ALLEGATO III Progetti sottoposti a VIA Elenco A Progetti di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a) 1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio)nonche' impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi. 2. a) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica pari o maggiore di 300 MW. b) Centrali nucleari ed altri reattori nucleari, compreso lo smantellamento e lo smontaggio di tali centrali e reattori, esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica (le centrali nucleari e gli altri reattori nucleari cessano di essere tali quando tutto il combustibile nucleare e gli altri elementi oggetti di contaminazione radioattiva sono stati rimossi in modo definitivo dal sito in cui si trova l'impianto). 3. a) Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati. b) Impianti destinati: - alla produzione o all'arricchimento di combustibile nucleare, - al trattamento di combustibile nucleare irradiato o residui altamente radioattivi, - allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari irradiati, - esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui radioattivi, - esclusivamente allo stoccaggio (previsto per piu' di 10 anni) di combustibile nucleare irradiato o residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione. 4. a) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio. b) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonche' concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici,chimici o elettrolitici. 5. Impianti per l'estrazione di amianto, nonche' per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento,una produzione annua di oltre 20.000 tonnellate di prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua di oltre 50 tonnellate di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate. 6. a) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze in cui si trovano affiancati vari stabilimenti funzionalmente connessi tra di loro: 1) perla fabbricazione di prodotti chimici organici di base; 2) per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base; 3) per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti); 4) per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi; 5) per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico; 6) per la fabbricazione di esplosivi. b) Impianti per il trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacita' superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate. c) Impianti per la produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacita' superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate. 7. a) Costruzione di tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, nonche' aeroporti con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2.100 m (gli "aeroporti" ai fini del presente decreto corrispondono alla definizione data nella convenzione di Chicago nel 1944 relativa alla creazione dell'organizzazione internazionale dell'aviazione civile, allegato 14). b) Costruzione di autostrade e vie di rapida comunicazione (le "vie di rapida comunicazione" ai fini del presente decreto corrispondono alla definizione data nell'accordo europeo sulle grandi strade di traffico internazionale del 15 novembre 1975). c) Costruzione di nuove strade a quattro o piu' corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o piu' corsie, sempreche' la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km. 8. a) Vie navigabili e porti di navigazione interna che consentono il passaggio di navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate. b) Porti marittimi commerciali,moli di carico e scarico collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto) che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate. c) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua e' superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri. 9. a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del presente decreto, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del presente decreto. b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacita' superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del presente decreto, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del presente decreto. c) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacita' superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B della parte quarta del presente decreto, punti D13, D14). d) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacita' complessiva superiore a 100.000 m(elevato)3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del presente decreto); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del presente decreto), ad esclusione delle discariche per inerti con capacita' sino a 100.000 m(elevato)3. e) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacita' superiore a 150.000 m(elevato)3 oppure con capacita' superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lett. D15, della parte quarta del presente decreto). f) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondita', lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12 della parte quarta del presente decreto). 10. Sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua estratta o ricaricata sia pari o superiore a 10 milioni di metri cubi. 11. a) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. b) In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni. 12. Opere per l'utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee, ivi comprese quelle termali e minerali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo. 13 Impianti di trattamento delle acque reflue con una capacita' superiore a 100.000 abitanti equivalenti. 14. a) Estrazione in mare di petrolio e gas naturale a fini commerciali, per un quantitativo estratto superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 m(elevato)3 al giorno per il gas naturale. b) Attivita' di coltivazione degli idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma. 15. Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque e ad accumularle in modo durevole di altezza superiore a 10 m e/o di capacita' superiore a 100.000 m(elevato)3. 16. Gasdotti, oleodotti o conduttore per prodotti chimici,di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km. 17. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame e di suini con piu' di: a) 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline; b) 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o c) 900 posti per scrofe. 18. Impianti industriali destinati: a) alla fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie fibrose con una capacita' di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno; b) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacita' di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno; c) alla concia del cuoio e del pellame qualora la capacita' superi l e 12 tonnellate di prodotto finito al giorno. 19. a) Cave, attivita' minerarie a cielo aperto e torbiere con piu' di 500.000 m(elevato)3/anno di materiale estratto o con un'area interessata superiore a 20 ha. b) Attivita' di coltivazione di minerali solidi. 20. Costruzione elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km. 21. a) Impianti per lo stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacita' complessiva superiore a 40.000 m(elevato)3. b) Impianti per lo stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacita' complessiva superiore a 80.000 m(elevato)3. 22. Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha. Elenco B Progetti di cui all'articolo 23, comma 1, lettere b) e c) 1. Agricoltura a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha. b) Iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha; deforestazione allo scopo di conversione in altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha. c) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con piu' di: 40.000 posti pollame, 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), 750 posti scrofe. d) Progetti di irrigazione per una superficie superiore ai 300 ha. e) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha. f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ha 2. Industria energetica ed estrattiva a) Impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW. b) Attivita' di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le relative attivita' minerarie. c) Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda. d) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km. e) Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento. f) Installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km. g) Attivita' di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma. 3. Lavorazione dei metalli a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m(elevato)2 di superficie impegnata o 50.000 m(elevato)3 di volume. b) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua, di capacita' superiore a 2,5 tonnellate all'ora. c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: - laminazione a caldo con capacita' superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora; - forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kj per maglio e allorche' la potenza calorifera e' superiore a 20 MW; - applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacita' di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora. d) Fonderie di metalli ferrosi con una capacita' di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno. e) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonche' concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici. f) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacita' di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno. g) Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m(elevato)3. h) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materi88le ferroviario e rotabile che superino 10.000 m(elevato)2 di superficie impegnata o 50.000 m(elevato)3 di volume. i) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha. l) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m(elevato)3 di superficie o 50.000 m(elevato)3 di volume. 4. Industria dei prodotti alimentari a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno. b) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale. c) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacita' di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua. d) Impianti per la produzione di birra o malto con capacita' di produzione superiore a 500.000 hl/anno. e) Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m(elevato)3 di volume. f) Macelli aventi una capacita' di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacita' di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno. g) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacita' di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato. h) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m(elevato)2 di superficie impegnata o 50.000 m(elevato)3 di volume. i) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacita' di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole. 5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno e della carta a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacita' superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate. b) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacita' superiore a 50 tonnellate al giorno. c) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacita' di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno. d) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacita' superi le 5 tonnellate di prodotto finito al giorno. 6. Industria della gomma e delle materie plastiche a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate. 7. Progetti di infrastrutture a) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ha. b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ha; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ha. c) Impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi una lunghezza non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone. d) Derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto secondo. e) Interporti. f) Porti lacuali e fluviali, vie navigabili. g) Strade extraurbane secondarie. h) Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o piu' corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.500 metri. i) Linee ferroviarie a carattere regionale o locale. l) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri. m) Acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km. n) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare. o) Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale. p) Aeroporti. q) Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati nell'elenco A, punto 8, lettera c), nonche' progetti d'intervento su porti esistenti. r) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento con capacita' complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8, D9, D10 e D11, della parte quarta del presente decreto); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari con capacita' massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del presente decreto). s) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacita' massima complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della quarta del presente decreto). t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacita' massima superiore a 30.000 m(elevato)3 oppure con capacita' superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lett. D15, della parte quarta del presente decreto). u) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacita' complessiva inferiore ai 100.000 m(elevato)3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del presente decreto). v) Impianti di depurazione delle acque con potenzialita' superiore a 10.000 abitanti equivalenti. z) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km. 8. Altri progetti a) Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 m(elevato)3, o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati. b) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore. c) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha. d) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata superi i 500 m(elevato)2. e) Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m(elevato)2 di superficie o 50.000 m(elevato)3 di volume. f) Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate. g) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacita' complessiva superiore a 1.000 m(elevato)3. h) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha. i) Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di fonti aventi una capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno. l) Cave e torbiere. m) Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacita' di fusione di oltre 10.000 tonnellate all'anno. n) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacita' superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate. o) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacita' superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate. p) Progetti di cui all'elenco A che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni.