Art. 3.
         (Testi unici delle disposizioni legislative vigenti
        non aventi carattere di principio fondamentale nelle
                materie di legislazione concorrente)

   1.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, primo
periodo, il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data
di  entrata  in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1,
uno  o piu' decreti legislativi al fine di raccogliere in testi unici
meramente compilativi le disposizioni legislative residue, per ambiti
omogenei  nelle  materie di legislazione concorrente, apportandovi le
sole  modifiche,  di  carattere esclusivamente formale, necessarie ad
assicurarne il coordinamento nonche' la coerenza terminologica.
   2.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi di cui al comma 1, dopo
l'acquisizione   del  parere  della  Conferenza  Stato-Regioni,  sono
trasmessi  alle  Camere  per  il  parere delle competenti Commissioni
parlamentari  e  della  Commissione  parlamentare  per  le  questioni
regionali.   Decorsi   trenta  giorni  dall'assegnazione,  i  decreti
legislativi  possono  essere  emanati  anche  in  mancanza del parere
parlamentare.