(Parte II - Allegato III)
                            ALLEGATO III 
                      Progetti sottoposti a VIA 
 
Elenco A 
Progetti di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a) 
 
  1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono
soltanto  lubrificanti  dal  petrolio  greggio)nonche'  impianti   di
gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate  al  giorno
di carbone o di scisti bituminosi. 
  2. a) Centrali  termiche  ed  altri  impianti  di  combustione  con
potenza termica pari o maggiore di 300 MW. 
    b) Centrali nucleari ed  altri  reattori  nucleari,  compreso  lo
smantellamento e lo smontaggio di tali centrali e  reattori,  esclusi
gli impianti di ricerca per la  produzione  e  la  lavorazione  delle
materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW  di
durata permanente termica (le centrali nucleari e gli altri  reattori
nucleari cessano di essere tali quando tutto il combustibile nucleare
e gli altri elementi oggetti di contaminazione radioattiva sono stati
rimossi in modo definitivo dal sito in cui si trova l'impianto). 
  3. a)  Impianti  per  il  ritrattamento  di  combustibili  nucleari
irradiati. 
    b) Impianti destinati: 
      - alla produzione o all'arricchimento di combustibile nucleare,
      - al trattamento di combustibile nucleare irradiato  o  residui
      altamente radioattivi, 
      -  allo  smaltimento  definitivo  dei   combustibili   nucleari
irradiati, 
      -  esclusivamente  allo  smaltimento  definitivo   di   residui
radioattivi, 
      - esclusivamente allo stoccaggio (previsto per piu' di 10 anni)
di combustibile nucleare irradiato o residui radioattivi in  un  sito
diverso da quello di produzione. 
  4.  a)  Acciaierie  integrate  di  prima  fusione  della  ghisa   e
dell'acciaio. 
    b) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi  non  ferrosi  da
minerali, nonche' concentrati o materie prime  secondarie  attraverso
procedimenti metallurgici,chimici o elettrolitici. 
  5. Impianti per l'estrazione di amianto, nonche' per il trattamento
e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti  contenenti  amianto:
per i prodotti  di  amianto-cemento,una  produzione  annua  di  oltre
20.000 tonnellate di prodotti finiti; per le guarnizioni da  attrito,
una produzione annua di oltre 50 tonnellate di prodotti finiti e, per
gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre  200
tonnellate. 
  6. a) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la  produzione
su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di
sostanze   in   cui   si   trovano   affiancati   vari   stabilimenti
funzionalmente connessi tra di loro: 
      1) perla fabbricazione di prodotti chimici organici di base; 
      2) per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base;
      3) per la fabbricazione di fertilizzanti  a  base  di  fosforo,
      azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti); 
      4) per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari  e  di
biocidi; 
      5) per  la  fabbricazione  di  prodotti  farmaceutici  di  base
mediante procedimento chimico o biologico; 
      6) per la fabbricazione di esplosivi. 
    b)  Impianti  per  il  trattamento  di   prodotti   intermedi   e
fabbricazione di prodotti chimici per una  capacita'  superiore  alle
35.000 t/anno di materie prime lavorate. 
    c)  Impianti   per   la   produzione   di   pesticidi,   prodotti
farmaceutici,  pitture  e  vernici,  elastomeri  e   perossidi,   per
insediamenti produttivi di capacita' superiore alle 35.000 t/anno  di
materie prime lavorate. 
  7. a) Costruzione di tronchi ferroviari per il  traffico  a  grande
distanza, nonche' aeroporti con piste di  decollo  e  di  atterraggio
lunghe almeno 2.100 m (gli "aeroporti" ai fini del  presente  decreto
corrispondono alla definizione data nella convenzione di Chicago  nel
1944  relativa  alla  creazione  dell'organizzazione   internazionale
dell'aviazione civile, allegato 14). 
    b) Costruzione di autostrade e vie di  rapida  comunicazione  (le
"vie  di  rapida  comunicazione"  ai  fini   del   presente   decreto
corrispondono alla definizione data nell'accordo europeo sulle grandi
strade di traffico internazionale del 15 novembre 1975). 
    c) Costruzione  di  nuove  strade  a  quattro  o  piu'  corsie  o
raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due  corsie  al
massimo per renderle a quattro o piu'  corsie,  sempreche'  la  nuova
strada o il tratto di strada  raddrizzato  e/o  allargato  abbia  una
lunghezza ininterrotta di almeno 10 km. 
  8. a) Vie navigabili e porti di navigazione interna che  consentono
il passaggio di navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate. 
    b) Porti marittimi commerciali,moli di carico e scarico collegati
con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi  gli  attracchi  per
navi traghetto) che possono accogliere navi  di  stazza  superiore  a
1.350 tonnellate. 
    c) Porti turistici e da diporto quando  lo  specchio  d'acqua  e'
superiore a 10 ha o le aree esterne  interessate  superano  i  5  ha,
oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri. 
  9. a) Impianti di smaltimento e  recupero  di  rifiuti  pericolosi,
mediante operazioni di cui all'allegato B ed all'allegato C,  lettere
da R1 a R9, della parte quarta del presente  decreto,  ad  esclusione
degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate  di
cui agli articoli 214 e 216 del presente decreto. 
    b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non  pericolosi,
con capacita'  superiore  a  100  t/giorno,  mediante  operazioni  di
incenerimento o di trattamento cui all'allegato B, lettere D2 e da D8
a D11, ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta  del
presente decreto, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti
alle procedure semplificate di  cui  agli  articoli  214  e  216  del
presente decreto. 
    c) Impianti di smaltimento dei rifiuti  non  pericolosi  mediante
operazioni  di  raggruppamento  o  ricondizionamento  preliminari   e
deposito  preliminare  con  capacita'  superiore   a   200   t/giorno
(operazioni di cui all'allegato B della  parte  quarta  del  presente
decreto, punti D13, D14). 
    d) Discariche di rifiuti  urbani  non  pericolosi  con  capacita'
complessiva  superiore  a  100.000  m(elevato)3  (operazioni  di  cui
all'allegato B, lettere D1 e D5,  della  parte  quarta  del  presente
decreto); discariche di rifiuti speciali non  pericolosi  (operazioni
di cui all'allegato B, lettere  D1  e  D5,  della  parte  quarta  del
presente decreto), ad esclusione  delle  discariche  per  inerti  con
capacita' sino a 100.000 m(elevato)3. 
    e) Impianti di smaltimento di  rifiuti  non  pericolosi  mediante
operazioni di deposito preliminare con capacita' superiore a  150.000
m(elevato)3 oppure con capacita' superiore a 200 t/giorno (operazioni
di cui all'allegato B, lett. D15, della  parte  quarta  del  presente
decreto). 
    f) Impianti di smaltimento  di  rifiuti  mediante  operazioni  di
iniezione in  profondita',  lagunaggio,  scarico  di  rifiuti  solidi
nell'ambiente  idrico,  compreso  il  seppellimento  nel   sottosuolo
marino,  deposito  permanente  (operazioni  di  cui  all'allegato  B,
lettere D3, D4,  D6,  D7  e  D12  della  parte  quarta  del  presente
decreto). 
  10. Sistemi di estrazione o di  ricarica  artificiale  delle  acque
freatiche in cui il volume annuale dell'acqua estratta  o  ricaricata
sia pari o superiore a 10 milioni di metri cubi. 
  11. a) Opere per il trasferimento di  risorse  idriche  tra  bacini
imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di  acqua,  per  un
volume di acque trasferite superiore a  100  milioni  di  metri  cubi
all'anno. 
    b) In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse
idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale  del
bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi  all'anno
e per un  volume  di  acque  trasferite  superiore  al  5%  di  detta
erogazione. 
    In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile
convogliata in tubazioni. 
  12. Opere per l'utilizzo non energetico di acque  superficiali  nei
casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto  secondo  e
di acque sotterranee, ivi comprese quelle  termali  e  minerali,  nei
casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo. 
  13 Impianti di trattamento delle acque  reflue  con  una  capacita'
superiore a 100.000 abitanti equivalenti. 
  14. a) Estrazione in  mare  di  petrolio  e  gas  naturale  a  fini
commerciali, per un quantitativo estratto superiore a 500  tonnellate
al giorno per il petrolio e a 500.000 m(elevato)3 al  giorno  per  il
gas naturale. 
    b) Attivita' di coltivazione degli idrocarburi  e  delle  risorse
geotermiche sulla terraferma. 
  15. Dighe e altri impianti destinati a trattenere  le  acque  e  ad
accumularle in modo durevole di altezza  superiore  a  10  m  e/o  di
capacita' superiore a 100.000 m(elevato)3. 
  16.  Gasdotti,  oleodotti  o  conduttore  per  prodotti  chimici,di
diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km. 
  17. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame e di suini  con
piu' di: 
    a) 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline; 
    b) 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 
    c) 900 posti per scrofe. 
  18. Impianti industriali destinati: 
    a) alla fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o  da
altre materie fibrose con una capacita' di produzione superiore a 100
tonnellate al giorno; 
    b) alla  fabbricazione  di  carta  e  cartoni  con  capacita'  di
produzione superiore a 200 tonnellate al giorno; 
    c) alla concia del cuoio  e  del  pellame  qualora  la  capacita'
superi l e 12 tonnellate di prodotto finito al giorno. 
  19. a) Cave, attivita' minerarie a cielo aperto e torbiere con piu'
di 500.000 m(elevato)3/anno  di  materiale  estratto  o  con  un'area
interessata superiore a 20 ha. 
    b) Attivita' di coltivazione di minerali solidi. 
  20. Costruzione elettrodotti aerei  esterni  per  il  trasporto  di
energia elettrica con  tensione  nominale  superiore  a  100  kV  con
tracciato di lunghezza superiore a 10 km. 
  21.  a)  Impianti  per  lo   stoccaggio   di   petrolio,   prodotti
petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge
29 maggio 1974, n. 256, e  successive  modificazioni,  con  capacita'
complessiva superiore a 40.000 m(elevato)3. 
    b) Impianti per lo stoccaggio di  gas  combustibili  in  serbatoi
sotterranei  con  una  capacita'  complessiva  superiore   a   80.000
m(elevato)3. 
  22. Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i  200
ha. 
 
 
Elenco B 
Progetti di cui all'articolo 23, comma 1, lettere b) e c) 
 
1. Agricoltura 
    a) Cambiamento di uso di  aree  non  coltivate,  semi-naturali  o
naturali  per  la  loro  coltivazione  agraria  intensiva   con   una
superficie superiore a 10 ha. 
    b) Iniziale forestazione con una superficie superiore  a  20  ha;
deforestazione allo scopo di conversione in altri usi  del  suolo  di
una superficie superiore a 5 ha. 
    c) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con
piu' di: 40.000 posti pollame, 2.000 posti suini  da  produzione  (di
oltre 30 kg), 750 posti scrofe. 
    d) Progetti di irrigazione per una superficie  superiore  ai  300
ha. 
    e) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha. 
    f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una 
superficie superiore a 200 ha 
  2. Industria energetica ed estrattiva 
    a) Impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con
potenza termica complessiva superiore a 50 MW. 
    b)  Attivita'  di  ricerca  di  minerali  solidi  e  di   risorse
geotermiche incluse le relative attivita' minerarie. 
    c) Impianti industriali non termici per la produzione di energia,
vapore ed acqua calda. 
    d) Impianti industriali  per  il  trasporto  del  gas,  vapore  e
dell'acqua  calda  che  alimentano   condotte   con   una   lunghezza
complessiva superiore ai 20 km. 
    e) Impianti industriali per la produzione di energia mediante  lo
sfruttamento del vento. 
    f)  Installazione  di  oleodotti  e  gasdotti  con  la  lunghezza
complessiva superiore ai 20 km. 
    g) Attivita' di ricerca  di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  in
terraferma. 
  3. Lavorazione dei metalli 
    a)  Impianti  di  arrostimento  o  sinterizzazione  di   minerali
metalliferi che superino 5.000 m(elevato)2 di superficie impegnata  o
50.000 m(elevato)3 di volume. 
    b) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria  o
secondaria), compresa  la  relativa  colata  continua,  di  capacita'
superiore a 2,5 tonnellate all'ora. 
    c) Impianti destinati  alla  trasformazione  di  metalli  ferrosi
mediante: 
      - laminazione a caldo con capacita' superiore a  20  tonnellate
di acciaio grezzo all'ora; 
      - forgiatura con magli la cui energia di impatto supera  50  kj
per maglio e allorche' la potenza calorifera e' superiore a 20 MW; 
      - applicazione di strati protettivi di  metallo  fuso  con  una
capacita' di trattamento superiore a 2 tonnellate di  acciaio  grezzo
all'ora. 
    d) Fonderie di metalli ferrosi con una  capacita'  di  produzione
superiore a 20 tonnellate al giorno. 
    e) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi  non  ferrosi  da
minerali, nonche' concentrati o materie prime  secondarie  attraverso
procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici. 
    f) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi  i
prodotti di recupero (affinazione, formatura in  fonderia),  con  una
capacita' di fusione superiore a 10 tonnellate per  il  piombo  e  il
cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno. 
    g) Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie
plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche
destinate  al  trattamento  abbiano  un   volume   superiore   a   30
m(elevato)3. 
    h) Impianti di costruzione e montaggio di auto  e  motoveicoli  e
costruzione dei  relativi  motori;  impianti  per  la  costruzione  e
riparazione di aeromobili; costruzione di  materi88le  ferroviario  e
rotabile che superino 10.000 m(elevato)2 di  superficie  impegnata  o
50.000 m(elevato)3 di volume. 
    i) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha. 
    l)  Imbutitura  di  fondo  con  esplosivi  che   superino   5.000
m(elevato)3 di superficie o 50.000 m(elevato)3 di volume. 
  4. Industria dei prodotti alimentari 
    a) Impianti per il trattamento e  la  trasformazione  di  materie
prime animali (diverse dal latte) con una capacita' di produzione  di
prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno. 
    b) Impianti per il trattamento e  la  trasformazione  di  materie
prime vegetali con una produzione di prodotti  finiti  di  oltre  300
tonnellate al giorno su base trimestrale. 
    c) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con
capacita' di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base
annua. 
    d) Impianti per la produzione di birra o malto con  capacita'  di
produzione superiore a 500.000 hl/anno. 
    e) Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino
50.000 m(elevato)3 di volume. 
    f)  Macelli  aventi  una  capacita'  di  produzione  di  carcasse
superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti per  l'eliminazione  o
il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacita'  di
trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno. 
    g) Impianti per la produzione di farina di pesce  o  di  olio  di
pesce con capacita' di  lavorazione  superiore  a  50.000  q/anno  di
prodotto lavorato. 
    h)  Molitura  dei  cereali,  industria  dei  prodotti   amidacei,
industria dei prodotti alimentari per zootecnia  che  superino  5.000
m(elevato)2 di superficie impegnata o 50.000 m(elevato)3 di volume. 
    i) Zuccherifici,  impianti  per  la  produzione  di  lieviti  con
capacita' di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di
barbabietole. 
  5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno e della carta 
    a) Impianti di fabbricazione di pannelli di  fibre,  pannelli  di
particelle e compensati, di capacita' superiore alle 50.000 t/anno di
materie lavorate. 
    b) Impianti per la produzione  e  la  lavorazione  di  cellulosa,
fabbricazione  di  carta  e  cartoni  di  capacita'  superiore  a  50
tonnellate al giorno. 
    c) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il  lavaggio,
l'imbianchimento, la mercerizzazione)  o  la  tintura  di  fibre,  di
tessili, di lana  la  cui  capacita'  di  trattamento  supera  le  10
tonnellate al giorno. 
    d) Impianti per la concia del cuoio  e  del  pellame  qualora  la
capacita' superi le 5 tonnellate di prodotto finito al giorno. 
  6. Industria della gomma e delle materie plastiche 
    a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base  di  elastomeri
con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate. 
  7. Progetti di infrastrutture 
    a) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con  una
superficie interessata superiore ai 40 ha. 
    b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove  o  in  estensione,
interessanti superfici superiori  ai  40  ha;  progetti  di  sviluppo
urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici
superiori a 10 ha. 
    c) Impianti meccanici  di  risalita,  escluse  le  sciovie  e  le
monofuni a collegamento permanente aventi una lunghezza non superiore
a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone. 
    d) Derivazione  di  acque  superficiali  ed  opere  connesse  che
prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto  secondo  o  di
acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50  litri  al
minuto secondo. 
    e) Interporti. 
    f) Porti lacuali e fluviali, vie navigabili. 
    g) Strade extraurbane secondarie. 
    h)  Costruzione  di  strade  di  scorrimento  in  area  urbana  o
potenziamento di esistenti a quattro o piu' corsie con lunghezza,  in
area urbana, superiore a 1.500 metri. 
    i) Linee ferroviarie a carattere regionale o locale. 
    l)  Sistemi  di  trasporto   a   guida   vincolata   (tramvie   e
metropolitane),  funicolari  o  linee  simili  di  tipo  particolare,
esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri. 
    m) Acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km. 
    n) Opere costiere destinate  a  combattere  l'erosione  e  lavori
marittimi volti a modificare la costa,  mediante  la  costruzione  di
dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare. 
    o) Opere di regolazione del  corso  dei  fiumi  e  dei  torrenti,
canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati  ad
incidere sul regime delle acque, compresi  quelli  di  estrazione  di
materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale. 
    p) Aeroporti. 
    q) Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a  quelli
indicati  nell'elenco  A,  punto  8,  lettera  c),  nonche'  progetti
d'intervento su porti esistenti. 
    r) Impianti di  smaltimento  di  rifiuti  urbani  non  pericolosi
mediante operazioni di incenerimento o di trattamento  con  capacita'
complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di  cui  all'allegato
B, lettere D2, D8, D9, D10 e D11, della  parte  quarta  del  presente
decreto); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi  mediante
operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento  preliminari  con
capacita' massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni  di
cui all'allegato B,  lettere  D13  e  D14,  della  parte  quarta  del
presente decreto). 
    s) Impianti di smaltimento di rifiuti  speciali  non  pericolosi,
con capacita' massima complessiva superiore a 10  t/giorno,  mediante
operazioni di incenerimento  o  di  trattamento  (operazioni  di  cui
all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della quarta  del  presente
decreto). 
    t) impianti di smaltimento di  rifiuti  speciali  non  pericolosi
mediante operazioni di deposito  preliminare  con  capacita'  massima
superiore a 30.000 m(elevato)3 oppure con capacita'  superiore  a  40
t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lett.  D15,  della  parte
quarta del presente decreto). 
    u) Discariche di rifiuti  urbani  non  pericolosi  con  capacita'
complessiva inferiore  ai  100.000  m(elevato)3  (operazioni  di  cui
all'allegato B, lettere D1 e D5,  della  parte  quarta  del  presente
decreto). 
    v)  Impianti  di  depurazione  delle  acque   con   potenzialita'
superiore a 10.000 abitanti equivalenti. 
    z) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia  elettrica  con
tensione nominale superiore a 100 kV e  con  tracciato  di  lunghezza
superiore a 3 km. 
  8. Altri progetti 
    a) Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5  ha,
centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con  oltre  300
posti letto o volume edificato superiore a 25.000 m(elevato)3, o  che
occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli  ricadenti
all'interno dei centri abitati. 
    b) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette
ed altri veicoli a motore. 
    c) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione  di  rottami  di
ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha. 
    d) Banchi di prova per motori, turbine,  reattori  quando  l'area
impegnata superi i 500 m(elevato)2. 
    e) Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000
m(elevato)2 di superficie o 50.000 m(elevato)3 di volume. 
    f) Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce  di
esplosivi  con  almeno  25.000  tonnellate/anno  di   materie   prime
lavorate. 
    g) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici  e
chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974,  n.  256,  e
successive modificazioni, con capacita' complessiva superiore a 1.000
m(elevato)3. 
    h) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i  10
ha. 
    i) Impianti destinati alla produzione  di  clinker  (cemento)  in
forni rotativi la cui capacita' di produzione supera  500  tonnellate
al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacita'  di
produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi  di  fonti
aventi una capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno. 
    l) Cave e torbiere. 
    m) Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati 
alla produzione 
    di fibre di vetro, con  capacita'  di  fusione  di  oltre  10.000
tonnellate all'anno. 
    n) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di  prodotti
chimici, per una capacita' superiore alle 10.000  t/anno  di  materie
prime lavorate. 
    o) Produzione di  pesticidi,  prodotti  farmaceutici,  pitture  e
vernici, elastomeri  e  perossidi,  per  insediamenti  produttivi  di
capacita' superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate. 
    p) Progetti di cui all'elenco  A  che  servono  esclusivamente  o
essenzialmente per lo sviluppo ed  il  collaudo  di  nuovi  metodi  o
prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni.