalla legge qui
          pubblicata, e' il seguente:
                 "Art.   10   (Riordino   dei   compiti  operativi  e
          gestionali).  -  1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere
          a)  e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti
          ai Ministeri di seguito individuati i compiti relativi alle
          seguenti  aree funzionali, in quanto non riconducibili alle
          autonome  funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del
          Presidente.  Ai  Ministeri interessati sono contestualmente
          trasferite   le  corrispondenti  strutture  e  le  relative
          risorse finanziarie, materiali ed umane:
                   a) turismo  al Ministero dell'industria, commercio
          e artigianato;
                   b) (omissis);
                   c) segreteria  del  comitato  per  la liquidazione
          delle  pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19,
          comma 1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al
          Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;
                   d) aree  urbane,  fatto  salvo  quanto previsto al
          comma  5,  nonche'  Commissione  Reggio  Calabria,  di  cui
          all'art. 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione
          per  il  risanamento  della Torre di Pisa, al Ministero dei
          lavori pubblici;
                   e) diritto  d'autore e disciplina della proprieta'
          letteraria,  nonche'  promozione delle attivita' culturali,
          nell'ambito    dell'attivita'    del    Dipartimento    per
          l'informazione  ed  editoria,  al Ministero per i beni e le
          attivita'  culturali,  come previsto dall'art. 52, comma 2,
          del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.
                 2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali
          di  cui agli articoli 12, lettera f) e seguenti, e 13 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie
          dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma
          1  ne assumono la responsabilita' a decorrere dalla entrata
          in   vigore  del  presente  decreto  quando  si  tratti  di
          strutture  in  atto  affidate  a  Ministri  con portafoglio
          mediante  delega  del  Presidente  del  Consiglio.  In caso
          diverso,  l'assunzione  di  responsabilita'  decorre  dalla
          individuazione,  mediante  apposito  decreto del Presidente
          del Consiglio, delle risorse da trasferire.
                 3.   A   decorrere   dalla   data  di  inizio  della
          legislatura  successiva a quella in cui il presente decreto
          entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno,

          con  le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i
          compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle
          regioni.
                 4.  A  decorrere  dalla data di cui al comma 3, sono
          trasferiti  al  Ministero  del lavoro, della salute e delle
          politiche  sociali, secondo le disposizioni di cui all'art.
          45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri,
          i  compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali
          della  Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente
          trasferite  le  inerenti  risorse finanziarie, materiali ed
          umane.
                 5.  A  decorrere  dalla data di cui al comma 3, sono
          trasferiti   al   Ministero   delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  di  cui  all'art. 41 del decreto legislativo sul
          riordinamento   dei  Ministeri,  con  le  inerenti  risorse
          finanziarie,  materiali  e  umane,  i  compiti  esercitati,
          nell'ambito   del  Dipartimento  delle  aree  urbane  della
          Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.
                 6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla
          diversa  data  indicata  in sede di riordino dei Ministeri,
          sono  trasferite,  con  le  inerenti  risorse  finanziarie,
          materiali   ed   umane,   all'Agenzia   per  la  protezione
          dell'ambiente  e  per i servizi tecnici, di cui all'art. 38
          del   decreto   legislativo   30 luglio  1999,  n.  300,  e
          successive  modificazioni, le funzioni del Dipartimento per
          i  servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio
          sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art.
          91  del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  e
          successive   modificazioni.   Sono   escluse  dal  suddetto
          trasferimento  le  funzioni gia' attribuite all'Ufficio per
          il  sistema  informativo  unico, che restano assegnate alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri e sono affidate al
          Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.

                 7. (Abrogato).
                 8. (Abrogato).
                 9. (Abrogato).
                 10.  La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio
          di  supporto  alla  Cancelleria dell'Ordine al merito della
          Repubblica  e  dell'Ufficio  di  segreteria  del  Consiglio
          supremo  della difesa sono stabilite da appositi protocolli
          d'intesa  tra  Segretariato generale della Presidenza della
          Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.

                 11.  Gli  organi  collegiali  le  cui  strutture  di
          supporto  sono  dal  presente  decreto  trasferite ad altre
          amministrazioni,    operano   presso   le   amministrazioni
          medesime.".
                 Comma 2:
                 -  Il  testo dell'art. 10 della legge 8 luglio 1998,
          n.  230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza),
          come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
                 "Art.   10   (Riordino   dei   compiti  operativi  e
          gestionali).   -  1.  Presso  l'Ufficio  nazionale  per  il
          servizio  civile  e' istituito e tenuto l'albo degli enti e
          delle organizzazioni convenzionati di cui all'art. 8, comma

          2.  Allo  stesso  Ufficio e' affidata la tenuta della lista
          degli obiettori.
                 2.  Presso  il  medesimo  Ufficio  nazionale  per il
          servizio  civile  e' istituita la Consulta nazionale per il
          servizio    civile    quale    organismo    permanente   di
          consultazione,  riferimento  e  confronto  per  il medesimo
          Ufficio.
                 3.  La  Consulta nazionale per il servizio civile e'
          composta  da  non  piu'  di  quindici  membri, nominati con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri o dal
          Ministro   da  lui  delegato,  scelti  in  maggioranza  tra
          rappresentanti  degli enti e delle organizzazioni, pubblici
          e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari
          del  servizio  civile  nazionale  ovvero dei loro organismi
          rappresentativi, nonche' tra rappresentanti degli obiettori
          di  coscienza  e  dei  volontari,  delle  regioni  e  delle
          amministrazioni pubbliche coinvolte.
                 4.  La Consulta esprime pareri all'Ufficio nazionale
          per  il  servizio  civile  sulle materie di cui all'art. 8,
          comma 2, lettere a), c), e), i) e l), nonche' sui criteri e
          sull'organizzazione  generale del servizio e sul modello di
          convenzione tipo.
                 5.  Il  Presidente del Consiglio dei Ministri, entro
          cinque  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
          legge,  con  proprio decreto, disciplina l'organizzazione e
          l'attivita' della Consulta.".