Art. 3

  1.  I  funzionari  che effettuano i controlli di cui al regolamento
(CEE)  n.  4045/89  del  Consiglio,  del  21  dicembre 1989, hanno la
qualifica  di  pubblici  ufficiali,  ai  sensi  dell'articolo 357 del
codice penale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 10 dicembre 2002
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Alemanno,   Ministro   delle  politiche
                              agricole e forestali
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
Visto, il Guardasigilli Castelli
 
          Note all'art. 3:
              -  Per  il regolamento (CEE) n. 4045/89, vedi note alle
          premesse.
              - L'art. 357 del codice penale cosi' recita:
              "Art.  357  (Nozione  del  pubblico  ufficiale). - Agli
          effetti  della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro
          i  quali  esercitano  una  pubblica  funzione  legislativa,
          giudiziaria o amministrativa.
              Agli   stessi   effetti   e'   pubblica   la   funzione
          amministrativa  disciplinata da norme di diritto pubblico e
          da  atti  autoritativi  e caratterizzata dalla formazione e
          dalla   manifestazione   della   volonta'   della  pubblica
          amministrazione  o  dal  suo  svolgersi per mezzo di poteri
          autoritativi o certificativi.
              Questo  articolo e' stato cosi' sostituito dall'art. 17
          della  legge  26 aprile  1990,  n. 86. recante modifiche in
          tema  di  delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
          amministrazione.
              Il testo precedente disponeva:
              "Art.  357  (Nozione  del  pubblico  ufficiale). - Agli
          effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali:
                1)  gli  impiegati  dello  Stato  o  di un altro ente
          pubblico  che esercitano, permanentemente o temporaneamente
          una   pubblica   funzione   legislativa,  amministrativa  o
          giudiziaria;
                2) ogni altra persona che esercita, permanentemente o
          temporaneamente,    gratuitamente   o   con   retribuzione,
          volontariamente  o  per  obbligo,  una  pubblica  funzione.
          legislativa amministrativa o giudiziaria .
              La   precedente   parola:   "giurisdizionale  e'  stata
          sostituita  dalla  attuale  per  effetto  dell'art. 4 della
          legge 7 febbraio 1992, n. 181, in tema di delitti contro la
          pubblica amministrazione.
              Questo  comma  e'  stato  cosi'  sostituito dall'art. 4
          della  legge  7  febbraio  1992, n. 181, in tema di delitti
          contro la pubblica amministrazione.".