(Parte VI - Allegato 3)
ALLEGATO 3 
 
Il presente allegato stabilisce un quadro comune  da  rispettare  per
scegliere le misure piu' appropriato cui attenersi per  garantire  la
riparazione del danno ambientale. 
  1. Riparazione del danno all'acqua o alle  specie  e  agli  habitat
naturali protetti 
  La riparazione del danno ambientale, in relazione all'acqua o  alle
specie e agli habitat naturali  protetti,  e'  conseguita  riportando
l'ambiente danneggiato alle condizioni originarie tramite  misure  di
riparazione primaria, complementare  e  compensativa,  da  intendersi
come segue: 
    a) riparazione "primaria": qualsiasi misura  di  riparazione  che
riporta le risorse e/o i servizi naturali danneggiati alle o verso le
condizioni originarie; 
    b) riparazione "complementare": qualsiasi misura  di  riparazione
intrapresa in relazione a risorse e/o servizi naturali per compensare
il mancato ripristino completo delle risorse e/o dei servizi naturali
danneggiati; 
    c) riparazione "compensativa": qualsiasi  azione  intrapresa  per
compensare la perdita temporanea  di  risorse  e/o  servizi  naturali
dalla data del verificarsi del danno fino  a  quando  la  riparazione
primaria non abbia prodotto un effetto completo; 
    d) "perdite temporanee": perdite  risultanti  dal  fatto  che  le
risorse e/o i servizi naturali danneggiati non  possono  svolgere  le
loro funzioni  ecologiche  o  fornire  i  servizi  ad  altre  risorse
naturali o al pubblico fino a che le misure primarie o  complementari
non abbiano  avuto  effetto.  Non  si  tratta  di  una  compensazione
finanziaria al pubblico. 
  Qualora  la  riparazione  primaria  non  dia  luogo  a  un  ritorno
dell'ambiente  alle  condizioni  originarie,  si  intraprendera'   la
riparazione complementare. Inoltre, si intraprendera' la  riparazione
compensativa per compensare le perdite temporanee. La riparazione del
danno ambientale, in termini di danno all'acqua o alle specie e  agli
habitat naturali protetti, implica inoltre  che  si  deve  sopprimere
qualsiasi rischio significativo  di  effetti  nocivi  per  la  salute
umana. 
  1.1.  Obiettivi  di  riparazione.   Finalita'   della   riparazione
primaria. 
  1.1.1. Lo scopo della riparazione primaria e quello di riportare le
risorse naturali c/o i servizi danneggiati alle o verso le condizioni
originarie. 
  Finalita' della riparazione complementare. 
  1.1.2. Qualora le risorse naturali e/o i  servizi  danneggiati  non
tornino alle condizioni originarie, sara' intrapresa  la  riparazione
complementare.  Lo  scopo  della  riparazione  complementare  e'   di
ottenere, se opportuno anche in un sito alternativo,  un  livello  di
risorse naturali e/o servizi analogo a quello che si sarebbe ottenuto
se il sito danneggiato  fosse  tornato  alle  condizioni  originarie.
Laddove possibile e opportuno, il sito  alternativo  dovrebbe  essere
geograficamente collegato al sito  danneggiato,  tenuto  conto  degli
interessi della popolazione colpita. 
  Finalita' della riparazione compensativa. 
  1.1.3. La riparazione compensativa e'  avviata  per  compensare  la
perdita temporanea di  risorse  naturali  e  servizi  in  attesa  del
ripristino. La compensazione consiste in ulteriori miglioramenti alle
specie e agli  habitat  naturali  protetti  o  alle  acque  nel  sito
danneggiato o in un sito alternativo. Essa non e'  una  compensazione
finanziaria al pubblico. 
  1.2. Individuazione di  misure  di  riparazione  Individuazione  di
misure di riparazione primarie 
  1.2.1. Vanno prese in considerazione altre  opzioni,  ossia  azioni
per riportare direttamente le  risorse  naturali  e  i  servizi  alle
condizioni originarie in tempi  brevi,  o  attraverso  il  ripristino
naturale. 
  Individuazione   di   misure   di   riparazione   complementare   e
compensativa 
  1.2.2. Nel determinare  la  portata  delle  misure  di  riparazione
complementare e compensativa, occorre prendere in  considerazione  in
primo  luogo  l'uso  di  metodi  di  equivalenza  risorsa-risorsa   o
servizio-servizio. Con detti metodi vanno prese in considerazione  in
primo luogo azioni che forniscono risorse naturali e/o servizi  dello
stesso tipo, qualita' e quantita' di quelli danneggiati. Qualora cio'
non sia possibile, si devono fornire risorse naturali e/o servizi  di
tipo alternativo. Per esempio, una riduzione della qualita'  potrebbe
essere compensata da una maggiore quantita' di misure di riparazione. 
  1.2.3. Se non e' possibile usare, come prima scelta,  i  metodi  di
equivalenza risorsa-risorsa o servizio-servizio, si devono utilizzare
tecniche di valutazione alternative. L'autorita'  a  competente  puo'
prescrivere il metodo,  ad  esempio  la  valutazione  monetaria,  per
determinare  la  portata  delle  necessarie  misure  di   riparazione
complementare e compensativa. Se la valutazione delle risorse e/o dei
servizi perduti e'  praticabile,  ma  la  valutazione  delle  risorse
naturali e/o dei servizi di sostituzione non puo' essere eseguita  in
tempi o a costi ragionevoli, l'autorita'  competente  puo'  scegliere
misure  di  riparazione  il  cui  costo  sia  equivalente  al  valore
monetario stimato delle risorse naturali e/o dei servizi perduti.  Le
misure di riparazione complementare e compensativa dovrebbero  essere
concepite in modo che le risorse naturali e/o i servizi supplementari
rispecchino le preferenze e il  profilo  temporali  delle  misure  di
riparazione. Per esempio, a  parita'  delle  altre  condizioni,  piu'
lungo  e'  il  periodo  prima  del  raggiungimento  delle  condizioni
originarie,  maggiore  e'  il  numero  delle  misure  di  riparazione
compensativa che saranno avviate. 
  1.3. Scelta delle opzioni di riparazione 
  1.3.1. Le opzioni  ragionevoli  di  riparazione  dovrebbero  essere
valutate, usando le migliori tecnologie  disponibili,  qualora  siano
definite, in base ai seguenti criteri: 
  - l'effetto  di  ciascuna  opzione  sulla  salute  e  la  sicurezza
pubblica; 
  - il costo di attuazione dell'opzione; 
  - la probabilita' di successo di ciascuna opzione; 
  - la misura in cui  ciascuna  opzione  impedira'  danni  futuri  ed
evitera' danni collaterali  a  seguito  dell'attuazione  dell'opzione
stessa; 
  - la misura in cui ciascuna opzione giova a ogni  componente  della
risorsa naturale e/o del servizio; 
  - la misura in cui ciascuna  opzione  tiene  conto  dei  pertinenti
aspetti sociali, economici e culturali e di altri  fattori  specifici
della localita'. 
  -  il  tempo  necessario  per  l'efficace  riparazione  del   danno
ambientale; 
  - la misura in cui ciascuna opzione  realizza  la  riparazione  del
sito colpito dal danno ambientale; 
  - il collegamento geografico al sito danneggiato. 
  1.3.2. Nel valutare le  diverse  opzioni  di  riparazione,  possono
essere scelte  misure  di  riparazione  primaria  che  non  riportano
completamente l'acqua o le specie e  gli  habitat  naturali  protetti
danneggiati alle  condizioni  originarie  o  che  li  riportano  piu'
lentamente a tali condizioni.  Questa  decisione  puo'  essere  presa
soltanto se le risorse  naturali  c/o  i  servizi  perduti  sul  sito
primario a seguito della  decisione  sono  compensati  aumentando  le
azioni complementari o compensative per fornire un livello di risorse
naturali e/o servizi  simile  a  quello  perduto.  E'  il  caso,  per
esempio, di risorse naturali e/o servizi equivalenti forniti  altrove
a costo inferiore. Queste misure supplementari  di  riparazione  sono
determinate conformemente alle regole precisate nel punto 1.2.2. 
  1.3.3. In  deroga  alle  disposizioni  di  cui  al  punto  1.3.2  e
conformemente all'articolo 7,  paragrafo  3,  l'autorita'  competente
puo' decidere di non intraprendere ulteriori  misure  di  riparazione
qualora: a) le misure di riparazione gia' intraprese garantiscano che
non esiste piu' un rischio significativo di  causare  effetti  nocivi
per la salute umana,  l'acqua,  le  specie  e  gli  habitat  naturali
protetti e b) i costi delle misure di  riparazione  da  adottare  per
raggiungere le  condizioni  originarie  o  un  livello  simile  siano
sproporzionati rispetto ai vantaggi ambientali ricercati. 
  2. Riparazione del danno al terreno 
  Si devono adottare le misure necessarie per garantire, come minimo,
che gli agenti contaminanti pertinenti siano eliminati,  controllati,
circoscritti o diminuiti in modo che il terreno  contaminato,  tenuto
conto del suo uso attuale o approvato per il futuro  al  momento  del
danno, non presenti piu' un rischio significativo di causare  effetti
nocivi per la salute umana. La presenza di tale rischio  e'  valutata
mediante procedure di valutazione del rischio che tengono conto della
caratteristica  e  della  funzione  del  suolo,  del  tipo  e   della
concentrazione delle  sostanze,  dei  preparati,  degli  organismi  o
microrganismi nocivi, dei relativi rischi  e  della  possibilita'  di
dispersione degli stessi. L'utilizzo e' calcolato  sulla  base  delle
normative sull'assetto territoriale o di  eventuali  altre  normative
pertinenti vigenti quando si e' verificato il danno. 
  Se l'uso del terreno viene modificato, si devono adottare tutte  le
misure necessarie per evitare di causare effetti nocivi per la salute
umana. In mancanza di normative sull'assetto territoriale o di  altre
normative  pertinenti,  l'uso  dell'area  specifica  del  terreno  e'
determinato, tenuto  conto  dello  sviluppo  previsto,  dalla  natura
dell'area  in  cui  si  e'  verificato  il   danno.   Va   presa   in
considerazione un'opzione di ripristino  naturale,  ossia  un'opzione
senza interventi umani diretti nel processo di ripristino.