Art. 3. (Principi fondamentali) 1. Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della liberta' e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della liberta' di espressione di ogni individuo, inclusa la liberta' di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettivita', la completezza, la lealta' e l'imparzialita' dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversita' etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle liberta' e dei diritti, in particolare della dignita' della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.