Art. 3.
Prerogative del procuratore della Repubblica
in materia di misure cautelari
1. Il fermo di indiziato di delitto disposto da un procuratore
aggiunto o da un magistrato dell'ufficio deve essere assentito per
iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore
aggiunto o dal magistrato appositamente delegati ai sensi
dell'articolo 1, comma 4.
2. L'assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del
procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, e' necessario anche per la richiesta di
misure cautelari personali e per la richiesta di misure cautelari
reali.
3. Il procuratore della Repubblica puo' disporre, con apposita
direttiva di carattere generale, che l'assenso scritto non sia
necessario per le richieste di misure cautelari reali, avuto riguardo
al valore del bene oggetto della richiesta ovvero alla rilevanza del
fatto per il quale si procede.
4. Le disposizioni del comma 2 non si applicano nel caso di
richiesta di misure cautelari personali o reali formulate,
rispettivamente, in occasione della richiesta di convalida
dell'arresto in flagranza o del fermo di indiziato ai sensi
dell'articolo 390 del codice di procedura penale, ovvero di convalida
del sequestro preventivo in caso d'urgenza ai sensi dell'articolo
321, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 390 e 321 del
codice di procedura penale:
«Art. 390 (Richiesta di convalida dell'arresto o del
fermo). - 1. Entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo
il pubblico ministero, qualora non debba ordinare la
immediata liberazione dell'arrestato o del fermato,
richiede la convalida al giudice per le indagini
preliminari competente in relazione al luogo dove l'arresto
o il fermo e' stato eseguito.
2. Il giudice fissa l'udienza di convalida al piu'
presto e comunque entro le quarantotto ore successive
dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al
difensore.
3. L'arresto o il fermo diviene inefficace se il
pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 1.
3-bis. Se non ritiene di comparire, il pubblico
ministero trasmette al giudice, per l'udienza di convalida,
le richieste in ordine alla liberta' personale con gli
elementi su cui le stesse si fondano.».
«Art. 321 (Oggetto del sequestro preventivo). - 1.
Quando vi e' pericolo che la libera disponibilita' di una
cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le
conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di
altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice
competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il
sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio
dell'azione penale provvede il giudice per le indagini
preliminari.
2. Il giudice puo' altresi' disporre il sequestro delle
cose di cui e' consentita la confisca.
2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a
delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo
del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni
di cui e' consentita la confisca.
3. Il sequestro e' immediatamente revocato a richiesta
del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano
mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di
applicabilita' previste dal comma 1. Nel corso delle
indagini preliminari provvede il pubblico ministero con
decreto motivato, che e' notificato a coloro che hanno
diritto di proporre impugnazione. Se vi e' richiesta di
revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando
ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette
al giudice, cui presenta richieste specifiche nonche' gli
elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta
e' trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del
deposito nella segreteria.
3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non
e' possibile, per la situazione di urgenza, attendere il
provvedimento del giudice, il sequestro e' disposto con
decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi,
prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro
procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle
quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al
pubblico ministero del luogo in cui il sequestro e' stato
eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose
sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione
del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal
sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o
dalla ricezione dei verbale, se il sequestro e' stato
eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono
osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il
giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci
giorni dalla ricezione della richiesta. Copia
dell'ordinanza e' immediatamente notificata alla persona
alla quale le cose sono state sequestrate.».