Art. 3. Attivita' educative 1. L'orario annuale delle attivita' educative per la scuola dell'infanzia, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformita' all'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, si diversifica da un minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore, a seconda dei progetti educativi delle singole scuole dell'infanzia, tenuto conto delle richieste delle famiglie. 2. Al fine del conseguimento degli obiettivi formativi, i docenti curano la personalizzazione delle attivita' educative, attraverso la relazione con la famiglia in continuita' con il primario contesto affettivo e di vita delle bambine e dei bambini. Nell'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche sotto attuate opportune forme di coordinamento didattico, anche per assicurare il raccordo in continuita' con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. 3. Allo scopo di garantire le attivita' educative di cui ai commi 1 e 2 e' costituito l'organico di istituto. 4. La scuola dell'infanzia cura la documentazione relativa al processo educativo ed in particolare all'autonomia personale delle bambine e dei bambini, con la collaborazione delle famiglie.
Nota all'art. 3: - La legge 25 marzo 1985, n. 121, reca: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.».