Art. 3.

 Dei beni destinati alla navigazione e della polizia degli aerodromi

  1. Il titolo II e' soppresso e i capi da I a III del titolo III del
libro  I  della parte II del codice della navigazione sono sostituiti
dai seguenti:

                             "Titolo III

 DEI BENI DESTINATI ALLA NAVIGAZIONE E DELLA POLIZIA DEGLI AERODROMI

                               Capo I

             Della proprieta' e dell'uso degli aerodromi

  Art.  692  (Beni  del demanio aeronautico statale). Fanno parte del
demanio aronautico civile statale:
    a)  gli  aerodromi civili istituiti dallo Stato o appartenenti al
medesimo;
    b)   ogni   costruzione   o   impianto  appartenente  allo  Stato
strumentalmente destinato al servizio della navigazione aerea.
  Gli   aerodromi   militari   fanno   parte   del  demanio  militare
aeronautico.
  Art.  693 (Assegnazione dei beni del demanio aeronautico). - I beni
del  demanio  aeronautico di cui alle lettere a) e b) del primo comma
dell'art.  692  sono  assegnati  all'ENAC  in  uso  gratuito  ai fini
dell'affidamento in concessione al gestore aeroportuale.
  All'individuazione  dei  beni  di  cui al primo comma provvedono le
amministrazioni statali competenti con apposito atto di intesa.
  I  beni del demanio militare aeronautico da destinare all'aviazione
civile  sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa
e trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la
successiva assegnazione in uso gratuito all'ENAC.
  Le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano hanno
diritto  di  prelazione  per  l'acquisizione  al  proprio  demanio  o
patrimonio  degli aerodromi e dei beni del demanio aeronautico civile
di cui all'articolo 692, in caso di loro alienazione o dismissione da
parte dello Stato.
  Art.  694  (Aerodromi  privati).  -  Ferme restando le attribuzioni
degli   enti   locali   e   fatti   salvi   gli   effetti   derivanti
dall'applicazione  delle  leggi  speciali vigenti, la realizzazione e
l'ampliamento  da parte dei privati, sul suolo di proprieta' privata,
di  aerodromi  e  di  altri  impianti  aeronautici,  sono autorizzati
dall'ENAC.
  Art.  695  (Mutamenti  relativi  ai diritti su aerodromi e su altri
impianti  privati). - L'alienazione, la locazione, la costituzione di
usufrutto  e qualunque altro atto dispositivo di aerodromi o di altri
impianti   aeronautici   privati   sono   preventivamente  comunicati
all'ENAC, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza.
  Art.  696  (Opere  di  pubblico  interesse).  - La dichiarazione di
pubblico   interesse  per  le  opere  necessarie  all'istituzione  ed
all'ampliamento  di  aerodromi  e  di  altri  impianti aeronautici da
destinare  al  servizio della navigazione aerea e' fatta dall'ENAC ed
e'  comunicata  al  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il
quale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, puo'
  annullarla  entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di
  ricezione.
Art. 697 (Aerodromi aperti al traffico civile). Sono aperti al
traffico aereo civile, previa valutazione di idoneita' al servizio da
parte dell'ENAC:
    a)  gli  aeroporti civili istituiti dallo Stato o appartenenti al
medesimo e agli enti pubblici territoriali;
    b)   gli   aeroporti   militari   designati  dal  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  d'intesa  con  il  Ministro della
difesa;
    c) gli aeroporti privati autorizzati ai sensi dell'articolo 694 e
adibiti dal gestore all'esercizio del traffico aereo.
  Art.   698   (Aeroporti  di  rilevanza  nazionale  e  di  interesse
regionale).  -  Con  decreto  del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri, su proposta del Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  d'intesa con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Agenzia del demanio, sono
individuati,  previo parere delle competenti Commissioni parlamentari
da  esprimere  entro  trenta  giorni  dalla data di assegnazione, gli
aeroporti   di   rilevanza   nazionale,  quali  nodi  essenziali  per
l'esercizio  delle  competenze  esclusive  dello Stato, tenendo conto
delle  dimensioni  e  della  tipologia  del traffico, dell'ubicazione
territoriale  e  del ruolo strategico dei medesimi, nonche' di quanto
previsto  nei  progetti  europei TEN. Con il medesimo procedimento si
provvede  alle  modifiche  del  suddetto decreto del Presidente della
Repubblica.
  Allo  scopo  di coordinare le politiche di sviluppo degli aeroporti
di  interesse regionale, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a
carico   della   finanza   pubblica,   presso   il   Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, un comitato di coordinamento tecnico,
composto  dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome,
del  Governo  e degli enti aeronautici. La partecipazione al comitato
di  cui  al  presente  comma non comporta la corresponsione di alcuna
indennita' o compenso ne' rimborsi spese.
  Art.  699  (Uso  degli  aeroporti aperti al traffico civile). - Gli
aeromobili  possono  approdare,  sostare  e  partire  negli aeroporti
aperti  al  traffico  civile, nel rispetto delle condizioni per l'uso
degli aeroporti.
  Gli  aeromobili stranieri sono ammessi a condizione di reciprocita'
o  quando  cio' sia stabilito da convenzioni internazionali, salva in
ogni caso la facolta' dell'ENAC di dare autorizzazioni temporanee.
  Art.  700  (Uso  degli  aerodromi  privati  non  aperti al traffico
civile).  -  Salvo  il  caso di necessita', per l'uso degli aerodromi
privati  non  aperti  al  traffico  civile  e'  richiesto il consenso
dell'esercente dell'aeroporto.
  Art.  701  (Aviosuperfici).  -  Le aviosuperfici sono aree, diverse
dagli   aeroporti,   idonee   alla   partenza   ed  all'approdo,  non
appartenenti  al  demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme
speciali,  ferme  restando  le  competenze  dell'ENAC  in  materia di
sicurezza.
  Art. 702 (Progettazione delle infrastrutture aeroportuali). - Ferma
restando  la  normativa  generale  applicabile  alla realizzazione di
opere  pubbliche,  l'approvazione  dei  progetti  di  costruzione, di
ampliamento,  di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria e di
adeguamento  delle  infrastrutture  aeroportuali,  anche  al  fine di
eliminare  le  barriere  architettoniche  per  gli  utenti  a ridotta
mobilita',  e'  di  spettanza  dell'ENAC, anche per la verifica della
conformita'  alle  norme di sicurezza, nel rispetto delle funzioni di
pianificazione,  programmazione  e  di  indirizzo  del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
  Le  opere  realizzate dal gestore aeroportuale sul sedime demaniale
appartengono   al   suo   patrimonio   fino   alla  cessazione  della
concessione.
  Art.  703  (Devoluzione  delle  opere  non  amovibili).  -  Ove non
diversamente  stabilito  nell'atto  di  concessione, quando la stessa
venga   a  cessare,  le  opere  non  amovibili,  costruite  sull'area
demaniale,  restano  acquisite  allo  Stato, fatto salvo l'obbligo di
rimborsare,  da  parte  del  concessionario  subentrante,  il  valore
contabile residuo non ammortizzato.
  L'ENAC  ha  facolta',  d'intesa  con  le  autorita'  competenti, di
ordinare  la  demolizione  delle  opere  con la restituzione del bene
demaniale nel pristino stato.
  Nelle   ipotesi   di   cui   al   secondo  comma,  l'ENAC,  ove  il
concessionario  non  esegua l'ordine di demolizione, puo' provvedervi
d'ufficio ai sensi dell'articolo 54.

                               Capo II
   Delle gestioni aeroportuali e dei servizi di assistenza a terra

  Art.  704  (Rilascio della concessione di gestione aeroportuale). -
Alla  concessione  della gestione totale aeroportuale degli aeroporti
di  rilevanza  nazionale  si  provvede con decreto del Ministro delle
infrastrutture   e   dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia   e  delle  finanze  e,  limitatamente  agli  aeroporti
militari aperti al traffico civile, con il Ministro della difesa.
  Il  provvedimento  concessorio,  nel  limite  massimo  di durata di
quaranta  anni,  e'  adottato,  su  proposta del-l'ENAC, all'esito di
selezione  effettuata  tramite procedura di gara ad evidenza pubblica
secondo la normativa comunitaria, previe idonee forme di pubblicita',
nel  rispetto  dei termini procedimentali fissati dall'ENAC, sentita,
laddove   competente,   la  regione  o  provincia  autonoma  nel  cui
territorio ricade l'aeroporto oggetto di concessione.
  Alle  procedure  di  gara  sono ammesse a partecipare anche imprese
straniere non comunitarie, a condizione che lo Stato in cui esse sono
stabilite ammetta imprese italiane a condizioni di reciprocita'.
  L'affidamento  in concessione e' subordinato alla sottoscrizione di
una  convenzione  e  di  un  contratto  di  programma  fra il gestore
aeroportuale  e  l'ENAC,  nel  rispetto  delle  direttive emanate dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  La  convenzione deve contenere il termine, almeno quadriennale, per
la  verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e
delle  altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo,
compresa  la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualita' del
servizio  alle  previsioni contenute nei piani di investimento di cui
all'atto  di  concessione.  Deve  inoltre  contenere  le modalita' di
definizione ed approvazione dei programmi quadriennali di intervento,
le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della concessione,
nonche' le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza
e controllo del settore.
  Art.   705   (Compiti   del   gestore   aeroportuale).  Il  gestore
aeroportuale  e'  il  soggetto  cui  e'  affidato,  insieme  ad altre
attivita' o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire
le  infrastrutture  aeroportuali  e  di  coordinare  e controllare le
attivita'  dei  vari  operatori privati presenti nell'aeroporto o nel
sistema    aeroportuale    considerato.   L'idoneita'   del   gestore
aeroportuale  ad espletare le attivita' di cui al presente comma, nel
rispetto  degli  standard  tecnici  di  sicurezza,  e'  attestata  da
apposita certificazione rilasciata dall'ENAC.
  Ferme   restando  la  disciplina  del  titolo  VII  e  comunque  le
competenze  attribuite  agli  organi  statali  in materia di ordine e
sicurezza  pubblica,  difesa  civile, prevenzione incendi, soccorso e
protezione civile, il gestore aeroportuale:
    a)  assicura  il  puntuale rispetto degli obblighi assunti con la
convenzione ed il contratto di programma;
    b)  organizza  l'attivita'  aeroportuale  al  fine  di  garantire
l'efficiente   utilizzazione   delle  risorse  per  la  fornitura  di
attivita'  e  di  servizi  di  livello  adeguato,  anche  mediante la
pianificazione  degli  interventi  in  relazione  alla  tipologia  di
traffico;
    c) corrisponde il canone di concessione;
    d)  assicura  agli  utenti la presenza in aeroporto dei necessari
servizi  di  assistenza  a terra, di cui all'articolo 706, fornendoli
direttamente  o  coordinando  l'attivita'  dei  soggetti  idonei  che
forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in autoproduzione;
    e)  sotto  la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con la societa'
Enav,  assegna  le  piazzole  di  sosta  agli  aeromobili  e assicura
l'ordinato  movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali,
al  fine  di  non interferire con l'attivita' di movimentazione degli
aeromobili,   verificando   il   rispetto   delle   prescrizioni  del
regolamento  di  scalo  da parte degli operatori privati fornitori di
servizi  aeroportuali, al fine dell'emissione delle sanzioni previste
nel regolamento stesso e negli atti convenzionali;
    f) fornisce tempestivamente notizie all'ENAC, alla societa' Enav,
ai  vettori e agli enti interessati in merito a riduzioni del livello
del  servizio  ed a interventi sull'area di movimento dell'aeroporto,
nonche'  alla  presenza  di ostacoli o di altre condizioni di rischio
per la navigazione aerea nell'ambito del sedime di concessione;
    g)  redige  la  Carta  dei  servizi in conformita' alle direttive
emanate   dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e
dall'ENAC  e  garantisce il rispetto dei previsti livelli di qualita'
dei servizi offerti all'utenza;
    h)  assicura  i  controlli  di sicurezza su passeggeri, bagagli e
merci, conformemente alle disposizioni vigenti.
  Art. 706 (Servizi di assistenza a terra). - I servizi di assistenza
a  terra  negli  aeroporti  aperti  al  traffico  aereo  commerciale,
espletati  sia  dal  gestore aeroportuale che dagli operatori terzi o
dagli  utenti  in  autoassistenza  ritenuti  idonei  dall'ENAC,  sono
regolati dalle norme speciali in materia.

                              Capo III

                  Vincoli della proprieta' privata

  Art.  707  (Determinazione delle zone soggette a limitazioni). - Al
fine  di  garantire  la  sicurezza  della  navigazione  aerea, l'ENAC
individua  le  zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli
aeroporti  e  stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la
navigazione   aerea   ed   ai  potenziali  pericoli  per  la  stessa,
conformemente alla normativa tecnica internazionale. Gli enti locali,
nell'esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione
ed  al  governo  del  territorio,  adeguano  i  propri  strumenti  di
pianificazione alle prescrizioni dell'ENAC.
  Il  personale  incaricato  dall'ENAC  di  eseguire  i  rilievi e di
collocare   i   segnali   puo'  accedere  nella  proprieta'  privata,
richiedendo,  nel caso di opposizione dei privati, l'assistenza della
forza pubblica.
  Le  zone  di  cui  al  primo  comma  e le relative limitazioni sono
indicate  dall'ENAC  su  apposite  mappe pubblicate mediante deposito
nell'ufficio del comune interessato.
  Dell'avvenuto   deposito  e'  data  notizia,  entro  dieci  giorni,
mediante  avviso  inserito  nel  Bollettino  ufficiale  della regione
interessata.   Il   comune   interessato  provvede  inoltre  a  darne
pubblicita'  ai  singoli  soggetti  interessati,  nei  modi  ritenuti
idonei.
  Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate
opere  o attivita' compatibili con gli appositi piani di rischio, che
i comuni territorialmente competenti adottano sentito l'ENAC.
  Per  gli  aeroporti  militari le funzioni di cui al primo, secondo,
terzo e quarto comma sono esercitate dal Ministero della difesa.
  Art.   708   (Opposizione).   -  Nel  termine  di  sessanta  giorni
dall'avviso  di  deposito  di  cui  all'articolo  707,  quarto comma,
chiunque  vi  abbia  interesse  puo',  con  atto notificato all'ENAC,
proporre  opposizione avverso la determinazione della zona soggetta a
limitazioni.  Di  questa  facolta',  e del predetto termine, e' fatta
menzione nel medesimo avviso.
  L'ENAC decide sull'opposizione entro sessanta giorni dalla notifica
della  medesima. Decorso vanamente il suddetto termine, l'opposizione
s'intende respinta.
  Art. 709 (Ostacoli alla navigazione). - Costituiscono ostacolo alla
navigazione  aerea  le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi
orografici  ed in genere le opere che interferiscono con le superfici
di rispetto, come definite dall'ENAC con proprio regolamento.
  La  costituzione  di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea
e'  subordinata  all'autorizzazione  dell'ENAC, previo coordinamento,
ove necessario, con il Ministero della difesa.
  Art.  710  (Aeroporti  militari).  - Per gli aeroporti militari, il
Ministero della difesa esercita le competenze relative:
    a) alla predisposizione e pubblicazione delle mappe aeronautiche;
    b) alla autorizzazione alla costituzione degli ostacoli alla
navigazione aerea nelle vicinanze degli stessi;
    c) all'imposizione di limitazioni e rilascio di autorizzazioni di
cui all'articolo 711;
    d) al collocamento di segnali di cui all'articolo 712;
    e)   all'abbattimento  degli  ostacoli  ed  all'eliminazione  dei
pericoli di cui all'articolo 714.
  Art.  711  (Pericoli  per  la  navigazione).  -  Nelle  zone di cui
all'articolo   707,   sono   soggette  a  limitazioni  le  opere,  le
piantagioni  e  le attivita' che costituiscono un potenziale richiamo
per  la  fauna  selvatica  o  comunque un pericolo per la navigazione
aerea.
  La  realizzazione  delle  opere, le piantagioni e l'esercizio delle
attivita'  di  cui  al  comma  1,  fatte  salve  le  competenze delle
autorita'  preposte,  sono  subordinati all'autorizzazione dell'ENAC,
che  ne  accerta  il  grado  di pericolosita' ai fini della sicurezza
della navigazione aerea.
  Art. 712 (Collocamento di segnali). - L'ENAC, anche su segnalazione
delle  autorita'  e  degli  organismi locali e con oneri a carico del
proprietario,  ordina, anche con riguardo alle zone estranee a quelle
delimitate  ai  sensi  dell'articolo  707, il collocamento di segnali
sulle costruzioni, sui rilievi orografici e in genere sulle opere che
richiedono  maggiore  visibilita', nonche' l'adozione di altre misure
necessarie per la sicurezza della navigazione.
  Il   monitoraggio   dell'efficienza   dei  segnali  e  la  relativa
manutenzione compete al gestore aeroportuale.
  I  comuni  territorialmente competenti segnalano all'ENAC eventuali
inosservanze   delle  prescrizioni  in  materia  di  collocamento  di
segnali.
  Art.   713  (Aviosuperfici  e  impianti  aeronautici  destinati  al
servizio  della  navigazione  aerea).  -  Le  aree  in prossimita' di
aviosuperfici  o  di impianti aeronautici destinati al servizio della
navigazione   aerea   possono   essere  assoggettate  dall'ENAC  alle
limitazioni   previste   dagli   articoli   709   e   711,  a  tutela
dell'interesse pubblico.
  Art.   714   (Abbattimento   degli  ostacoli  ed  eliminazione  dei
pericoli).  -  L'ENAC  ordina,  con provvedimento motivato, che siano
abbattuti  gli  ostacoli  non  compatibili  con  la  sicurezza  della
navigazione  aerea  o eliminati i pericoli per la stessa. Il relativo
onere  e'  posto a carico del proprietario dell'opera che costituisce
ostacolo.
  Se  l'ostacolo  o  la situazione di pericolo sono preesistenti alla
data  di  pubblicazione  del  piano  di  sviluppo  aeroportuale o, in
carenza  di  esso,  del piano regolatore aeroportuale, e' corrisposta
un'indennita'  all'interessato  che  abbia  subito  un pregiudizio in
conseguenza dell'abbattimento o dell'eliminazione.
  Art.  715  (Valutazione di rischio delle attivita' aeronautiche). -
Al  fine di ridurre il rischio derivante dalle attivita' aeronautiche
le comunita' presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti, l'ENAC
individua  gli  aeroporti  per  i  quali  effettuare  la  valutazione
dell'impatto di rischio.
  Nell'esercizio  delle proprie funzioni di pianificazione e gestione
del  territorio, i comuni interessati tengono conto della valutazione
di cui al primo comma.
  Art.  716  (Inquinamento  acustico).  - La realizzazione di opere e
l'imposizione  di  nuove  destinazioni  urbanistiche  nelle vicinanze
degli  aeroporti  sono subordinate all'osservanza delle norme vigenti
in materia di inquinamento acustico.".
  2.   Indipendentemente   dall'individuazione   degli  aeroporti  di
rilevanza  nazionale,  ai  sensi  dell'articolo  698 del codice della
navigazione,  da  effettuare  entro  centoventi  giorni dalla data di
entrata  in  vigore del presente decreto legislativo, le disposizioni
di  cui  all'articolo  704,  primo  e secondo comma, del codice della
navigazione, come modificato dal presente decreto legislativo, non si
applicano   alle   concessioni   della   gestione  aeroportuale  gia'
rilasciate,  anche  in base a legge speciale, nonche' ai procedimenti
di  rilascio  della  concessione  su istanza antecedente alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto legislativo, ai sensi del
decreto  del  Ministro  dei trasporti e della navigazione 12 novembre
1997,  n.  521.  Detti  procedimenti devono concludersi entro un anno
dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto legislativo.
Decorso  inutilmente  il  detto  termine  le societa' istanti possono
chiedere,  con  oneri  a  carico  delle  medesime,  al Ministro delle
infrastrutture  e  dei trasporti la nomina di un Commissario ad acta,
il  quale  nei  successivi  sessanta  giorni  provvede  sull'istanza,
provvedendo  al  rilascio  della  concessione una volta verificato il
possesso dei necessari requisiti.
  3. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
    a)  il  comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 25 luglio
1997, n. 250;
    b)  il  comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 8 settembre
2004,  n.  237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2004, n. 265;
    c)  i  commi  2 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 8 settembre
2004,  n.  237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2004, n. 265.
  4.  L'articolo  718  del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  718  (Funzioni  di polizia e di vigilanza). - Le funzioni di
polizia  degli aerodromi sono esercitate dall'ENAC, anche mediante le
proprie articolazioni periferiche.
  I  soggetti  privati che esercitano un'attivita' nell'interno degli
aerodromi  sono soggetti alla vigilanza dell'ENAC, nell'esercizio dei
poteri   autoritativi  di  competenza,  nonche'  al  coordinamento  e
controllo del gestore aeroportuale.
  L'ENAC  vigila  sulla  fornitura dei servizi forniti dalla societa'
Enav, fatte salve le competenze del Ministero della difesa.
  Al  personale  dell'ENAC autorizzato a svolgere attivita' ispettiva
e'  garantito  l'accesso  ai  mezzi,  alle  aree  aeroportuali e alle
infrastrutture, nonche' alle documentazioni pertinenti alle attivita'
connesse alla navigazione aerea.".
  5.  Gli  articoli  da  719  a 725 del codice della navigazione sono
abrogati.
  6.  All'articolo  730, terzo comma, le parole: ", previo versamento
della somma fissata nell'atto d'ingiunzione" sono soppresse.
  7.  Le  regioni  disciplinano  le materie di propria competenza nel
rispetto  dei  principi  desumibili  dalle disposizioni contenute nel
titolo  III  del libro I della parte II del codice della navigazione,
come modificato dal presente articolo.
  8. L'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, e'
sostituito dal seguente:

                              "Art. 14.
                         Protezione sociale

  1.  Salva  restando l'applicazione di specifiche norme contrattuali
di    tutela,   l'ENAC,   in   esecuzione   delle   direttive   delle
Amministrazioni  competenti  e nell'ambito delle vigenti disposizioni
in  materia,  assicura,  senza  nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza   pubblica,   nel   caso  di  trasferimento  delle  attivita'
concernenti una o piu' categorie di servizi di' assistenza a terra di
cui  agli  allegati  A e B, l'applicazione delle misure di protezione
sociale  previste dalla normativa vigente, privilegiando il reimpiego
del  personale  in  attivita'  analoghe che richiedono il possesso di
particolari requisiti di sicurezza da parte del personale addetto.".
 
          Note all'art. 3:
              - Il  decreto  ministeriale  12 novembre  1997, n. 521,
          recante:  "Regolamento  recante  norme  di attuazione delle
          disposizioni  di  cui  all'art.  10,  comma 13, della legge
          24 dicembre  1993,  n.  537,  con  cui e' stata disposta la
          costituzione  di  societa'  di capitali per la gestione dei
          servizi  e  infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in
          parte  dallo Stato", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 83 del 9 aprile 1998.
              - Il  testo  vigente  dell'art.  730  del  codice della
          navigazione,  cosi'  come  modificato  dal presente decreto
          legislativo, e' il seguente:
              "Art. 730 (Ingiunzione per rimborso di spese). - Per il
          rimborso  di  spese  anticipate,  o  comunque sostenute per
          conto   di   privati,  il  direttore  di  aeroporto  emette
          ingiunzione   resa   esecutoria  con  decreto  del  pretore
          competente per territorio.
              Decorsi     venti     giorni     dalla    notificazione
          dell'ingiunzione   al  debitore,  senza  che  questi  abbia
          eseguito  il  pagamento,  il  direttore  di  aeroporto puo'
          procedere agli atti esecutivi.
              Entro   il  termine  predetto  il  debitore  puo'  fare
          opposizione  al  decreto  per motivi inerenti all'esistenza
          del credito o al suo ammontare.
              L'opposizione e' proposta dinanzi al giudice competente
          per valore.".