Art. 3
                  Diritto all'uso delle tecnologie

  1.  I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere
l'uso   delle  tecnologie  telematiche  nelle  comunicazioni  con  le
pubbliche  amministrazioni  centrali  e  con  i  gestori  di pubblici
servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice.