Art. 3.
                         Attivita' educative

  1.  L'orario  annuale  delle  attivita'  educative  per  la  scuola
dell'infanzia,  comprensivo  della quota riservata alle regioni, alle
istituzioni  scolastiche  autonome e all'insegnamento della religione
cattolica   in  conformita'  all'Accordo  che  apporta  modifiche  al
Concordato   lateranense  e  relativo  Protocollo  addizionale,  reso
esecutivo  con  legge  25  marzo  1985,  n.  121, ed alle conseguenti
intese, si diversifica da un minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore,
a  seconda dei progetti educativi delle singole scuole dell'infanzia,
tenuto conto delle richieste delle famiglie.
  2.  Al  fine del conseguimento degli obiettivi formativi, i docenti
curano  la personalizzazione delle attivita' educative, attraverso la
relazione  con  la  famiglia  in continuita' con il primario contesto
affettivo  e  di  vita  delle  bambine  e dei bambini. Nell'esercizio
dell'autonomia  delle istituzioni scolastiche sotto attuate opportune
forme di coordinamento didattico, anche per assicurare il raccordo in
continuita' con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola
primaria.
  3. Allo scopo di garantire le attivita' educative di cui ai commi 1
e 2 e' costituito l'organico di istituto.
  4.  La  scuola  dell'infanzia  cura  la  documentazione relativa al
processo  educativo  ed  in particolare all'autonomia personale delle
bambine e dei bambini, con la collaborazione delle famiglie.
 
          Nota all'art. 3:
              - La  legge  25 marzo  1985, n. 121, reca: «Ratifica ed
          esecuzione   dell'accordo,   con   protocollo  addizionale,
          firmato   a   Roma   il   18 febbraio   1984   che  apporta
          modificazioni  al  Concordato  lateranense dell'11 febbraio
          1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.».