Art. 3. 
                Efficacia della garanzia finanziaria 
 
  1.  L'attribuzione  dei  diritti  previsti  dal  presente   decreto
legislativo al beneficiario della garanzia e la loro opponibilita' ai
terzi non richiedono requisiti ulteriori rispetto a  quelli  indicati
nell'articolo 2, anche se previsti da vigenti disposizioni di legge.