Art. 3
1. I funzionari che effettuano i controlli di cui al regolamento
(CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, hanno la
qualifica di pubblici ufficiali, ai sensi dell'articolo 357 del
codice penale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10 dicembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Castelli, Ministro della giustizia
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli Castelli
Note all'art. 3:
- Per il regolamento (CEE) n. 4045/89, vedi note alle
premesse.
- L'art. 357 del codice penale cosi' recita:
"Art. 357 (Nozione del pubblico ufficiale). - Agli
effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro
i quali esercitano una pubblica funzione legislativa,
giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti e' pubblica la funzione
amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e
da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e
dalla manifestazione della volonta' della pubblica
amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri
autoritativi o certificativi.
Questo articolo e' stato cosi' sostituito dall'art. 17
della legge 26 aprile 1990, n. 86. recante modifiche in
tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione.
Il testo precedente disponeva:
"Art. 357 (Nozione del pubblico ufficiale). - Agli
effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali:
1) gli impiegati dello Stato o di un altro ente
pubblico che esercitano, permanentemente o temporaneamente
una pubblica funzione legislativa, amministrativa o
giudiziaria;
2) ogni altra persona che esercita, permanentemente o
temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione,
volontariamente o per obbligo, una pubblica funzione.
legislativa amministrativa o giudiziaria .
La precedente parola: "giurisdizionale e' stata
sostituita dalla attuale per effetto dell'art. 4 della
legge 7 febbraio 1992, n. 181, in tema di delitti contro la
pubblica amministrazione.
Questo comma e' stato cosi' sostituito dall'art. 4
della legge 7 febbraio 1992, n. 181, in tema di delitti
contro la pubblica amministrazione.".