Art. 3 (L)
                      Provvedimenti iscrivibili

  1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:
a) i  provvedimenti  giudiziari  penali di condanna definitivi, anche
   pronunciati  da autorita' giudiziarie straniere se riconosciuti ai
   sensi  degli  articoli  730  e  seguenti  del  codice di procedura
   penale,  salvo  quelli concernenti contravvenzioni per le quali la
   legge  ammette la definizione in via amministrativa, o l'oblazione
   limitatamente  alle  ipotesi  di  cui  all'articolo 162 del codice
   penale,  sempre  che  per quelli esclusi non sia stata concessa la
   sospensione condizionale della pena;
b) i   provvedimenti   giudiziari  definitivi  concernenti  le  pene,
   compresa  la sospensione condizionale e la non menzione, le misure
   di  sicurezza  personali  e patrimoniali, gli effetti penali della
   condanna,  l'amnistia,  l'indulto,  la grazia, la dichiarazione di
   abitualita',   di   professionalita'  nel  reato,  di  tendenza  a
   delinquere;
c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie;
d) i  provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla
   detenzione;
e) i    provvedimenti    giudiziari    concernenti   la   liberazione
   condizionale;
f) i   provvedimenti   giudiziari  definitivi  che  hanno  prosciolto
   l'imputato  o  dichiarato  non  luogo  a  procedere per difetto di
   imputabilita', o disposto una misura di sicurezza;
g) i  provvedimenti  giudiziari  definitivi di condanna alle sanzioni
   sostitutive  e  i provvedimenti di conversione di cui all'articolo
   66,  terzo  comma, e all'articolo 108, terzo comma, della legge 24
   novembre 1981, n. 689;
h) i  provvedimenti  giudiziari del pubblico ministero previsti dagli
   articoli 656, comma 5, 657 e 663 del codice di procedura penale;
i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;
l) i  provvedimenti  giudiziari  definitivi  concernenti le misure di
   prevenzione  della  sorveglianza speciale semplice o con divieto o
   obbligo di soggiorno;
m) i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione;
n) i  provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all'articolo
   15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;
o) i  provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai
   minori,  di  cui all'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio
   1934,  1404,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio
   1935, n. 835, e successive modificazioni;
p) i   provvedimenti   giudiziari   definitivi   di   interdizione  e
   inabilitazione e quelli di revoca;
q) i  provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore;
   quelli  di  omologazione  del  concordato  fallimentare; quelli di
   chiusura del fallimento; quelli di riabilitazione del fallito;
r) i  provvedimenti  giudiziari  relativi  all'espulsione a titolo di
   sanzione  sostitutiva  o  alternativa  alla  detenzione,  ai sensi
   dell'articolo  16  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
   come sostituito dall'art. 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
s) i  provvedimenti  amministrativi  di  espulsione e i provvedimenti
   giudiziari  che  decidono  il  ricorso  avverso  i primi, ai sensi
   dell'articolo  13  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
   come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
t) i provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti
   gia' iscritti;
u) qualsiasi  altro  provvedimento  che  concerne  a norma di legge i
   provvedimenti  gia'  iscritti,  come  individuato  con decreto del
   Presidente  della  Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
   della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della
   giustizia.

  (art.  686  c.p.p;  art.  194  att.  c.p.p;  artt.  4 e 14, r.d. n.
778/1931;   art.   24,  parte  del  sesto  comma,  r.d.l.  1404/1934,
convertito,  con  modificazioni,  l.  n. 835/1935; art. 58-bis, l. n.
354/1975; art. 73, l. n. 689/1981)
 
          Note all'art. 3:
              - Si   riporta   il  testo  degli  articoli  730,  come
          modificato  dal  testo unico qui pubblicato, 656, 657 e 663
          del codice di procedura penale:
              "Art.   730   (Riconoscimento   delle  sentenze  penali
          straniere per gli effetti previsti dal codice penale). - 1.
          Il  Ministro  di  grazia  e  giustizia,  quando  riceve una
          sentenza   penale   di   condanna   o   di  proscioglimento
          pronunciata  all'estero nei confronti di cittadini italiani
          o di stranieri o di apolidi residenti nello Stato ovvero di
          persone  sottoposte  a  procedimento  penale  nello  Stato,
          trasmette  senza  ritardo al procuratore generale presso la
          Corte  di  appello,  nel  distretto  della  quale  ha  sede
          l'ufficio  del casellario locale del luogo di nascita della
          persona   cui  e'  riferito  il  provvedimento  giudiziario
          straniero,  o presso la Corte di appello di Roma, una copia
          della   sentenza,  unitamente  alla  traduzione  in  lingua
          italiana,  con  gli  atti  che  siano  allegati,  e  con le
          informazioni   e  la  documentazione  del  caso.  Trasmette
          inoltre  l'eventuale richiesta indicata nell'art. 12, comma
          2, del codice penale.
              2.   Il  procuratore  generale,  se  deve  essere  dato
          riconoscimento  alla  sentenza  straniera  per  gli effetti
          previsti  dall'art. 12, comma 1, numeri 1, 2 e 3 del codice
          penale,  promuove  il  relativo  procedimento con richiesta
          alla  Corte  di  appello. A tale scopo, anche per mezzo del
          Ministero   di  grazia  e  giustizia,  puo'  chiedere  alle
          autorita'  estere  competenti  le  informazioni che ritiene
          opportune.
              2-bis.  Quando  il  procuratore  generale  e' informato
          dall'autorita'   straniera,   anche   per  il  tramite  del
          Ministero  della  giustizia, dell'esistenza di una sentenza
          penale  di  condanna pronunciata all'estero, ne richiede la
          trasmissione all'autorita' straniera con rogatoria, ai fini
          del riconoscimento ai sensi del comma 2.
              3.  La  richiesta  alla  Corte  di  appello contiene la
          specificazione  degli effetti per i quali il riconoscimento
          e' domandato.".
              "Art.  656  (Esecuzione  delle  pene  detentive).  - 1.
          Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena
          detentiva,   il   pubblico   ministero   emette  ordine  di
          esecuzione  con il quale, se il condannato non e' detenuto,
          ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine e' consegnata
          all'interessato.
              2.  Se  il  condannato  e'  gia'  detenuto, l'ordine di
          esecuzione  e' comunicato al Ministro di grazia e giustizia
          e notificato all'interessato.
              3. L'ordine di esecuzione contiene le generalita' della
          persona   nei   cui   confronti   deve  essere  eseguito  e
          quant'altro   valga   a  identificarla,  l'imputazione,  il
          dispositivo  del provvedimento e le disposizioni necessarie
          all'esecuzione.  L'ordine  e'  notificato  al difensore del
          condannato.
              4.  L'ordine  che  dispone  la carcerazione e' eseguito
          secondo le modalita' previste dall'art. 277.
              5.  Se  la pena detentiva, anche se costituente residuo
          di maggiore  pena,  non  e'  superiore  a tre anni ovvero a
          quattro  anni  nei  casi  di  cui agli articoli 90 e 94 del


          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica   9 ottobre   1990,   n.   309,   e   successive
          modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto
          dai  commi  7  e  9,  ne sospende l'esecuzione. L'ordine di
          esecuzione  e  il decreto di sospensione sono notificati al
          condannato   e   al   difensore   nominato   per   la  fase
          dell'esecuzione  o,  in  difetto,  al  difensore  che lo ha
          assistito  nella  fase del giudizio, con l'avviso che entro
          trenta  giorni  puo'  essere  presentata istanza, corredata
          dalle  indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta
          ad  ottenere la concessione di una delle misure alternative
          alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma
          1,  della  legge  26 luglio  1975,  n.  354,  e  successive
          modificazioni,  e  di  cui  all'art.  94  del  testo  unico
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          9 ottobre  1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero
          la  sospensione  dell'esecuzione della pena di cui all'art.
          90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresi' che,
          ove  non sia presentata l'istanza nonche' la certificazione
          da  allegare  ai  sensi  degli  articoli 91, comma 2, e 94,
          comma   1,  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica  9 ottobre  1990,  n.  309,
          l'esecuzione della pena avra' corso immediato.
              6.  L'istanza  deve  essere presentata dal condannato o
          dal  difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato
          dal  pubblico  ministero, il quale la trasmette, unitamente
          alla   documentazione,   al   tribunale   di   sorveglianza
          competente  in  relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio
          del pubblico ministero. Se l'istanza non e' corredata dalla
          documentazione  prescritta o necessaria, questa puo' essere
          depositata  nella cancelleria del tribunale di sorveglianza
          fino  a  cinque  giorni  prima dell'udienza fissata a norma
          dell'art.  666,  comma  3.  Resta  salva,  in ogni caso, la
          facolta'  del  tribunale di sorveglianza di procedere anche
          d'ufficio  alla richiesta di documenti o di informazioni, o
          all'assunzione  di prove a norma dell'art. 666, comma 5. Il
          tribunale   di  sorveglianza  decide  entro  quarantacinque
          giorni dal ricevimento dell'istanza.
              7.   La   sospensione  dell'esecuzione  per  la  stessa
          condanna  non puo' essere disposta piu' di una volta, anche
          se  il  condannato  ripropone nuova istanza sia in ordine a
          diversa  misura  alternativa,  sia in ordine alla medesima,
          diversamente  motivata,  sia  in  ordine  alla  sospensione
          dell'esecuzione  della  pena  di  cui all'art. 90 del testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
              8.  Salva  la  disposizione  del  comma  8-bis, qualora
          l'istanza   non   sia   tempestivamente  presentata,  o  il
          tribunale  di  sorveglianza  la dichiari inammissibile o la
          respinga,  il  pubblico  ministero revoca immediatamente il
          decreto di sospensione dell'esecuzione.
              8-bis.  Quando  e'  provato  o  appare probabile che il
          condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso
          di  cui  al  comma  5, il pubblico ministero puo' assumere,
          anche  presso  il  difensore,  le  opportune  informazioni,
          all'esito  delle  quali puo' disporre la rinnovazione della
          notifica.
              9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non
          puo' essere disposta:
                a) nei  confronti dei condannati per i delitti di cui
          all'art.  4-bis  della  legge  26 luglio  1975,  n.  354, e
          successive modificazioni;
                b) nei  confronti di coloro che, per il fatto oggetto
          della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia
          cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene
          definitiva.
              10.  Nella  situazione  considerata  dal comma 5, se il
          condannato  si  trova agli arresti domiciliari per il fatto
          oggetto  della  condanna da eseguire, il pubblico ministero
          sospende   l'esecuzione   dell'ordine   di  carcerazione  e
          trasmette   gli   atti   senza   ritardo  al  tribunale  di
          sorveglianza  perche'  provveda alla eventuale applicazione
          di  una  delle  misure  alternative di cui al comma 5. Fino
          alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato
          permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo
          corrispondente e' considerato come pena espiata a tutti gli
          effetti.  Agli  adempimenti previsti dall'art. 47-ter della
          legge  26 luglio  1975, n. 354, e successive modificazioni,
          provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.".
              "Art.  657  (Computo  della  custodia cautelare e delle
          pene espiate senza titolo). - 1. Il pubblico ministero, nel
          determinare  la  pena  detentiva  da  eseguire,  computa il
          periodo  di  custodia  cautelare subita per lo stesso o per
          altro  reato, anche se la custodia e' ancora in corso. Allo
          stesso  modo procede in caso di applicazione provvisoria di
          una  misura  di sicurezza detentiva, se questa non e' stata
          applicata definitivamente.
              2. Il pubblico ministero computa altresi' il periodo di
          pena  detentiva  espiata  per  un  reato diverso, quando la
          relativa condanna e' stata revocata, quando per il reato e'
          stata concessa amnistia o quando e' stato concesso indulto,
          nei limiti dello stesso.
              3.  Nei  casi  previsti  dai commi 1 e 2, il condannato
          puo'  chiedere  al  pubblico  ministero  che  i  periodi di
          custodia  cautelare e di pena detentiva espiata, operato il
          ragguaglio,  siano  computati  per  la determinazione della
          pena  pecuniaria  o della sanzione sostitutiva da eseguire;
          nei  casi  previsti dal comma 2, puo' altresi' chiedere che
          le  sanzioni  sostitutive  espiate  siano  computate  nelle
          sanzioni sostitutive da eseguire per altro reato.
              4.  In  ogni  caso  sono computate soltanto la custodia
          cautelare  subita o le pene espiate dopo la commissione del
          reato  per  il  quale  deve  essere  determinata la pena da
          eseguire.
              5. Il pubblico ministero provvede con decreto, che deve
          essere notificato al condannato e al suo difensore.".
              "Art. 663 (Esecuzione di pene concorrenti). - 1. Quando
          la  stessa  persona e' stata condannata con piu' sentenze o
          decreti  penali  per  reati  diversi, il pubblico ministero
          determina  la  pena da eseguirsi, in osservanza delle norme
          sul concorso di pene.
              2.  Se  le  condanne  sono  state  inflitte  da giudici
          diversi,  provvede  il pubblico ministero presso il giudice
          indicato nell'art. 665, comma 4.
              3.   Il   provvedimento   del   pubblico  ministero  e'
          notificato al condannato e al suo difensore.".
              - Si riporta il testo dell'art. 162 del codice penale:
              "Art.  162  (Oblazione  nelle contravvenzioni). - Nelle
          contravvenzioni,  per  le quali la legge stabilisce la sola
          pena  dell'ammenda,  il contravventore e' ammesso a pagare,
          prima  dell'apertura  del  dibattimento,  ovvero  prima del
          decreto  di  condanna,  una somma corrispondente alla terza
          parte  del  massimo della pena stabilita dalla legge per la
          contravvenzione  commessa, oltre le spese del procedimento.
          Il pagamento estingue il reato.".
              - Si  riporta  il  testo del terzo comma dell'art. 66 e
          del  terzo  comma  dell'art.  108,  della legge 24 novembre
          1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
              "Art. 66 (Inosservanza delle prescrizioni inerenti alla
          semidetenzione e alla liberta' controllata). - Omissis.
              Il  magistrato  di sorveglianza trasmette gli atti alla
          sezione  di  sorveglianza, la quale, compiuti, ove occorra,
          sommari  accertamenti,  qualora  ritenga  doversi procedere
          alla  conversione  prevista  dal  primo comma, provvede con
          ordinanza, osservate le norme contenute nel capo II-bis del
          titolo  II  della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'ordinanza
          e'  trasmessa  al  pubblico  ministero competente, il quale
          provvede mediante ordine di carcerazione.".
              "Art.  108  (Inosservanza  delle  prescrizioni inerenti
          alle  pene  conseguenti  alla  conversione  della  multa  o
          dell'ammenda). - Omissis.
              Il  magistrato  di sorveglianza trasmette gli atti alla
          sezione  di  sorveglianza,  la  quale, compiuti ove occorra
          sommari   accertamenti,   provvede   con   ordinanza   alla
          conversione   prevista   dal   primo  comma,  osservate  le
          disposizioni  del  capo  II-bis  del  titolo II della legge
          26 luglio  1975,  n.  354.  L'ordinanza  di  conversione e'
          trasmessa   al  pubblico  ministero  competente,  il  quale
          provvede mediante ordine di carcerazione.".
              - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 3 agosto
          1988,  n.  327  (Norme  in materia di misure di prevenzione
          personali):
              "Art.  15.  -  1.  Dopo tre anni dalla cessazione della
          misura  di  prevenzione,  l'interessato  puo'  chiedere  la
          riabilitazione.   La  riabilitazione  e'  concessa,  se  il
          soggetto  ha  dato  prova  costante  ed  effettiva di buona
          condotta,  dalla Corte di appello nel cui distretto ha sede
          l'autorita'  giudiziaria  che  dispone l'applicazione della
          misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione.
              2.  La  riabilitazione  comporta la cessazione di tutti
          gli   effetti  pregiudizievoli  riconnessi  allo  stato  di
          persona sottoposta a misure di prevenzione.
              3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni
          del    codice    di   procedura   penale   riguardanti   la
          riabilitazione.".
              - Si   riporta   il   testo   dell'art.  24  del  regio
          decreto-legge   20 luglio  1934,  n.  1404  (Istituzione  e
          funzionamento  del  tribunale per i minorenni), convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  27 maggio 1935, n. 835 e
          successive modificazioni, come ulteriormente modificato dal
          testo unico qui pubblicato:
              "Art.  24  (Riabilitazione). - Per i fatti commessi dai
          minori  degli  anni  18,  sia  che  abbiano  dato  luogo  a
          condanna,    sia    proscioglimento,    e'    ammessa   una
          riabilitazione  speciale, che fa cessare le pene accessorie
          e  tutti gli altri effetti preveduti da leggi e regolamenti
          penali,  civili  e  amministrativi,  salvo  le  limitazioni
          stabilite per la concessione della sospensione condizionale
          della pena e del perdono giudiziale.
              Quando il minore ha compiuto gli anni 18, ma non ancora
          i  25,  e non e' tuttora sottoposto ad esecuzione di pena o
          di  misura di sicurezza, il tribunale per i minorenni della
          dimora abituale del minore, su domanda dell'interessato, su
          richiesta   del  pubblico  ministero,  o  anche  d'ufficio,
          esamina  tutti  i  precedenti del minore, richiama gli atti
          che  lo  riguardano e assume informazioni sulla condotta da
          lui  tenuta  in  famiglia,  nella scuola, nell'officina, in
          pubblici  o  privati  istituti,  nelle organizzazioni della
          gioventu'  italiana  del  littorio,  dei fasci giovanili di
          combattimento,  dell'opera nazionale del dopolavoro e delle
          associazioni sportive.
              Se  ritiene  che il minore sia completamente emendato e
          degno  di  essere  ammesso  a tutte le attivita' della vita
          sociale, dichiara la riabilitazione.
              Se  in  un  primo  esame  appare insufficiente la prova
          dell'emenda,  il  tribunale  puo'  rinviare l'indagine a un
          tempo   successivo,   ma   non   oltre  il  compimento  del
          venticinquesimo anno del minore.
              Il   tribunale  provvede  con  sentenza  in  camera  di
          consiglio,   senza   assistenza   di   difensori,   sentiti
          l'autorita'  di pubblica sicurezza provinciale, il pubblico
          ministero,  l'esercente la patria potesta' o la tutela e il
          minore.
              Il  provvedimento  di  riabilitazione e' annotato nelle
          sentenze  riguardanti il minore. Copia di esso e' trasmessa
          all'autorita'  di pubblica sicurezza de comune di nascita e
          di  abituale  dimora  del  minore,  nonche' alle rispettive
          autorita' provinciali di pubblica sicurezza.
              Sono  applicabili  le disposizioni degli articoli 180 e
          181 del codice penale.
              Alla  revoca  della  riabilitazione  si procede a norma
          dell'art. 600 del codice di procedura penale.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  16  del  decreto
          legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico delle
          disposizioni  concernenti la disciplina dell'immigrazione e


          norme  sulla  condizione  dello straniero), come sostituito
          dall'art. 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189:
              "Art. 16 (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o
          alternativa   alla   detenzione).  -  1.  Il  giudice,  nel
          pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o
          nell'applicare  la pena su richiesta ai sensi dell'art. 444
          del   codice   di  procedura  penale  nei  confronti  dello
          straniero  che si trovi in taluna delle situazioni indicate
          nell'art. 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la
          pena  detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono
          le  condizioni  per  ordinare  la  sospensione condizionale
          della  pena ai sensi dell'art. 163 del codice penale ne' le
          cause ostative indicate nell'art. 14, comma 1, del presente
          testo unico, puo' sostituire la medesima pena con la misura
          dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.
              2.  L'espulsione  di  cui  al  comma  1 e' eseguita dal
          questore  anche se la sentenza non e' irrevocabile, secondo
          le modalita' di cui all'art. 13, comma 4.
              3.  L'espulsione  di  cui  al  comma  1 non puo' essere
          disposta  nei  casi  in cui la condanna riguardi uno o piu'
          delitti  previsti  dall'art.  407, comma 2, lettera a), del
          codice  di  procedura penale, ovvero i delitti previsti dal
          presente  testo  unico,  puniti con pena edittale superiore
          nel massimo a due anni.
              4.  Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra
          illegalmente  nel  territorio dello Stato prima del termine
          previsto dall'art. 13, comma 14, la sanzione sostitutiva e'
          revocata dal giudice competente.
              5.   Nei   confronti   dello  straniero,  identificato,
          detenuto,  che si trova in taluna delle situazioni indicate
          nell'art.   13,   comma  2,  che  deve  scontare  una  pena
          detentiva,  anche  residua,  non  superiore  a due anni, e'
          disposta  l'espulsione.  Essa  non puo' essere disposta nei
          casi  in  cui  la  condanna  riguarda  uno  o  piu' delitti
          previsti  dall'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di
          procedura  penale,  ovvero  i delitti previsti dal presente
          testo unico.
              6. Competente a disporre l'espulsione di cui al comma 5
          e'  il  magistrato  di sorveglianza, che decide con decreto
          motivato, senza formalita', acquisite le informazioni degli
          organi di polizia sull'identita' e sulla nazionalita' dello
          straniero.  Il  decreto  di  espulsione  e' comunicato allo
          straniero  che,  entro  il  termine  di  dieci giorni, puo'
          proporre  opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza.
          Il tribunale decide nel termine di venti giorni.
              7.  L'esecuzione  del  decreto  di espulsione di cui al
          comma  6  e'  sospesa  fino  alla decorrenza dei termini di
          impugnazione   o   della   decisione   del   tribunale   di
          sorveglianza  e,  comunque,  lo stato di detenzione permane
          fino  a  quando  non  siano  stati  acquisiti  i  necessari
          documenti di viaggio. L'espulsione e' eseguita dal questore
          competente  per  il luogo di detenzione dello straniero con
          la  modalita'  dell'accompagnamento  alla frontiera a mezzo
          della forza pubblica.
              8.  La  pena  e'  estinta  alla scadenza del termine di
          dieci  anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma
          5,    sempre   che   lo   straniero   non   sia   rientrato
          illegittimamente  nel territorio dello Stato. In tale caso,
          lo   stato   di   detenzione  e'  ripristinato  e  riprende
          l'esecuzione della pena.
              9.  L'espulsione  a  titolo  di  sanzione sostitutiva o
          alternativa  alla  detenzione non si applica ai casi di cui
          all'art. 19.".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 13 del citato decreto
          legislativo   25 luglio   1998,  n.  286,  come  modificato
          dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189:
              "Art.  13  (Espulsione amministrativa). - 1. Per motivi
          di  ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro
          dell'interno  puo'  disporre  l'espulsione  dello straniero
          anche  non  residente  nel  territorio dello Stato, dandone
          preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri
          e al Ministro degli affari esteri.
              2.  L'espulsione  e'  disposta  dal  prefetto quando lo
          straniero:
                a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi
          ai  controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi
          dell'art. 10;
                b) si  e' trattenuto nel territorio dello Stato senza
          aver   chiesto   il   permesso  di  soggiorno  nel  termine
          prescritto,   salvo   che   il   ritardo   sia   dipeso  da
          forza maggiore,  ovvero  quando il permesso di soggiorno e'
          stato  revocato  o  annullato, ovvero e' scaduto da piu' di
          sessanta giorni e non e' stato chiesto il rinnovo;
                c) appartiene   a  taluna  delle  categorie  indicate
          nell'art.  1  della  legge  27 dicembre 1956, n. 1423, come
          sostituto  dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o
          nell'art.  1  della  legge  31 maggio  1965,  n.  575, come
          sostituito  dall'art.  13 della legge 13 settembre 1982, n.
          646.
              3.  L'espulsione  e'  disposta in ogni caso con decreto
          motivato  immediatamente  esecutivo,  anche se sottoposto a
          gravame  o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo
          straniero  e'  sottoposto  a  procedimento  penale e non si
          trova  in  stato  di  custodia  cautelare  in  carcere,  il
          questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
          osta  all'autorita'  giudiziaria,  che puo' negarlo solo in
          presenza  di  inderogabili esigenze processuali valutate in
          relazione   all'accertamento   della   responsabilita'   di
          eventuali  concorrenti nel reato o imputati in procedimenti
          per  reati  connessi, e all'interesse della persona offesa.
          In  tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa fino
          a  quando  l'autorita'  giudiziaria  comunica la cessazione
          delle  esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla
          osta,  provvede  all'espulsione  con le modalita' di cui al
          comma   4.  Il  nulla  osta  si  intende  concesso  qualora
          l'autorita'  giudiziaria non provveda entro quindici giorni
          dalla  data di ricevimento della richiesta. In attesa della
          decisione  sulla  richiesta di nulla osta, il questore puo'
          adottare  la  misura  del trattenimento presso un centro di
          permanenza temporanea, ai sensi dell'art. 14.
              3-bis.  Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il
          giudice  rilascia  il  nulla osta all'atto della convalida,
          salvo  che  applichi  la misura della custodia cautelare in
          carcere  ai  sensi  dell'art.  391,  comma 5, del codice di
          procedura  penale,  o  che ricorra una delle ragioni per le
          quali  il  nulla osta puo' essere negato ai sensi del comma
          3.
              3-ter.  Le  disposizioni di cui al comma 3 si applicano
          anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo
          che  sia  stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi
          ragione  la  misura  della  custodia  cautelare  in carcere
          applicata  nei  suoi  confronti.  Il giudice, con lo stesso
          provvedimento  con  il quale revoca o dichiara l'estinzione
          della   misura,   decide   sul   rilascio  del  nulla  osta
          all'esecuzione   dell'espulsione.   Il   provvedimento   e'
          immediatamente comunicato al questore.
              3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter,
          il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se
          non  e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone il
          giudizio,  pronuncia  sentenza di non luogo a procedere. E'
          sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo
          comma  dell'art.  240  del  codice  penale. Si applicano le
          disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
              3-quinquies.    Se   lo   straniero   espulso   rientra
          illegalmente  nel  territorio dello Stato prima del termine
          previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
          del  termine  di  prescrizione  del reato piu' grave per il
          quale  si  era  proceduto  nei  suoi  confronti, si applica
          l'art.  345 del codice di procedura penale. Se lo straniero
          era  stato  scarcerato per decorrenza dei termini di durata
          massima   della   custodia   cautelare,   quest'ultima   e'
          ripristinata  a norma dell'art. 307 del codice di procedura
          penale.
              3-sexies.  Il nulla osta all'espulsione non puo' essere
          concesso qualora si proceda per uno o piu' delitti previsti
          dall'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
          penale, nonche' dall'art. 12 del presente testo unico.
              4.  L'espulsione  e'  sempre  eseguita dal questore con
          accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica
          ad eccezione dei casi di cui al comma 5.
              5.  Nei  confronti dello straniero che si e' trattenuto
          nel  territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno
          e' scaduto di validita' da piu' di sessanta giorni e non ne
          e'   stato   chiesto   il  rinnovo,  l'espulsione  contiene
          l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il
          termine   di   quindici   giorni.   Il   questore   dispone
          l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero,
          qualora   il  prefetto  rilevi  il  concreto  pericolo  che
          quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
              5-bis.  Nei  casi  previsti  ai commi 4 e 5 il questore
          comunica  immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore
          dalla sua adozione al tribunale in composizione monocratica
          territorialmente  competente  il provvedimento con il quale
          e'    disposto   l'accompagnamento   alla   frontiera.   Il
          provvedimento  e' immediatamente esecutivo. Il tribunale in
          composizione  monocratica  verificata  la  sussistenza  dei
          requisiti,  convalida il provvedimento entro le quarantotto
          ore successive alla comunicazione.
              6. (Abrogato).
              7.  Il  decreto di espulsione e il provvedimento di cui
          al   comma   1   dell'art.  14,  nonche'  ogni  altro  atto
          concernente  l'ingresso,  il soggiorno e l'espulsione, sono
          comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
          modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
          da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
          francese, inglese o spagnola.
              8.   Avverso  il  decreto  di  espulsione  puo'  essere
          presentato   unicamente   il   ricorso   al   tribunale  in
          composizione   monocratica   del   luogo  in  cui  ha  sede
          l'autorita'  che ha disposto l'espulsione. Il termine e' di
          sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione.
          Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta
          il  ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in
          ogni  caso,  entro  venti giorni dalla data di deposito del
          ricorso.  Il  ricorso  di cui al presente comma puo' essere
          sottoscritto  anche  personalmente,  ed e' presentato anche
          per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare


          italiana  nel  Paese di destinazione. La sottoscrizione del
          ricorso, da parte della persona interessata, e' autenticata
          dai   funzionari   delle   rappresentanze   diplomatiche  o
          consolari che provvedono a certificarne l'autenticita' e ne
          curano l'inoltro all'autorita' giudiziaria. Lo straniero e'
          ammesso  all'assistenza legale da parte di un patrocinatore
          legale  di  fiducia  munito  di procura speciale rilasciata
          avanti  all'autorita'  consolare.  Lo straniero e' altresi'
          ammesso  al  gratuito  patrocinio  a  spese dello Stato, e,
          qualora  sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
          difensore  designato  dal  giudice nell'ambito dei soggetti
          iscritti  nella  tabella  di cui all'art. 29 delle norme di
          attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di
          procedura  penale,  di cui al decreto legislativo 28 luglio
          1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
              9. (Abrogato).
              10. (Abrogato).
              11.  Contro  il  decreto di espulsione emanato ai sensi
          del  comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo
          regionale del Lazio, sede di Roma.
              12.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  19,  lo
          straniero  espulso  e' rinviato allo Stato di appartenenza,
          ovvero,  quando  cio'  non  sia  possibile,  allo  Stato di
          provenienza.
              13.   Lo  straniero  espulso  non  puo'  rientrare  nel
          territorio  dello  Stato  senza una speciale autorizzazione
          del  Ministro  dell'interno.  In  caso  di trasgressione lo
          straniero e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno ed
          e'  nuovamente  espulso  con accompagnamento immediato alla
          frontiera.
              13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
          trasgressore  del  divieto  di  reingresso e' punito con la
          reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica
          allo  straniero che, gia' denunciato per il reato di cui al
          comma  13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio
          nazionale.
              13-ter.  Per  i  reati  di  cui ai commi 13 e 13-bis e'
          sempre  consentito  l'arresto  in flagranza dell'autore del
          fatto e, nell'ipotesi di cui al comma 13-bis, e' consentito
          il fermo. In ogni caso contro l'autore del fatto si procede
          con rito direttissimo.
              14.  Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di
          cui  al  comma  13  opera per un periodo di dieci anni. Nel
          decreto  di espulsione puo' essere previsto un termine piu'
          breve,  in  ogni  caso  non inferiore a cinque anni, tenuto
          conto  della  complessiva  condotta tenuta dall'interessato
          nel periodo di permanenza in Italia.
              15.  Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano
          allo   straniero   che  dimostri  sulla  base  di  elementi
          obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima
          della  data  di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998,
          n.  40. In tal caso, il questore puo' adottare la misura di
          cui all'art. 14, comma 1.
              16.   L'onere  derivante  dal  comma  10  del  presente
          articolo  e'  valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e
          in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998".
              -  Per  il  testo  dell'art.  17,  comma 1, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, vedi note alle premesse.
              -  Per  completezza di informazione si riporta il testo
          dell'art.  686  del  codice  di procedura penale e il testo
          dell'art. 194 delle norme di attuazione, di coordinamento e
          transitorie del codice di procedura penale:
              "Art.  686 (Iscrizioni nel casellario giudiziale). - 1.
          Nel  casellario giudiziale, oltre le annotazioni prescritte
          da  particolari  disposizioni  di  legge,  si iscrivono per
          estratto:
                a) nella materia penale, regolata dal codice penale o
          da leggi speciali:
                  1)  le  sentenze  di  condanna  e  i decreti penali
          appena  divenuti  irrevocabili,  salvo  quelli  concernenti
          contravvenzioni  per  le quali e' ammessa la definizione in
          via amministrativa o l'oblazione ai sensi dell'art. 162 del
          codice  penale,  sempre  che  per  le  stesse non sia stata
          concessa la sospensione condizionale della pena;
                  2)    i    provvedimenti    emessi   dagli   organi
          giurisdizionali   dell'esecuzione   non   piu'  soggetti  a
          impugnazione   che   riguardano   la  pena,  le  misure  di
          sicurezza,    gli    effetti    penali    della   condanna,
          l'applicazione   dell'amnistia   e   la   dichiarazione  di
          abitualita'  o  professionalita'  nel reato o di tendenza a
          delinquere;
                  3) i provvedimenti che riguardano l'applicazione di
          pene accessorie;
                  4) le sentenze non piu' soggette a impugnazione che
          hanno  prosciolto  l'imputato  o  dichiarato  non  luogo  a
          procedere  per  difetto  di  imputabilita'  o  disposto una
          misura  di  sicurezza  o  dichiarato  estinto  il reato per
          applicazione   di   sanzioni   sostitutive   su   richiesta
          dell'imputato;
                b) nella materia civile:
                  1)  le  sentenze  passate  in  giudicato  che hanno
          pronunciato   l'interdizione   o   l'inabilitazione   e   i
          provvedimenti che le revocano;
                  2) le sentenze con le quali l'imprenditore e' stato
          dichiarato fallito;
                  3)  le  sentenze  di  omologazione  del  concordato
          fallimentare    e    quelle   che   hanno   dichiarato   la
          riabilitazione del fallito;
                  4) i decreti di chiusura del fallimento;
                c) i   provvedimenti   amministrativi  relativi  alla
          perdita  o  alla revoca della cittadinanza e all'espulsione
          dello straniero;
                d) i    provvedimenti   definitivi   che   riguardano
          l'applicazione    delle   misure   di   prevenzione   della
          sorveglianza  speciale semplice o con divieto od obbligo di
          soggiorno.
              2.   Quando   sono  state  riconosciute  dall'autorita'
          giudiziaria,  sono  pure  iscritte,  nei  casi previsti dal
          comma  1  lettera  a), le sentenze pronunciate da autorita'
          giudiziarie straniere.
              3.  Nel casellario si iscrive altresi', se si tratta di
          condanna  penale,  la menzione del luogo e del tempo in cui
          la pena fu scontata e dell'eventuale applicazione di misure
          alternative  alla  detenzione ovvero la menzione che non fu
          in  tutto  o  in  parte  scontata,  per  amnistia, indulto,
          grazia,  liberazione condizionale o per altra causa; devono
          inoltre  essere  iscritti  i provvedimenti che dichiarano o
          revocano la riabilitazione".
              "Art.  194 (Iscrizioni nel casellario giudiziale). - 1.
          Sono  iscritti nel casellario giudiziale previsto dall'art.
          685 del codice anche i provvedimenti del pubblico ministero
          indicati negli articoli 657 e 663 del codice nonche' quelli
          con   i   quali  e'  concessa  la  riabilitazione  prevista
          dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.
              2.  Dei  provvedimenti  indicati  nell'art. 686 comma 1
          lettera  d)  del codice si fa menzione solo nei certificati
          previsti dall'art. 688 del codice".
              -  Per  completezza di informazione si riporta il testo
          degli  articoli 4 e 14 del regio decreto 18 giugno 1931, n.
          778   (Disposizioni   regolamentari  per  il  servizio  del
          casellario  giudiziale),  abrogati a decorrere dall'entrata
          in vigore del testo unico qui pubblicato:
              "Art.  4.  L'iscrizione nel casellario giudiziale delle
          sentenze  e  dei  provvedimenti  e'  fatta  per estratto su
          apposita   scheda,  in  conformita'  delle  istruzioni  che
          saranno date dal Ministro della giustizia.
              La scheda e' formata:
                1) nella materia penale, regolata dal codice penale o
          da leggi speciali:
                  a) per sentenze di condanna, divenute irrevocabili,
          e per i decreti di condanna, divenuti esecutivi;
                  b) per  le  sentenze di proscioglimento pronunciate
          nell'istruzione  o nel giudizio, divenute irrevocabili; per
          le  sentenze  che  dichiarano  non colpevole il condannato,
          pronunciate  dalla  Corte  di  cassazione  o dal giudice di
          rinvio nel giudizio di revisione;
                  c) per  i  provvedimenti  con  cui il condannato e'
          stato  dichiarato  delinquente  o contravventore abituale o
          professionale,    nonche'    per    i    decreti   relativi
          all'applicazione di misure di sicurezza;
                  d) per i provvedimenti con cui e' stata ordinata la
          provvisoria applicazione delle pene accessorie;
                2)  nella  materia civile: per le sentenze, che hanno
          acquistato   autorita'   di   cosa   giudicata,   le  quali
          pronunciano  l'interdizione  o  l'inabilitazione  e  per  i
          provvedimenti  con  cui  il giudice ha ordinato il ricovero
          della persona in un manicomio o in un riformatorio;
                3) nella materia commerciale: per le sentenze e per i
          provvedimenti  con  cui  il  commerciante  e'  dichiarato o
          considerato fallito;
                4)  per i provvedimenti amministrativi, relativi alla
          perdita  o alla revoca della cittadinanza e alla espulsione
          dello straniero.
              La  scheda  per  le  sentenze  e  per  i  provvedimenti
          menzionati  nei  numeri  1, 2 e 3, e' formata qualunque sia
          l'autorita' giudiziaria italiana, ordinaria o speciale, che
          li ha emessi.
              Quando  ne  e'  data  comunicazione ufficiale, si forma
          pure  la  scheda  per  le sentenze pronunciate da autorita'
          giudiziarie straniere per fatti, preveduti come reati anche
          dalla  legge  italiana,  contro cittadini italiani e contro
          coloro che hanno perduta la cittadinanza italiana, o contro
          stranieri o apolidi, residenti nel territorio dello Stato.
              Le  altre  iscrizioni  che devono essere effettuate nel
          casellario  giudiziale, ai sensi dell'art. 2 prima parte di
          questo  regolamento,  si  compiono  mediante  l'annotazione
          delle  relative  notizie  sulle  corrispondenti schede gia'
          formate   e   collocate,   desumendole  da  appositi  fogli
          complementari.".
              "Art.  14.  Formano oggetto dei fogli complementari, di
          cui   all'ultimo   capoverso   dell'art.   4  del  presente
          regolamento:
                1) nella materia penale:
                  a) la menzione dell'esecuzione della pena di morte;
          del luogo e del tempo in cui la pena detentiva fu scontata;
          del pagamento della pena pecuniaria o della sua conversione
          in pena detentiva;
                  b) la  menzione  che  la  pena  di  morte  e' stata
          commutata  in quella dell'ergastolo o in altra pena(8); che
          la  pena detentiva non fu scontata e la pena pecuniaria non
          fu  pagata,  in  tutto  o  in parte, per morte del reo, per
          amnistia,   indulto,   grazia,   liberazione  condizionale,
          remissione  di  querela  o  per altra causa estintiva della
          pena o anche del reato;
                  c) i  provvedimenti concernenti la esecuzione delle
          pene accessorie, che conseguono a una condanna;
                  d) i  provvedimenti  con cui e' determinata la pena
          che deve essere eseguita, nel caso di concorso di pene;
                  e) le  ordinanze  emesse dal giudice di esecuzione,
          ai termini dell'art. 590 del codice di procedura penale per
          la  revoca della sospensione della pena, dell'ordine di non
          menzione  della  condanna  nei certificati del casellario e
          della liberazione condizionale;
                  f)   i   provvedimenti   con  cui  e'  ordinata  la
          cessazione   o  la  sostituzione  di  misure  di  sicurezza
          applicate,   sia   pur   in   via  provvisoria,  ovvero  la
          modificazione   o   la  cessazione  delle  pene  accessorie
          applicate  provvisoriamente,  anche  se detti provvedimenti
          sono contenuti in una sentenza;
                  g) i provvedimenti che dichiarano la riabilitazione
          e  quelli  da  cui  pure  consegue  l'estinzione delle pene
          accessorie  e  di ogni altro effetto penale della condanna,
          nonche'  i  provvedimenti  con  cui la riabilitazione, gia'
          conceduta, e' revocata;
                  h) le ordinanze della Corte di cassazione, che, nel
          caso  di  piu'  condanne irrevocabili per un medesimo fatto
          contro  la stessa persona, dichiarino, ai termini dell'art.
          579  del  codice di procedura penale, quale sia la sentenza
          da doversi eseguire, annullando le altre;
                  i) le ordinanze di correzione di errori materiali o
          di rettificazione, pronunciate ai sensi degli articoli 149,
          385 e 476 del codice di procedura penale;
                  l)  le  sentenze della Corte di appello, ai termini
          dell'art.  674  del  codice  di procedura penale, che danno
          riconoscimento   alle   sentenze   penali,  pronunciate  da
          autorita' giudiziarie straniere;
                2) nella materia civile:
                  a) la  revoca  delle  sentenze  di  interdizione  o
          d'inabilitazione;
                  b) la  revoca dei provvedimenti, con cui il giudice
          ordino'  il  ricovero della persona in un manicomio o in un
          riformatorio;
                3)   nella   materia   commerciale:  le  sentenze  di
          omologazione  del concordato e i provvedimenti che revocano
          il fallimento o riabilitano il fallito.
              Formano,  altresi',  oggetto  dei  fogli  complementari
          qualsiasi  altro  provvedimento, che riguarda le iscrizioni
          gia'  eseguite  nel  casellario giudiziale e le notizie che
          sono state omesse al momento della formazione delle schede,
          in quanto non ancora conosciute o accertate".
              -  Per  completezza di informazione si riporta il testo
          dell'art.  58-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
          sull'ordinamento   penitenziario  e  sull'esecuzione  delle
          misure  privative  e  limitative della liberta), abrogato a
          decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  testo  unico  qui
          pubblicato:
              "Art.  58-bis (Iscrizione nel casellario giudiziale). -
          Nel  casellario  giudiziale  sono  iscritti i provvedimenti
          della  sezione  di sorveglianza relativi alla irrogazione e
          alla revoca delle misure alternative alla pena detentiva".
              -  Si  riporta il testo dell'art. 73 della citata legge
          24 novembre 1981, n. 689, abrogato a decorrere dall'entrata
          in vigore del testo unico qui pubblicato:
              "Art.  73 (Iscrizioni nel casellario giudiziale). - Nei
          casi  previsti dall'art. 604 del codice di procedura penale
          i  decreti  e le sentenze di condanna alle pene sostitutive
          sono   iscritti   nel   casellario  giudiziale,  anche  con
          l'indicazione della pena sostitutiva.
              Nel  casellario  giudiziale  sono  altresi' iscritte le
          ordinanze  previste dall'art. 66, ultimo comma, e dall'art.
          108, ultimo comma".