Art. 3. (Volontari in ferma prefissata dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) 1. A decorrere dal 1 gennaio 2005 sono istituite le seguenti categorie di volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica: a) volontari in ferma prefissata di un anno; b) volontari in ferma prefissata quadriennale.