ALLEGATO 3 Il presente allegato stabilisce un quadro comune da rispettare per scegliere le misure piu' appropriato cui attenersi per garantire la riparazione del danno ambientale. 1. Riparazione del danno all'acqua o alle specie e agli habitat naturali protetti La riparazione del danno ambientale, in relazione all'acqua o alle specie e agli habitat naturali protetti, e' conseguita riportando l'ambiente danneggiato alle condizioni originarie tramite misure di riparazione primaria, complementare e compensativa, da intendersi come segue: a) riparazione "primaria": qualsiasi misura di riparazione che riporta le risorse e/o i servizi naturali danneggiati alle o verso le condizioni originarie; b) riparazione "complementare": qualsiasi misura di riparazione intrapresa in relazione a risorse e/o servizi naturali per compensare il mancato ripristino completo delle risorse e/o dei servizi naturali danneggiati; c) riparazione "compensativa": qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di risorse e/o servizi naturali dalla data del verificarsi del danno fino a quando la riparazione primaria non abbia prodotto un effetto completo; d) "perdite temporanee": perdite risultanti dal fatto che le risorse e/o i servizi naturali danneggiati non possono svolgere le loro funzioni ecologiche o fornire i servizi ad altre risorse naturali o al pubblico fino a che le misure primarie o complementari non abbiano avuto effetto. Non si tratta di una compensazione finanziaria al pubblico. Qualora la riparazione primaria non dia luogo a un ritorno dell'ambiente alle condizioni originarie, si intraprendera' la riparazione complementare. Inoltre, si intraprendera' la riparazione compensativa per compensare le perdite temporanee. La riparazione del danno ambientale, in termini di danno all'acqua o alle specie e agli habitat naturali protetti, implica inoltre che si deve sopprimere qualsiasi rischio significativo di effetti nocivi per la salute umana. 1.1. Obiettivi di riparazione. Finalita' della riparazione primaria. 1.1.1. Lo scopo della riparazione primaria e quello di riportare le risorse naturali c/o i servizi danneggiati alle o verso le condizioni originarie. Finalita' della riparazione complementare. 1.1.2. Qualora le risorse naturali e/o i servizi danneggiati non tornino alle condizioni originarie, sara' intrapresa la riparazione complementare. Lo scopo della riparazione complementare e' di ottenere, se opportuno anche in un sito alternativo, un livello di risorse naturali e/o servizi analogo a quello che si sarebbe ottenuto se il sito danneggiato fosse tornato alle condizioni originarie. Laddove possibile e opportuno, il sito alternativo dovrebbe essere geograficamente collegato al sito danneggiato, tenuto conto degli interessi della popolazione colpita. Finalita' della riparazione compensativa. 1.1.3. La riparazione compensativa e' avviata per compensare la perdita temporanea di risorse naturali e servizi in attesa del ripristino. La compensazione consiste in ulteriori miglioramenti alle specie e agli habitat naturali protetti o alle acque nel sito danneggiato o in un sito alternativo. Essa non e' una compensazione finanziaria al pubblico. 1.2. Individuazione di misure di riparazione Individuazione di misure di riparazione primarie 1.2.1. Vanno prese in considerazione altre opzioni, ossia azioni per riportare direttamente le risorse naturali e i servizi alle condizioni originarie in tempi brevi, o attraverso il ripristino naturale. Individuazione di misure di riparazione complementare e compensativa 1.2.2. Nel determinare la portata delle misure di riparazione complementare e compensativa, occorre prendere in considerazione in primo luogo l'uso di metodi di equivalenza risorsa-risorsa o servizio-servizio. Con detti metodi vanno prese in considerazione in primo luogo azioni che forniscono risorse naturali e/o servizi dello stesso tipo, qualita' e quantita' di quelli danneggiati. Qualora cio' non sia possibile, si devono fornire risorse naturali e/o servizi di tipo alternativo. Per esempio, una riduzione della qualita' potrebbe essere compensata da una maggiore quantita' di misure di riparazione. 1.2.3. Se non e' possibile usare, come prima scelta, i metodi di equivalenza risorsa-risorsa o servizio-servizio, si devono utilizzare tecniche di valutazione alternative. L'autorita' a competente puo' prescrivere il metodo, ad esempio la valutazione monetaria, per determinare la portata delle necessarie misure di riparazione complementare e compensativa. Se la valutazione delle risorse e/o dei servizi perduti e' praticabile, ma la valutazione delle risorse naturali e/o dei servizi di sostituzione non puo' essere eseguita in tempi o a costi ragionevoli, l'autorita' competente puo' scegliere misure di riparazione il cui costo sia equivalente al valore monetario stimato delle risorse naturali e/o dei servizi perduti. Le misure di riparazione complementare e compensativa dovrebbero essere concepite in modo che le risorse naturali e/o i servizi supplementari rispecchino le preferenze e il profilo temporali delle misure di riparazione. Per esempio, a parita' delle altre condizioni, piu' lungo e' il periodo prima del raggiungimento delle condizioni originarie, maggiore e' il numero delle misure di riparazione compensativa che saranno avviate. 1.3. Scelta delle opzioni di riparazione 1.3.1. Le opzioni ragionevoli di riparazione dovrebbero essere valutate, usando le migliori tecnologie disponibili, qualora siano definite, in base ai seguenti criteri: - l'effetto di ciascuna opzione sulla salute e la sicurezza pubblica; - il costo di attuazione dell'opzione; - la probabilita' di successo di ciascuna opzione; - la misura in cui ciascuna opzione impedira' danni futuri ed evitera' danni collaterali a seguito dell'attuazione dell'opzione stessa; - la misura in cui ciascuna opzione giova a ogni componente della risorsa naturale e/o del servizio; - la misura in cui ciascuna opzione tiene conto dei pertinenti aspetti sociali, economici e culturali e di altri fattori specifici della localita'. - il tempo necessario per l'efficace riparazione del danno ambientale; - la misura in cui ciascuna opzione realizza la riparazione del sito colpito dal danno ambientale; - il collegamento geografico al sito danneggiato. 1.3.2. Nel valutare le diverse opzioni di riparazione, possono essere scelte misure di riparazione primaria che non riportano completamente l'acqua o le specie e gli habitat naturali protetti danneggiati alle condizioni originarie o che li riportano piu' lentamente a tali condizioni. Questa decisione puo' essere presa soltanto se le risorse naturali c/o i servizi perduti sul sito primario a seguito della decisione sono compensati aumentando le azioni complementari o compensative per fornire un livello di risorse naturali e/o servizi simile a quello perduto. E' il caso, per esempio, di risorse naturali e/o servizi equivalenti forniti altrove a costo inferiore. Queste misure supplementari di riparazione sono determinate conformemente alle regole precisate nel punto 1.2.2. 1.3.3. In deroga alle disposizioni di cui al punto 1.3.2 e conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, l'autorita' competente puo' decidere di non intraprendere ulteriori misure di riparazione qualora: a) le misure di riparazione gia' intraprese garantiscano che non esiste piu' un rischio significativo di causare effetti nocivi per la salute umana, l'acqua, le specie e gli habitat naturali protetti e b) i costi delle misure di riparazione da adottare per raggiungere le condizioni originarie o un livello simile siano sproporzionati rispetto ai vantaggi ambientali ricercati. 2. Riparazione del danno al terreno Si devono adottare le misure necessarie per garantire, come minimo, che gli agenti contaminanti pertinenti siano eliminati, controllati, circoscritti o diminuiti in modo che il terreno contaminato, tenuto conto del suo uso attuale o approvato per il futuro al momento del danno, non presenti piu' un rischio significativo di causare effetti nocivi per la salute umana. La presenza di tale rischio e' valutata mediante procedure di valutazione del rischio che tengono conto della caratteristica e della funzione del suolo, del tipo e della concentrazione delle sostanze, dei preparati, degli organismi o microrganismi nocivi, dei relativi rischi e della possibilita' di dispersione degli stessi. L'utilizzo e' calcolato sulla base delle normative sull'assetto territoriale o di eventuali altre normative pertinenti vigenti quando si e' verificato il danno. Se l'uso del terreno viene modificato, si devono adottare tutte le misure necessarie per evitare di causare effetti nocivi per la salute umana. In mancanza di normative sull'assetto territoriale o di altre normative pertinenti, l'uso dell'area specifica del terreno e' determinato, tenuto conto dello sviluppo previsto, dalla natura dell'area in cui si e' verificato il danno. Va presa in considerazione un'opzione di ripristino naturale, ossia un'opzione senza interventi umani diretti nel processo di ripristino.