ART. 3.
       (Istituzione degli ordini delle professioni sanitarie).

1.  In  ossequio  all'articolo 32 della Costituzione e in conseguenza
del  riordino  normativo  delle  professioni  sanitarie  avviato,  in
attuazione  dell'articolo  1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229,  nonche'  delle riforme degli ordinamenti didattici adottate dal
Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al fine
di  adeguare il livello culturale, deontologico e professionale degli
esercenti le professioni in ambito sanitario a quello garantito negli
Stati  membri  dell'Unione  europea, la presente legge regolamenta le
professioni sanitarie di cui all'articolo 1, nel rispetto dei diversi
iter formativi, anche mediante l'istituzione dei rispettivi ordini ed
albi,  ai  quali  devono  accedere  gli  operatori  delle professioni
sanitarie esistenti, nonche' di quelle di nuova configurazione.
 
          Note all'art. 3:
              - L'art. 32 della Costituzione recita:
              «Art.  32.  -  La  Repubblica  tutela  la  salute  come
          fondamentale   diritto  dell'individuo  e  interesse  della
          collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti.
              Nessuno   puo'   essere   obbligato  a  un  determinato
          trattamento  sanitario se non per disposizione di legge. La
          legge  non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal
          rispetto della persona umana.».
              - L'art.  1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega
          al  Governo  per  la razionalizzazione e la revisione delle
          discipline  in  materia di sanita', di pubblico impiego, di
          previdenza e di finanza territoriale) reca:
              «Art.  1  (Sanita).  -  1.  Ai  fini  della  ottimale e
          razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio
          sanitario   nazionale,  del  perseguimento  della  migliore
          efficienza  del  medesimo  a  garanzia  del  cittadino,  di
          equita'   distributiva   e  del  contenimento  della  spesa
          sanitaria,  con  riferimento all'art. 32 della Costituzione
          assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure
          e  la gratuita' del servizio nei limiti e secondo i criteri
          previsti  dalla  normativa  vigente  in materia, il Governo
          della  Repubblica,  sentita  la Conferenza permanente per i
          rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e di Bolzano, e' delegato ad emanare, entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,  uno o piu' decreti legislativi con l'osservanza dei
          seguenti principi e criteri direttivi:
                a) riordinare la disciplina dei ticket e dei prelievi
          contributivi,  di  cui  all'art. 31 della legge 28 febbraio
          1986,  n.  41,  e successive modificazioni ed integrazioni,
          sulla  base  del  principio dell'uguaglianza di trattamento
          dei     cittadini,    anche    attraverso    l'unificazione
          dell'aliquota  contributiva, da rendere proporzionale entro
          un livello massimo di reddito;
                b) rafforzare  le  misure  contro  le  evasioni  e le
          elusioni  contributive  e  contro  i  comportamenti abusivi
          nella   utilizzazione   dei   servizi,   anche   attraverso
          l'introduzione  di  limiti  e  modalita'  personalizzate di
          fruizione delle esenzioni;
                c) completare il riordinamento del Servizio sanitario
          nazionale,   attribuendo   alle  regioni  e  alle  province
          autonome  la  competenza  in  materia  di  programmazione e
          organizzazione  dell'assistenza sanitaria e riservando allo
          Stato,  in  questa  materia,  la  programmazione  sanitaria
          nazionale,   la   determinazione  di  livelli  uniformi  di
          assistenza  sanitaria  e  delle relative quote capitarie di
          finanziamento,   secondo   misure   tese   al  riequilibrio
          territoriale  e  strutturale,  d'intesa  con  la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di Trento e di Bolzano; ove tale intesa
          non  intervenga  entro  trenta  giorni  il Governo provvede
          direttamente;
                d) definire  i  principi  organizzativi  delle unita'
          sanitarie    locali   come   aziende   infraregionali   con
          personalita' giuridica, articolate secondo i principi della
          legge  8 giugno  1990, n. 142, stabilendo comunque che esse
          abbiano propri organi di gestione e prevedendo un direttore
          generale  e  un  collegio  dei  revisori  i  cui membri, ad
          eccezione  della  rappresentanza  del Ministero del tesoro,
          devono  essere  scelti  tra  i  revisori contabili iscritti
          nell'apposito  registro  previsto  dall'art.  1 del decreto
          legislativo   27 gennaio   1992,  n.  88.  La  definizione,
          nell'ambito  della programmazione regionale, delle linee di
          indirizzo per l'impostazione programmatica delle attivita',
          l'esame  del  bilancio di previsione e del conto consuntivo
          con la remissione alla regione delle relative osservazioni,
          le  verifiche  generali  sull'andamento delle attivita' per
          eventuali osservazioni utili nella predisposizione di linee
          di   indirizzo   per   le   ulteriori  programmazioni  sono
          attribuiti  al sindaco o alla conferenza dei sindaci ovvero
          dei   presidenti   delle   circoscrizioni   di  riferimento
          territoriale.  Il  direttore  generale,  che deve essere in
          possesso del diploma di laurea e di requisiti di comprovata
          professionalita'  ed esperienza gestionale e organizzativa,
          e'  nominato  con  scelta  motivata  dalla  regione o dalla
          provincia autonoma tra gli iscritti all'elenco nazionale da
          istituire  presso  il Ministero della sanita' ed e' assunto
          con  contratto  di diritto privato a termine; e' coadiuvato
          da  un direttore amministrativo e da un direttore sanitario
          in  possesso  dei  medesimi  requisiti  soggettivi, assunti
          anch'essi con contratto di diritto privato a termine, ed e'
          assistito   per   le   attivita'  tecnico-sanitarie  da  un
          consiglio dei sanitari, composto da medici, in maggioranza,
          e da altri sanitari laureati, nonche' da una rappresentanza
          dei  servizi infermieristici e dei tecnici sanitari; per la
          provincia  autonoma di Bolzano e' istituito apposito elenco
          provinciale  tenuto dalla stessa nel rispetto delle vigenti
          disposizioni   in   materia   di   bilinguismo   e  riserva
          proporzionale  dei posti nel pubblico impiego; per la Valle
          d'Aosta e' istituito apposito elenco regionale tenuto dalla
          regione  stessa  nel  rispetto  delle  norme  in materia di
          bilinguismo;
                e) ridurre  il  numero delle unita' sanitarie locali,
          attraverso  un  aumento della loro estensione territoriale,
          tenendo conto delle specificita' delle aree montane;
                f) definire i principi relativi ai poteri di gestione
          spettanti al direttore generale;
                g) definire   principi   relativi   ai   livelli   di
          assistenza  sanitaria  uniformi e obbligatori, tenuto conto
          della  peculiarita'  della  categoria  di  assistiti di cui
          all'art.  37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espressi
          per  le  attivita'  rivolte  agli  individui  in termini di
          prestazioni,  stabilendo  comunque  l'individuazione  della
          soglia  minima  di  riferimento,  da  garantire  a  tutti i
          cittadini,  e  il  parametro  capitario di finanziamento da
          assicurare  alle  regioni  e  alle  province  autonome  per
          l'organizzazione  di  detta  assistenza, in coerenza con le
          risorse stabilite dalla legge finanziaria;
                h) emanare,   per   rendere  piene  ed  effettive  le
          funzioni   che  vengono  trasferite  alle  regioni  e  alle
          province  autonome,  entro  il 30 giugno 1993, norme per la
          riforma  del Ministero della sanita' cui rimangono funzioni
          di  indirizzo e di coordinamento, nonche' tutte le funzioni
          attribuite dalle leggi dello Stato per la sanita' pubblica.
          Le  stesse  norme  debbono  prevedere  altresi' il riordino
          dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore
          per  la  prevenzione  e  la  sicurezza  del lavoro (ISPESL)
          nonche'  degli  istituti  di  ricovero  e  cura a carattere
          scientifico  e  degli istituti zooprofilattici. Dette norme
          non devono comportare oneri a carico dello Stato;
                i) prevedere    l'attribuzione,   a   decorrere   dal
          1° gennaio  1993, alle regioni e alle province autonome dei
          contributi   per  le  prestazioni  del  Servizio  sanitario
          nazionale  localmente riscossi con riferimento al domicilio
          fiscale  del  contribuente  e  la contestuale riduzione del
          Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'art.
          51  della  legge  23 dicembre  1978,  n.  833, e successive
          modificazioni;   imputare  alle  regioni  e  alle  province
          autonome  gli  effetti finanziari per gli eventuali livelli
          di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi, per le
          dotazioni  di  presidi  e  di  posti  letto  eccedenti  gli
          standard previsti e per gli eventuali disavanzi di gestione
          da ripianare con totale esonero finanziario dello Stato; le
          regioni  e  le  province  autonome  potranno  far fronte ai
          predetti   effetti  finanziari  con  il  proprio  bilancio,
          graduando  l'esonero  dai  ticket, salvo restando l'esonero
          totale dei farmaci salva-vita, variando in aumento entro il
          limite  del  6 per cento l'aliquota dei contributi al lordo
          delle  quote  di contributo fiscalizzate per le prestazioni
          del Servizio sanitario nazionale, ed entro il limite del 75
          per   cento   l'aliquota  dei  tributi  regionali  vigenti;
          stabilire  le modalita' ed i termini per la riscossione dei
          prelievi contributivi;
                l) introdurre  norme volte, nell'arco di un triennio,
          alla  revisione  e al superamento dell'attuale regime delle
          convenzioni  sulla  base  di criteri di integrazione con il
          servizio  pubblico,  di  incentivazione al contenimento dei
          consumi  sanitari,  di  valorizzazione del volontaniato, di
          acquisizione  delle  prestazioni,  da  soggetti  singoli  o
          consortili,  secondo  principi di qualita' ed economicita',
          che   consentano  forme  di  assistenza  differenziata  per
          tipologie   di   prestazioni,  al  fine  di  assicurare  ai
          cittadini migliore assistenza e liberta' di scelta;
                m) prevedere  che  con  decreto interministeriale, da
          emanarsi  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  siano individuate quote di risorse
          disponibili per le forme di assistenza differenziata di cui
          alla lettera l);
                n) stabilire  i  criteri  per le individuazioni degli
          ospedali  di  rilievo nazionale e di alta specializzazione,
          compresi  i  policlinici universitari, e degli ospedali che
          in  ogni  regione saranno destinati a centro di riferimento
          della  rete  dei  servizi di emergenza, ai quali attribuire
          personalita'    giuridica    e   autonomia   di   bilancio,
          finanziaria,  gestionale  e  tecnica e prevedere, anche per
          gli  altri  presidi  delle  unita' sanitarie locali, che la
          relativa gestione sia informata al principio dell'autonomia
          economico-finanziaria  e  dei  preventivi  e consuntivi per
          centri  di  costo, basato sulle prestazioni effettuate, con
          appropriate  forme  di  incentivazione per il potenziamento
          dei  servizi ospedalieri diurni e la deospedalizzazione dei
          lungodegenti;
                o) prevedere nuove modalita' di rapporto tra Servizio
          sanitario  nazionale  ed universita' sulla base di principi
          che,    nel    rispetto    delle    attribuzioni    proprie
          dell'universita',    regolino    l'apporto    all'attivita'
          assistenziale   delle  facolta'  di  medicina,  secondo  le
          modalita'   stabilite  dalla  programmazione  regionale  in
          analogia   con   quanto   previsto,  anche  in  termini  di
          finanziamento, per le strutture ospedaliere; nell'ambito di
          tali  modalita'  va  peraltro regolamentato il rapporto tra
          Servizio   sanitario   nazionale   ed  universita'  per  la
          formazione  in ambito ospedaliero del personale sanitario e
          per le specializzazioni post-laurea;
                p) prevedere    il    trasferimento    alle   aziende
          infraregionali  e  agli  ospedali  dotati  di  personalita'
          giuridica  e  di  autonomia  organizzativa  del  patrimonio
          mobiliare  e  immobiliare  gia' di proprieta' dei disciolti
          enti ospedalieri e mutualistici che alla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge  fa parte del patrimonio dei
          comuni;
                q) prevedere  che il rapporto di lavoro del personale
          dipendente  sia  disciplinato  in  base  alle  disposizioni
          dell'art.   2   della   presente   legge,  individuando  in
          particolare  i  livelli  dirigenziali  secondo  criteri  di
          efficienza,  di non incremento delle dotazioni organiche di
          ciascuna  delle  attuali posizioni funzionali e di rigorosa
          selezione  negli  accessi ai nuovi livelli dirigenziali cui
          si  perverra'  soltanto per pubblico concorso, configurando
          il  livello  dirigenziale  apicale,  per quanto riguarda il
          personale medico e per le altre professionalita' sanitarie,
          quale  incarico da conferire a dipendenti forniti di nuova,
          specifica  idoneita' nazionale all'esercizio delle funzioni
          di  direzione  e  rinnovabile,  definendo  le  modalita' di
          accesso, le attribuzioni e le responsabilita' del personale
          dirigenziale,  ivi  incluse  quelle  relative  al personale
          medico,   riguardo  agli  interventi  preventivi,  clinici,
          diagnostici  e  terapeutici,  e  la  regolamentazione delle
          attivita' di tirocinio e formazione di tutto il personale;
                r) definire  i  principi  per garantire i diritti dei
          cittadini   nei  confronti  del  servizio  sanitario  anche
          attraverso  gli  organismi  di volontariato e di tutela dei
          diritti,  favorendo  la presenza e l'attivita' degli stessi
          all'interno  delle  strutture  e  prevedendo  modalita'  di
          partecipazione   e   di   verifica   nella   programmazione
          dell'assistenza   sanitaria   e  nella  organizzazione  dei
          servizi.  Restano salve le competenze ed attribuzioni delle
          regioni  a  statuto  speciale  e delle province autonome di
          Trento e di Bolzano;
                s) definire   i   principi   ed   i  criteri  per  la
          riorganizzazione,   da   parte  delle  regioni  e  province
          autonome,  su  base dipartimentale, dei presidi multizonali
          di  prevenzione, di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre
          1978,  n.  833,  cui competono le funzioni di coordinamento
          tecnico  dei servizi delle unita' sanitarie locali, nonche'
          di  consulenza  e  supporto  in  materia  di  prevenzione a
          comuni,  province  o  altre amministrazioni pubbliche ed al
          Ministero  dell'ambiente;  prevedere  che  i  servizi delle
          unita'  sanitarie  locali, cui competono le funzioni di cui
          agli articoli 16, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978,
          n.  833, siano organizzati nel dipartimento di prevenzione,
          articolato  almeno  nei  servizi di prevenzione ambientale,
          igiene   degli  alimenti,  prevenzione  e  sicurezza  degli
          ambienti  di lavoro, igiene e sanita' pubblica, veterinaria
          in   riferimento   alla   sanita'   animale,  all'igiene  e
          commercializzazione  degli  alimenti  di  origine animale e
          all'igiene    degli    allevamenti   e   delle   produzioni
          zootecniche;
                t) destinare  una quota del Fondo sanitario nazionale
          ad  attivita'  di  ricerca  di  biomedica finalizzata, alle
          attivita'  di  ricerca  di  istituti  di rilievo nazionale,
          riconosciuti  come tali dalla normativa vigente in materia,
          dell'Istituto   superiore   di   sanita'   e  dell'Istituto
          superiore  per  la  prevenzione  e  la sicurezza del lavoro
          (ISPESL),  nonche' ad iniziative centrali previste da leggi
          nazionali  riguardanti  programmi  speciali  di interesse e
          rilievo interregionale o nazionale da trasferire allo stato
          di previsione del Ministero della sanita';
                u) allo  scopo  di  garantire  la puntuale attuazione
          delle  misure  attribuite  alla  competenza delle regioni e
          delle   province   autonome,   prevedere  che  in  caso  di
          inadempienza   da   parte  delle  medesime  di  adempimenti
          previsti   dai  decreti  legislativi  di  cui  al  presente
          articolo,  il  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro   della  sanita',  disponga,  previa  diffida,  il
          compimento   degli  atti  relativi  in  sostituzione  delle
          predette amministrazioni regionali o provinciali;
                v) prevedere  l'adozione,  da  parte  delle regioni e
          delle  province  autonome,  entro  il  1° gennaio 1993, del
          sistema  di  lettura  ottica  delle  prescrizioni  mediche,
          attivando, secondo le modalita' previste dall'art. 4, comma
          4,  della  legge  30 dicembre  1991,  n.  412,  le apposite
          commissioni  professionali  di verifica. Qualora il termine
          per  l'attivazione  del  sistema  non  fosse rispettato, il
          Ministro  della sanita', sentito il parere della Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  fra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di Trento e di Bolzano, attiva i poteri
          sostitutivi consentiti dalla legge; ove tale parere non sia
          espresso   entro   trenta   giorni   il  Ministro  provvede
          direttamente;
                z) restano  salve  le  competenze  e  le attribuzioni
          delle  regioni a statuto speciale e delle province autonome
          di Trento e di Bolzano.
              2.  Sono  prorogate  fino  al 31 dicembre 1993 le norme
          dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
          concernenti   l'ammissione   nel   prontuario   terapeutico
          nazionale  di nuove specialita' che rappresentino modifiche
          di confezione o di composizione o di forma o di dosaggio di
          specialita'  gia'  presenti nel prontuario e che comportino
          un aumento del costo del ciclo terapeutico.
              3.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  della  presente  legge  il  Governo  trasmette alla
          Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi
          dei   decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  al  fine
          dell'espressione  del  parere  da  parte  delle Commissioni
          permanenti  competenti  per  la  materia di cui al presente
          articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni
          dalla data di trasmissione.
              4.  Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di
          cui  al  comma 1,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi  determinati dal medesimo comma 1 e previo parere
          delle  Commissioni  di  cui  al  comma  3,  potranno essere
          emanate,  con  uno  o  piu'  decreti  legislativi,  fino al
          31 dicembre 1993.».
              - Il  decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 reca:
          «Modificazioni  al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          502,   recante   riordino   della   disciplina  in  materia
          sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
          n. 421».
              - Il  decreto  legislativo 19 giugno 1999, n. 229 reca:
          «Norme  per  la  razionalizzazione  del  Servizio sanitario
          nazionale,  a  norma  dell'art.  1  della legge 30 novembre
          1998, n. 419».