Art. 3.
       Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso
  1. Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'articolo
12,  comma  1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n.   626,   sono   formati  con  istruzione  teorica  e  pratica  per
l'attuazione   delle   misure  di  primo  intervento  interno  e  per
l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.
  2.  La  formazione  dei lavoratori designati e' svolta da personale
medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza
del  Servizio  Sanitario  Nazionale.  Nello  svolgimento  della parte
pratica   della   formazione   il   medico   puo'   avvalersi   della
collaborazione  di  personale  infermieristico  o  di altro personale
specializzato.
  3.  Per  le aziende o unita' produttive di gruppo A i contenuti e i
tempi  minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 3,
che  fa  parte  del  presente  decreto  e  devono  prevedere anche la
trattazione dei rischi specifici dell'attivita' svolta.
  4.  Per  le aziende o unita' produttive di gruppo B e di gruppo C i
contenuti  ed  i  tempi minimi del corso di formazione sono riportati
nell'allegato 4, che fa parte del presente decreto.
  5.  Sono  validi  i  corsi  di formazione per gli addetti al pronto
soccorso  ultimati  entro  la  data di entrata in vigore del presente
decreto.  La  formazione dei lavoratori designati andra' ripetuta con
cadenza  triennale  almeno  per  quanto  attiene  alla  capacita'  di
intervento pratico.
 
          Nota all'art. 3:
              -  Per  il testo dell'art. 12, comma 1, lettera b), del
          decreto  legislativo  19 settembre 1994, n. 626, si veda in
          note alle premesse.