Art. 3 1. I funzionari che effettuano i controlli di cui al regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, hanno la qualifica di pubblici ufficiali, ai sensi dell'articolo 357 del codice penale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 dicembre 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Castelli, Ministro della giustizia Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli Castelli
Note all'art. 3: - Per il regolamento (CEE) n. 4045/89, vedi note alle premesse. - L'art. 357 del codice penale cosi' recita: "Art. 357 (Nozione del pubblico ufficiale). - Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti e' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta' della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. Questo articolo e' stato cosi' sostituito dall'art. 17 della legge 26 aprile 1990, n. 86. recante modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Il testo precedente disponeva: "Art. 357 (Nozione del pubblico ufficiale). - Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali: 1) gli impiegati dello Stato o di un altro ente pubblico che esercitano, permanentemente o temporaneamente una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria; 2) ogni altra persona che esercita, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, una pubblica funzione. legislativa amministrativa o giudiziaria . La precedente parola: "giurisdizionale e' stata sostituita dalla attuale per effetto dell'art. 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 181, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione. Questo comma e' stato cosi' sostituito dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 181, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione.".