(Parte V - Allegato III)
ALLEGATO III 
 
Emissioni di composti organici volatili 
 
Parte I 
Disposizioni generali 
 
1. Definizioni 
  1.1. Ai fini del presente allegato si intende per: 
  a) adesivo: qualsiasi preparato, compresi tutti i solventi organici
o i preparati contenenti solventi  organici  necessari  per  una  sua
corretta applicazione, usato per far aderire  parti  separate  di  un
prodotto; 
  b) inchiostro: un preparato, compresi tutti i solventi organici o i
preparati contenenti  i  solventi  organici  necessari  per  una  sua
corretta applicazione, usato in un'attivita' di stampa per  imprimere
testi o immagini su una superficie; 
  c) input: la quantita' di solventi organici e la loro quantita' nei
preparati utilizzati nello svolgimento di un'attivita'; sono  inclusi
i solventi recuperati all'interno e  all'esterno  del  luogo  in  cui
l'attivita' e' svolta, i quali  devono  essere  registrati  tutte  le
volte in cui sono riutilizzati per svolgere l'attivita'; 
  d) preparato: le miscele o le soluzioni  composte  di  due  o  piu'
sostanze; 
  e) rivestimento: ogni preparato, compresi Lutti i solventi organici
o i preparati contenenti solventi  organici  necessari  per  una  sua
corretta applicazione,  usato  per  ottenere  su  una  superficie  un
effetto decorativo, protettivo o funzionale; 
  f) soglia di produzione: la quantita' espressa in numero  di  pezzi
prodotti/anno di cui all'appendice 1 della parte III,  riferita  alla
potenzialita' di prodotto per cui le attivita' sono progettate; 
  g) solvente organico alogenato: un solvente organico  che  contiene
almeno un atomo di bromo, cloro, fluoro o iodio per molecola; 
  h) vernice: un rivestimento trasparente. 
  2. Emissioni di sostanze caratterizzate da particolari  rischi  per
la salute e l'ambiente 
  2.1.  Le  sostanze  o  i  preparati,   classificati   dal   decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n.  52,  come  cancerogeni,  mutageni  o
tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore  di  COV,  e  ai
quali sono state assegnate etichette con le  frasi  di  rischio  R45,
R46, R49, R60, R61, sono  sostituiti  quanto  prima  con  sostanze  o
preparali  meno  nocivi,  tenendo  conto  delle  linee  guida   della
Commissione europea, ove emanate. 
  2.2. Agli effluenti gassosi che emettono i COV di cui al punto  2.1
in una quantita' complessivamente uguale o superiore  a  10  g/h,  si
applica un valore limite di 2 mg/Nm3 , riferito alla somma delle 
masse dei singoli COV. 
  2.3. Agli effluenti gassosi che emettono  COV  alogenati  ai  quali
sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R40,  R68,  in
una quantita' complessivamente uguale  o  superiore  a  100  g/h,  si
applica un valore limite di emissione di 20 mg/Nm3 , riferito alla 
somma delle masse dei singoli COV. 
  2.4. Al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, le emissioni
dei COV di cui ai punti 2.1 e 2.3 devono essere sempre convogliate. 
  2.5. Alle emissioni di COV ai quali, successivamente  al  12  marzo
2004, sono assegnate etichette con una delle frasi di rischio di  cui
ai punti 2.1 e 2.3, si applicano, quanto prima, e comunque  entro  un
anno dall'entrata in vigore del  provvedimento  di  attuazione  delle
relative disposizioni  comunitarie,  i  valori  limite  di  emissione
previsti  da  tali  punti.  Se  il  provvedimento  di  attuazione  e'
anteriore al 31 ottobre 2006 tali valori limite,  nei  casi  previsti
dall'articolo 275, commi 8 c 9, si applicano a partire dal 31 ottobre
2007. 
  3. Controlli 
  3.1.    Il    gestore,    in    conformita'    alle    prescrizioni
dell'autorizzazione e, comunque almeno una volta  all'anno,  fornisce
all'autorita' competente i dati di cui al punto 4.1 e tutti gli altri
dati che consentano di  verificare  la  conformita'  dell'impianto  o
delle attivita' alle prescrizioni del presente decreto. 
  3.2. Il gestore installa apparecchiatine per la  misura  e  per  la
registrazione  in  continuo  delle  emissioni  che,   a   valle   dei
dispositivi di abbattimento, presentano un flusso di  massa  di  COV,
espressi come carbonio organico totale, superiore a 10 kg/h, al  fine
di verificarne la conformita'  ai  valori  limite  per  le  emissioni
convogliate. Se  tale  flusso  di  massa  e'  inferiore,  il  gestore
effettua  misurazioni  continue  o  periodiche,  e,   nel   caso   di
misurazioni periodiche, assicura  almeno  tre  letture  durante  ogni
misurazione; anche in tal caso l'autorita' competente puo'  comunque,
ove   lo   ritenga   necessario,   richiedere   l'installazione    di
apparecchiature per la misura e  per  la  registrazione  in  continuo
delle emissioni, 
  3.3. Per la verifica dei valori limite espressi come concentrazione
sono utilizzati i metodi analitici indicati nella parte VI. 
  3.4. In alternativa alle  apparecchiature  di  cui  al  punto  3.2,
l'autorita' competente puo' consentire l'installazione  di  strumenti
per la misura  e  per  la  registrazione  in  continuo  di  parametri
significativi ed indicativi del corretto stato di  funzionamento  dei
dispositivi di abbattimento. 
  4. Conformita' ai valori limite di emissione 
  4.1. Il gestore dimostra all'autorita'  competente,  ai  sensi  del
punto 3.1, la conformita' delle emissioni: 
  a) ai valori limite di emissione di cui all'articolo 275, comma 2; 
  b) all'emissione totale annua di cui all'articolo 275, comma 6; 
  c) alle disposizioni di cui all'articolo 275, comma 12  e  13,  ove
applicabili. 
  4.2. Ai fini dell'applicazione del punto 4.1, il gestore  effettua,
secondo le prescrizioni dell'autorizzazione e secondo  i  punti  3.2,
3.3. e 3.4, misurazioni di COV continue o periodiche nelle  emissioni
convogliate ed elabora  e  aggiorna,  con  la  periodicita'  prevista
dall'autorizzazione, e comunque almeno una volta all'anno,  un  piano
di gestione dei solventi,  secondo  le  indicazioni  contenute  nella
parte V. 
  4.3. La conformita' delle emissioni ai valori limite del  paragrafo
2 e' verificata sulla base della somma delle concentrazioni di  massa
dei singoli COV interessati. In tutti gli altri casi, la  conformita'
delle emissioni ai valori limite di cui all'articolo  275,  comma  2,
ove non altrimenti previsto nella parte III, e' verificata sulla base
della massa totale di carbonio organico emesso. 
 
Parte II 
Attivita' e soglie di consumo di solvente 
  1. Rivestimento adesivo con una soglia di consumo di solvente 
superiore a 5 tonnellate/anno 
  Qualsiasi  attivita'  in  cui  un  adesivo  e'  applicato  ad   una
superficie, ad eccezione dei  rivestimenti  e  dei  laminati  adesivi
nelle attivita' di stampa. 
  2. Attivita' di rivestimento 
  Qualsiasi attivita' in cui un film continuo di un  rivestimento  e'
applicato in una sola volta o in piu' volte su: 
  a) autoveicoli, con una soglia di consumo di solvente  superiore  a
0,5 tonnellate/anno appartenenti alle categorie definite nel  decreto
ministeriale 29 marzo 1974, e precisamente: 
  - autovetture nuove definite come autoveicoli della categoria M1  e
della categoria N1, nella misura in cui sono  trattati  nello  stesso
impianto con gli autoveicoli M1; 
  - cabine di autocarri, definite come la cabina per il  guidatore  e
tutto l'alloggiamento integrato per l'apparecchiatura  tecnica  degli
autoveicoli delle categorie N2 e N3; 
  - furgoni e autocarri, definiti come  autoveicoli  delle  categorie
N1, N2 e N3, escluse le cabine di autocarri; 
  - autobus, definiti come autoveicoli delle categorie M2 e M3. 
  b) rimorchi, con una soglia di consumo di solvente superiore a  0,5
tonnellate/anno, come definiti nelle categorie O1, O2, O3  e  O4  nel
decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974; 
  c) superfici metalliche e di plastica  (comprese  le  superfici  di
aeroplani, navi, treni),  con  una  soglia  di  consumo  di  solvente
superiore a 5 tonnellate/anno; 
  d) superfici di legno,  con  una  soglia  di  consumo  di  solvente
superiore a 15 tonnellate/anno; 
  e) superfici tessili, di tessuto, di  film  e  di  carta,  con  una
soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno; 
  f) cuoio, con una soglia di consumo  di  solvente  superiore  a  10
tonnellate/anno. 
  Non e' compreso il rivestimento  metallico  di  substrati  mediante
tecniche di elettroforesi e di spruzzatura chimica. Le fasi di stampa
di  un  substrato  inserite  in  una  attivita'  di  rivestimento  si
considerano, indipendentemente dalla tecnica utilizzata,  come  parte
dell'attivita' di rivestimento. Le attivita' di stampa a  se'  stanti
rientrano nel paragrafo 8, nel caso in cui  superino  le  soglie  ivi
indicate. 
  3. Verniciatura in continuo  di  metalli  (coil  coating)  con  una
soglia di consumo di solvente superiore a 25 tonnellate/anno 
  Qualsiasi  attivita'  per  rivestire  acciaio  in  bobine,  acciaio
inossidabile, acciaio rivestito, leghe di rame o nastro di  alluminio
con rivestimento filmogeno o rivestimento con lamine in  un  processo
in continuo. 
  4. Pulitura a secco 
  Qualsiasi attivita' industriale o commerciale che utilizza  COV  in
un impianto di pulitura di indumenti, di elementi di arredamento e di
prodotti di consumo analoghi, ad eccezione della rimozione manuale di
macchie e di chiazze nell'industria tessile e dell'abbigliamento. 
  5. Fabbricazione di calzature con una soglia di consumo di solvente
superiore a 5 tonnellate/anno 
  Qualsiasi attivita' di produzione di calzature, o di parti di esse.
6. Fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e
adesivi con una  soglia  di  consumo  di  solvente  superiore  a  100
tonnellate/anno. 
  La fabbricazione dei prodotti finali sopra  indicati  e  di  quelli
intermedi se effettuata  nello  stesso  luogo,  mediante  miscela  di
pigmenti, di resine e di materiali adesivi con  solventi  organici  o
altre basi,  comprese  attivita'  di  dispersione  e  di  dispersione
preliminare,  di  correzione  di  viscosita'  e  di  tinta,   nonche'
operazioni di riempimento del contenitore con il prodotto finale. 
  7. Fabbricazione di prodotti farmaceutici con una soglia di consumo
di solvente superiore a 50 tonnellate/anno. 
  Sintesi chimica, fermentazione, estrazione, formulazione e finitura
di prodotti farmaceutici e, se  effettuata  nello  stesso  luogo,  la
fabbricazione di prodotti intermedi. 
  8. Stampa 
  Qualsiasi attivita' di riproduzione di testi o  di  immagini  nella
quale, mediante un supporto dell'immagine, l'inchiostro e' trasferito
su qualsiasi tipo di superficie, incluse  le  tecniche  correlate  di
verniciatura, di rivestimento  e  di  laminazione,  limitatamente  ai
seguenti processi, purche' il consumo di solvente sia superiore  alle
soglie indicate: 
  a) flessografia intesa come un'attivita' di stampa  rilievografica,
con un supporto dell'immagine di gomma o di fotopolimeri elastici, in
cui la zona stampante si trova al di sopra della zona non  stampante,
che impiega  inchiostri  a  bassa  viscosita'  che  seccano  mediante
evaporazione. Soglia di consumo di solvente: >15 tonnellate/anno. 
  b) Offset intesa come un'attivita' di stampa con sistema  a  bobina
con un supporto dell'immagine in cui la zona stampante e  quella  non
stampante sono sullo stesso piano. Soglia di consumo di solvente: >15
tonnellate/anno. Per sistema a bobina si intende un sistema in cui il
materiale da  stampare  non  e'  immesso  nella  macchina  in  lamine
separate, ma attraverso una bobina. La zona non stampante e' trattata
in modo da attirare acqua e, quindi, respingere inchiostro.  La  zona
stampante e' trattata per  assorbire  e  per  trasmettere  inchiostro
sulla superficie da stampare. L'evaporazione avviene in un forno dove
si utilizza aria calda per riscaldare il materiale stampato. 
  c)  Laminazione  associata  all'attivita'  di  stampa  intesa  come
un'attivita' in cui si opera  l'adesione  di  due  o  piu'  materiali
flessibili per produrre laminati. Soglia di consumo di solvente:  >15
tonnellate/anno. 
  d) Rotocalcografia per pubblicazioni  intesa  come  rotocalcografia
per stampare carta destinata a riviste, a opuscoli, a cataloghi  o  a
prodotti simili, usando inchiostri  a  base  di  toluene.  Soglia  di
consumo di solvente: >25 tonnellate/anno. 
  e) Rotocalcografia intesa come un'attivita' di stampa incavografica
nella quale il supporto dell'immagine e' un cilindro in cui  la  zona
stampante si trova al di sotto della zona  non  stampante  e  vengono
usati inchiostri liquidi  che  asciugano  mediante  evaporazione.  Le
cellette sono riempite con inchiostro e l'eccesso  e'  rimosso  dalla
zona non stampante prima che la zona stampante venga a  contatto  del
cilindro ed assorba l'inchiostro dalle cellette. Soglia di consumo di
solvente: >15 tonnellate/anno. 
  f) Offset dal rotolo intesa come un'attivita' di stampa con sistema
a bobina, nella quale l'inchiostro e' trasferito sulla superficie  da
stampare  facendolo  passare  attraverso  un  supporto  dell'immagine
poroso in cui la zona stampante e' aperta e quella non  stampante  e'
isolata ermeticamente, usando inchiostri liquidi che seccano soltanto
mediante  evaporazione.  Soglia   di   consumo   di   solvente:   >15
tonnellate/anno. Per sistema a bobina si intende un sistema in cui il
materiale da  stampare  non  e'  immesso  nella  macchina  in  lamine
separate, ma attraverso una bobina. 
  g) Laccatura  intesa  come  un'attivita'  di  applicazione  di  una
vernice o di un rivestimento adesivo ad un  materiale  flessibile  in
vista della successiva  sigillatura  del  materiale  di  imballaggio.
Soglia di consumo di solvente: >15 tonnellate/anno. 
  9. Conversione di gomma con  una  soglia  di  consumo  di  solvente
superiore a 15 tonnellate/anno 
  Qualsiasi attivita' di miscela, di  macinazione,  di  dosaggio,  di
calandratura, di estrusione e di vulcanizzazione di gomma naturale  o
sintetica e ogni operazione ausiliaria per trasformare gomma naturale
o sintetica in un prodotto finito. 
  10. Pulizia di superficie, con una soglia di  consumo  di  solvente
superiore a 1 tonnellata/anno nel caso si utilizzino i COV di cui  al
paragrafo 2 della parte I del  presente  allegato  e  superiore  a  2
tonnellate/anno negli altri casi. 
  Qualsiasi attivita', a parte la  pulitura  a  secco,  che  utilizza
solventi organici per eliminare la contaminazione dalla superficie di
materiali, compresa la sgrassatura, anche  effettuata  in  piu'  fasi
anteriori o successive ad altre fasi di lavorazione.  E'  incussa  la
pulizia  della  superficie  dei  prodotti.  E'  esclusa  la   pulizia
dell'attrezzatura. 
  11. Estrazione di olio vegetale e grasso  animale  e  attivita'  di
raffinazione di olio vegetale con una soglia di consumo di solvente 
superiore a 10 tonnellate/anno 
  Qualsiasi attivita' di estrazione di olio vegetale  da  semi  e  da
altre sostanze vegetali, la lavorazione  di  residui  secchi  per  la
produzione di mangimi, la depurazione di grassi e  di  olii  vegetali
ricavati da semi, da sostanze vegetali o da sostanze animali. 
  12. Finitura di autoveicoli con una soglia di consumo di solvente 
superiore a 0,5 tonnellate/anno 
  Qualsiasi  attivita'  industriale  o  commerciale  di  rivestimento
nonche' attivita' associata di sgrassatura riguardante: 
  a) il  rivestimento  di  autoveicoli,  come  definiti  nel  decreto
ministeriale 29 marzo 1974, o parti  di  essi,  eseguito  a  fini  di
riparazione, di manutenzione o  di  decorazione  al  di  fuori  degli
stabilimenti di produzione; 
  b) il rivestimento  originale  di  autoveicoli  come  definiti  nel
decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, o  parti  di  essi,
con rivestimenti del tipo usato per la finitura se il trattamento  e'
eseguito al di fuori della linea originale di produzione; 
  c) il rivestimento di rimorchi, compresi i semirimorchi  (categoria
0). 
  13. Rivestimento di filo per avvolgimento con una soglia di consumo 
di solvente superiore a 5 tonnellate/anno 
  Qualsiasi attivita' di rivestimento di conduttori  metallici  usati
per avvolgimenti di trasformatori, di motori, e altre apparecchiature
simili. 
  14. Impregnazione del legno con una soglia di consumo di solvente 
superiore a 25 tonnellate/anno 
  Qualsiasi attivita' di applicazione al legno di antisettici. 
  15. Stratificazione di legno e plastica con una soglia di consumo 
di solvente superiore a 5 tonnellate/anno 
  Qualsiasi attivita' in cui si opera l'adesione di legno con  legno,
di plastica con plastica  o  di  legno  con  plastica,  per  produrre
laminati. 
 
Parte III 
Valori limite di emissione 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Appendice 1 
Attivita' di rivestimento di autoveicoli con una soglia di consumo di 
solvente superiore a 15 tonnellate/anno 
  1. I valori limite di emissione totale sono, a scelta del  gestore,
espressi  in  grammi  di  solvente  emesso  per  metro  quadrato   di
superficie  del  prodotto  o  in  chilogrammi  di   solvente   emesso
rapportati alla carrozzeria del singolo veicolo. 
  2. La superficie di ogni prodotto di cui alla  tabella  sottostante
e' alternativamente definita come: 
  -  la  superficie  calcolata  sulla  base  del   rivestimento   per
elettroforesi  totale  piu'  la  superficie   di   tutte   le   parti
eventualmente  aggiunte  nelle  fasi  successive  del   processo   di
rivestimento, se rivestite con gli stessi rivestimenti usati  per  il
prodotto in questione, 
  oppure 
  - la superficie totale del prodotto rivestito nell'impianto. 
  2.1 La superficie del rivestimento per elettroforesi  e'  calcolata
con la formula: 
  (2 x peso totale della  scocca)/(spessore  medio  della  lamiera  x
densita' della lamiera) 
  Nello stesso modo si calcola la superficie  delle  altre  parti  di
lamiera rivestite. 
  2.2 La superficie delle altre parti aggiunte e la superficie totale
rivestita  nell'impianto  sono  calcolate  tramite  la  progettazione
assistita da calcolatore o altri metodi equivalenti. 
  3. Nella tabella, il valore limite  di  emissione  totale  espresso
come fattore di emissione si riferisce a tutte le fasi  del  processo
che si svolgono nello  stesso  impianto,  dal  rivestimento  mediante
elettroforesi o altro processo, sino alle  operazioni  di  lucidatura
finale  comprese,  nonche'  al   solvente   utilizzato   per   pulire
l'attrezzatura, compresa la pulitura delle cabine di  verniciatura  a
spruzzo e delle altre attrezzature fisse, sia  durante  il  tempo  di
produzione che al di fuori di esso. Il  valore  limite  di  emissione
totale e' espresso come somma della massa totale di composti organici
per metro quadro della superficie totale del prodotto trattato o come
somma della massa dei composti organici per singola carrozzeria. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Gli impianti di rivestimento di autoveicoli con soglie  di  consumo
di solvente inferiori ai valori della tabella 2 devono  rispettare  i
requisiti di cui al punto 6.1 della tabella 1. 
 
Parte IV 
Prescrizioni alternative alla Parte III 
  1. Principi 
  La presente parte e' riferita  alle  attivita'  per  cui  non  sono
individuati nella parte III specifici  valori  di  emissione  totale.
Sulla base dei paragrafi che seguono il gestore ha la possibilita' di
conseguire, a partire da uno scenario emissivo  di  riferimento,  con
mezzi diversi, emissioni totali  equivalenti  a  quelle  conseguibili
applicando i valori limite di emissione convogliata e i valori limite
di  emissione  diffusa.  Tali   emissioni   totali   equivalenti   si
definiscono emissioni bersaglio. 
  La presente  parte  si  applica  altresi'  alle  attivita'  di  cui
all'articolo 275, comma 13. Per scenario emissivo di  riferimento  si
intende il livello di emissioni totali dell'attivita' che corrisponde
il piu' fedelmente possibile a quello che si avrebbe  in  assenza  di
interventi e di impianti di abbattimento e con l'uso di materie prime
ad alto contenuto di solvente, in  funzione  della  potenzialita'  di
prodotto per cui l'attivita' e' progettata. 
  A tal fine i progetti di  cui  all'articolo  275,  comma  8,  e  le
richieste  di  autorizzazione  di  cui  all'articolo  275,  comma  9,
indicano le emissioni bersaglio da rispettare e  tutti  gli  elementi
necessari a valutarne l'equivalenza. 
  2. Procedura 
  2.1. Per le attivita' di cui alla seguente  tabella  per  le  quali
puo' essere ipotizzato un tenore costante  di  materia  solida  nelle
materie prime, le emissioni  bersaglio  e  lo  scenario  emissivo  di
riferimento possono essere individuati secondo il metodo descritto al
punto 2.2. Qualora tale metodo risulti inadeguato e in tutti  i  casi
in cui non sia previsto uno  specifico  fattore  di  moltiplicazione,
l'autorita' competente  puo'  autorizzare  il  gestore  ad  applicare
qualsiasi metodo alternativo  che  soddisfi  i  principi  di  cui  al
paragrafo 1. Al fine di conseguire l'emissione bersaglio, il progetto
o la domanda di autorizzazione prevedono la  diminuzione  del  tenore
medio di solvente nelle  materie  prime  utilizzate  e  una  maggiore
efficienza nell'uso delle materie solide. 
  2.2 Ai fini di quanto previsto nel punto 2.1, per ciascun anno,  si
applica un metodo articolato nelle seguenti fasi: 
  a) calcolo  della  massa  totale  annua  di  materia  solida  nella
quantita' di rivestimento, di inchiostro, di vernice o di adesivo  in
funzione della potenzialita'  di  prodotto  per  cui  l'attivita'  e'
progettata.  Per  materia  solida  si  intendono  tutte  le  sostanze
contenute  nelle  vernici,  negli  inchiostri  e  negli  adesivi  che
diventano solide dopo l'evaporazione dell'acqua o dei COV. 
  b) moltiplicazione della massa calcolata ai sensi della lettera  a)
per l'opportuno fattore elencato nella tabella seguente.  Si  ottiene
in tal modo l'emissione annua di riferimento. Le autorita' competenti
possono modificare tali fattori per singole attivita' sulla base  del
provato aumento di efficienza nell'uso di materia solida e sulla base
delle caratteristiche del processo e  della  tipologia  di  manufatti
oggetto della produzione. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  c)   determinazione   dell'emissione   bersaglio   attraverso    la
moltiplicazione  dell'emissione  annua   di   riferimento   per   una
percentuale pari: 
  - al valore di  emissione  diffusa  +  15,  per  le  attivita'  che
rientrano nei punti 5.1 e 6.3 e nella fascia di soglia inferiore  dei
punti 8 e 10 della parte III; 
  - al valore di emissione diffusa + 5, per tutte le altre attivita'.
3. Adeguamento degli impianti e delle attivita' 
  In caso di applicazione dei paragrafi che precedono,  l'adeguamento
degli impianti e delle attivita' di cui all'articolo 275, commi 8 e 9
e' effettuato in due fasi in conformita' alla seguente tabella: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Parte V 
Piano di gestione dei solventi 
  1. Principi 
  1.1. Il piano di gestione dei solventi e'  elaborato  dal  gestore,
con la periodicita' prevista nell'autorizzazione e, comunque,  almeno
una volta all'anno, ai fini previsti dalla parte I, paragrafo  4,  ed
al fine di individuare le future opzioni di riduzione e di consentire
all'autorita' competente di mettere a disposizione  del  pubblico  le
informazioni di cui all'articolo 281, comma 6. 
  1.2. Per valutare la conformita' ai  requisiti  dell'articolo  275,
comma 15, il piano di gestione dei solventi deve essere elaborato per
determinare le emissioni totali di tutte  le  attivita'  interessate;
questo valore deve essere poi comparato con le emissioni  totali  che
si sarebbero avute se fossero  stati  rispettati,  per  ogni  singola
attivita', i requisiti di cui all'articolo 275, comma 2. 
  2. Definizioni 
  Ai  fini  del  calcolo  del  bilancio  di  massa   necessario   per
l'elaborazione del piano di gestione dei  solventi  si  applicano  le
seguenti definizioni. Per  il  calcolo  di  tale  bilancio  tutte  le
grandezze devono essere espresse nella stessa unita' di massa. 
  a) Input di solventi organici [I]: 
  I1. La quantita' di solventi  organici  o  la  loro  quantita'  nei
preparati acquistati che sono immessi nel processo nell'arco di tempo
in cui viene calcolato il bilancio di massa. 
  I2. La quantita' di solventi  organici  o  la  loro  quantita'  nei
preparati recuperati e  reimmessi  come  solvente  nel  processo  (il
solvente riutilizzato e' registrato  ogni  qualvolta  sia  usato  per
svolgere l'attivita'). 
  b) Output di solventi organici [O]: 
  O1. Emissioni negli effluenti gassosi. 
  O2. La quantita' di solventi organici scaricati nell'acqua, tenendo
conto, se del caso, del trattamento delle acque reflue nel  calcolare
O5. 
  O3. La quantita' di solventi organici che rimane come  contaminante
o residuo nei prodotti all'uscita del processo. 
  O4. Emissioni diffuse di solventi organici nell'aria. E' inclusa la
ventilazione  generale  dei  locali  nei  quali  l'aria  e  scaricata
all'esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili. 
  O5. La quantita' di solventi organici e composti organici  persi  a
causa di reazioni chimiche  o  fisiche  (inclusi  ad  esempio  quelli
distrutti mediante incenerimento o altri trattamenti degli  effluenti
gassosi o  delle  acque  reflue,  o  catturati  ad  esempio  mediante
adsorbimento, se non sono stati considerati ai sensi dei punti O6, O7
o O8). 
  O6.  La  quantita'  di  solventi  organici  contenuti  nei  rifiuti
raccolti. 
  O7. La quantita' di solventi organici da soli o  solventi  organici
contenuti in preparati che  sono  o  saranno  venduti  come  prodotto
avente i requisiti richiesti per il relativo commercio. 
  O8. La quantita'  di  solventi  organici  contenuti  nei  preparati
recuperati per riuso, ma non per riutilizzo nel processo, se non sono
stati considerati ai sensi del punto O7. 
  O9. La quantita' di solventi organici scaricati in altro modo. 
  3. Formule di calcolo 
  a) L'emissione diffusa e' calcolata secondo la seguente formula: 
  F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8 
  oppure 
  F = O2 + O3 + O4 + O9 
  Questo  parametro  puo'  essere  determinato  mediante  misurazioni
dirette delle quantita'.  Alternativamente,  si  puo'  effettuare  un
calcolo  equivalente  con  altri  mezzi,   ad   esempio   utilizzando
l'efficienza di captazione  del  processo.  La  determinazione  delle
emissioni diffuse puo' essere effettuata mediante una serie  completa
di misurazioni e non deve essere ripetuta sino all'eventuale modifica
dell'impianto. 
  b) Le emissioni totali [E] sono calcolate con la formula seguente: 
  E = F + O1 
  dove F e' l'emissione diffusa quale definita sopra. Per valutare la
conformita' al  valore  limite  di  emissione  totale  espresso  come
fattore di emissione in riferimento  a  taluni  parametri  specifici,
stabilito nell'autorizzazione, il valore [E] e riferito al pertinente
parametro specifico. 
  c) Il  consumo  ove  applicabile  si  calcola  secondo  la  formula
seguente: 
  C= I1 - O8 
  d) L'input per la verifica del limite per le  emissioni  diffuse  o
per altri scopi si calcola con la seguente formula: 
  I = I1 + I2 
 
Parte VI 
Metodi di campionamento ed analisi per le emissioni convogliate 
  1. Ai fini  della  valutazione  della  conformita'  dei  valori  di
emissione misurati ai valori limite per le emissioni  convogliate  si
applicano i metodi di misura indicati nella tabella seguente: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
PARTE VII 
Sezione 1 
Modello di domanda di autorizzazione per la costruzione e la modifica
degli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e  di
pellami, escluse le pellicce, e  delle  pulitintolavanderie  a  ciclo
chiuso. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Sezione 2 
Modello  di  domanda   di   autorizzazione   per   la   continuazione
dell'esercizio degli impianti a ciclo chiuso per la pulizia  a  secco
di  tessuti  e   di   pellami,   escluse   le   pellicce,   e   delle
pulitintolavanderie a ciclo chiuso. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Appendice 
Requisiti tecnico costruttivi e gestionali per gli impianti  a  ciclo
chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le 
pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso 
1. Caratteristiche tecnico-costruttive degli impianti 
  Negli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di  tessuti  e
pellami, escluse le pellicce, e  nelle  pulitintolavanderie  a  ciclo
chiuso  possono  essere  utilizzati  solventi  organici  o   solventi
organici clorurati con l'esclusione delle sostanze di cui alla  legge
28 dicembre 1993 n. 549 e delle sostanze o preparati classificati  ai
sensi  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1997,  n.   52,   come
cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione,  ai  quali  sono
state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60,
R61. 
  Tali impianti lavorano secondo cicli di lavaggio che comprendono le
seguenti fasi: 
  - lavaggio 
  - centrifugazione 
  - asciugatura 
  - deodorizzazione 
  - distillazione e recupero solvente 
  Tutte le fasi sono svolte in una macchina  ermetica  la  cui  unica
emissione  di   solvente   nell'aria   puo'   avvenire   al   momento
dell'apertura dell'oblo' al termine del ciclo di lavaggio. 
  Gli impianti sono dotati  di  un  ciclo  frigorifero  in  grado  di
fornire le frigorie necessarie per avere la massima condensazione del
solvente (per il percloroetilene, temperature inferiori a -10 °C), in
modo da ridurre al minimo le emissioni di solvente. 
  Gli impianti devono avere una emissione di solvente inferiore ai 20
g di solvente per ogni kg di prodotto pulito e asciugato. 
  2. Prescrizioni relative all'installazione e all'esercizio: 
  a) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere  tali
da garantire le condizioni operative e  il  rispetto  del  limite  di
emissione indicati al paragrafo 1. 
  b) Qualunque anomalia di funzionamento dell'impianto  tale  da  non
permettere il rispetto delle condizioni operative fissate comporta la
sospensione della lavorazione per il tempo necessario alla rimessa in
efficienza dell'impianto stesso. 
  c) Il gestore che ha installato, modificato o trasferito una o piu'
impianti  deve  comunicare,  con  almeno  15  giorni   di   anticipo,
all'autorita' competente, al sindaco e  al  Dipartimento  provinciale
dell'Agenzia    regionale    per    la    protezione    dell'ambiente
territorialmente competente, la data in cui intende dare inizio  alla
messa in esercizio degli impianti. Il termine per la messa  a  regime
dell'impianto e' stabilito in 30  giorni  a  partire  dalla  data  di
inizio della messa in esercizio. 
  d) Al fine di dimostrare la  conformita'  dell'impianto  al  valore
limite di emissione ed elaborare annualmente il piano di gestione dei
solventi di cui alla parte V, il gestore deve registrare per ciascuna
macchina lavasecco installata: 
  - il quantitativo di solvente presente  nella  macchina  all'inizio
dell'anno solare considerato, in kg (A) 
  - la data di carico o di reintegro e il  quantitativo  di  solvente
caricato o reintegrato, in kg (B) 
  - giornalmente, il quantitativo di prodotto pulito e asciugato,  in
kg (C), ovvero il numero di cicli di lavaggio effettuati e il 
carico/ciclo massimo della macchina in kg 
  - la data di smaltimento e il contenuto di  solvente  presente  nei
rifiuti smaltiti, kg (D) 
  - il quantitativo di solvente presente nella  macchina  al  termine
dell'anno solare considerato, in kg (E) 
  e) Annualmente deve essere  elaborato  il  piano  di  gestione  dei
solventi verificando che la massa di solvente emesso per  chilogrammo
di prodotto pulito o asciugato sia inferiore a 20g/kg, ovvero che: 
  (A+SIGMA B-SIGMA D-E)/(SIGMA C) < 0,020 
  dover indica la sommatoria di tutte le registrazioni effettuate 
nell'anno solare considerato 
  Il gestore deve conservare nella sede  presso  cui  e'  localizzato
l'impianto, a disposizione dell'autorita' competente per il controllo
copia della documentazione  trasmessa  all'autorita'  competente  per
aderire alla presente autorizzazione, copia  delle  registrazioni  di
cui alla lettera d) e del piano di gestione dei solventi di cui  alla
lettera e).