Art. 3.
  1.  Tutti  i  responsabili  degli  interventi di realizzazione o di
ristrutturazione  degli impianti fissi di captazione, di trattamento,
di  adduzione  e  di  distribuzione  delle acque destinate al consumo
umano  devono  essere  forniti,  per  i  materiali  impiegati,  delle
indicazioni previste dall'articolo 2, comma 2.