Art. 3.
Parti anatomiche riconoscibili e resti mortali derivanti
da attivita' di esumazione ed estumulazione
1. Si definiscono:
a) parti anatomiche riconoscibili: gli arti inferiori, superiori,
le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati;
b) resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi
conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un
cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione,
corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o
tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.
2. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche
riconoscibili, le autorizzazioni al trasporto, inumazione,
tumulazione o cremazione sono rilasciate dalla azienda sanitaria
locale competente per territorio.
3. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono
avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria
che ha curato la persona amputata.
4. La persona amputata puo' chiedere, espressamente, che la parte
anatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata con diversa
modalita'. In tale caso la richiesta deve avvenire e deve essere
inoltrata all'ufficio preposto della azienda sanitaria locale
competente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura
e ricovero, non oltre le 48 ore dall'amputazione.
5. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di resti mortali,
le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione
sono rilasciate dal competente ufficio del comune in cui sono esumati
o estumulati.
6. Per la cremazione di resti mortali non e' necessaria la
documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante
regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni.
Nota all'art. 3:
- I commi 4 e 5 dell'art. 79 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante
«Approvazione del regolamento di Polizia mortuaria»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1990, n.
239, s.o., sono i seguenti:
«4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non puo' essere
concessa se la richiesta non sia corredata da certificato
in carta libera redatto dal medico curante o dal medico
necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore
sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte
dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la
presentazione del nulla osta dell'autorita' giudiziaria.».