Art. 3.
            Prerogative del procuratore della Repubblica
                   in materia di misure cautelari
  1.  Il  fermo  di  indiziato  di delitto disposto da un procuratore
aggiunto  o  da  un magistrato dell'ufficio deve essere assentito per
iscritto  dal  procuratore  della  Repubblica  ovvero dal procuratore
aggiunto   o   dal   magistrato   appositamente   delegati  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 4.
  2.  L'assenso  scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del
procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati ai sensi
dell'articolo  1,  comma  4,  e' necessario anche per la richiesta di
misure  cautelari  personali  e  per la richiesta di misure cautelari
reali.
  3.  Il  procuratore  della  Repubblica  puo' disporre, con apposita
direttiva  di  carattere  generale,  che  l'assenso  scritto  non sia
necessario per le richieste di misure cautelari reali, avuto riguardo
al  valore del bene oggetto della richiesta ovvero alla rilevanza del
fatto per il quale si procede.
  4.  Le  disposizioni  del  comma  2  non  si  applicano nel caso di
richiesta   di   misure   cautelari   personali  o  reali  formulate,
rispettivamente,   in   occasione   della   richiesta   di  convalida
dell'arresto   in  flagranza  o  del  fermo  di  indiziato  ai  sensi
dell'articolo 390 del codice di procedura penale, ovvero di convalida
del  sequestro  preventivo  in  caso d'urgenza ai sensi dell'articolo
321, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
 
          Note all'art. 3:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 390 e 321 del
          codice di procedura penale:
              «Art.  390  (Richiesta  di convalida dell'arresto o del
          fermo). - 1. Entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo
          il  pubblico  ministero,  qualora  non  debba  ordinare  la
          immediata   liberazione   dell'arrestato   o  del  fermato,
          richiede   la   convalida   al   giudice  per  le  indagini
          preliminari competente in relazione al luogo dove l'arresto
          o il fermo e' stato eseguito.
              2.  Il  giudice  fissa  l'udienza  di convalida al piu'
          presto  e  comunque  entro  le  quarantotto  ore successive
          dandone  avviso,  senza ritardo, al pubblico ministero e al
          difensore.
              3.  L'arresto  o  il  fermo  diviene  inefficace  se il
          pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 1.
              3-bis.   Se  non  ritiene  di  comparire,  il  pubblico
          ministero trasmette al giudice, per l'udienza di convalida,
          le  richieste  in  ordine  alla  liberta' personale con gli
          elementi su cui le stesse si fondano.».
              «Art.  321  (Oggetto  del  sequestro  preventivo). - 1.
          Quando  vi  e' pericolo che la libera disponibilita' di una
          cosa  pertinente  al  reato  possa aggravare o protrarre le
          conseguenze  di  esso  ovvero  agevolare  la commissione di
          altri  reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice
          competente   a   pronunciarsi  nel  merito  ne  dispone  il
          sequestro   con   decreto  motivato.  Prima  dell'esercizio
          dell'azione  penale  provvede  il  giudice  per le indagini
          preliminari.
              2. Il giudice puo' altresi' disporre il sequestro delle
          cose di cui e' consentita la confisca.
              2-bis.  Nel  corso  del  procedimento penale relativo a
          delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo
          del  codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni
          di cui e' consentita la confisca.
              3.  Il sequestro e' immediatamente revocato a richiesta
          del  pubblico ministero o dell'interessato quando risultano
          mancanti,  anche  per  fatti sopravvenuti, le condizioni di
          applicabilita'  previste  dal  comma  1.  Nel  corso  delle
          indagini  preliminari  provvede  il  pubblico ministero con
          decreto  motivato,  che  e'  notificato  a coloro che hanno
          diritto  di  proporre  impugnazione.  Se vi e' richiesta di
          revoca  dell'interessato,  il  pubblico  ministero,  quando
          ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette
          al  giudice,  cui presenta richieste specifiche nonche' gli
          elementi  sui  quali fonda le sue valutazioni. La richiesta
          e'  trasmessa  non  oltre il giorno successivo a quello del
          deposito nella segreteria.
              3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non
          e'  possibile,  per  la situazione di urgenza, attendere il
          provvedimento  del  giudice,  il  sequestro e' disposto con
          decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi,
          prima  dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro
          procedono  ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle
          quarantotto  ore  successive,  trasmettono  il  verbale  al
          pubblico  ministero  del luogo in cui il sequestro e' stato
          eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose
          sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione
          del  decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal
          sequestro,  se  disposto dallo stesso pubblico ministero, o
          dalla  ricezione  dei  verbale,  se  il  sequestro e' stato
          eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
              3-ter.   Il  sequestro  perde  efficacia  se  non  sono
          osservati  i  termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il
          giudice  non  emette  l'ordinanza  di convalida entro dieci
          giorni    dalla    ricezione    della    richiesta.   Copia
          dell'ordinanza  e'  immediatamente  notificata alla persona
          alla quale le cose sono state sequestrate.».