Art. 3. Registrazione dei corrispettivi 1. Per le operazioni effettuate dalle banche anche a mezzo di filiali, succursali ed altre dipendenze, comprese quelle effettuate con emissione di fattura, gli obblighi di annotazione nel registro dei corrispettivi di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere eseguiti entro il termine previsto dall'articolo 1, per la consegna o la spedizione delle fatture, raggruppando l'ammontare globale dei corrispettivi di ciascun periodo, distintamente per le operazioni imponibili, non imponibili, esenti e per le altre operazioni soggette a registrazione. 2. Resta fermo l'obbligo di tener conto, in sede di liquidazione periodica, di tutte le operazioni per le quali l'imposta e' divenuta esigibile nel periodo di riferimento. 3. La determinazione dell'ammontare dei corrispettivi e' effettuata sulla base delle risultanze delle scritture di contabilita' generale, tenendo conto delle rettifiche derivanti da retrocessioni di proventi o da errori materiali commessi, restando fermo l'obbligo di fornire, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, gli elementi utili all'individuazione delle rettifiche stesse.
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto del Preesidente della Repubblica n. 633 del 1972: «Art. 24 (Registrazione dei corrispettivi). - I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonche' l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui all'art. 21, sesto comma, e, distintamente, all'art. 38-quater e quello delle operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo. Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel terzo comma dell'art. 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta. Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze puo' consentite stabilendo le modalita' da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti. I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attivita' di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attivita' di vendita. Le relative modalita' sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.».