Art. 3.
            (Volontari in ferma prefissata dell'Esercito,
                  della Marina e dell'Aeronautica)
1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2005  sono  istituite  le seguenti
categorie    di    volontari    dell'Esercito,    della    Marina   e
dell'Aeronautica:
a) volontari in ferma prefissata di un anno;
b) volontari in ferma prefissata quadriennale.