Art. 3. 
                Fattispecie escluse dalla disciplina 
  1. Il presente decreto non si applica: 
    a)  agli  alimenti   medicamentosi   disciplinati   dal   decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 90 e successive modificazioni; 
    b) ai medicinali veterinari  ad  azione  immunologica  inattivati
aventi caratteristiche di vaccini stabulogeni ed autovaccini  di  cui
al decreto del Ministro della sanita' 17 marzo 1994, n. 287; 
    c) ai medicinali veterinari a base di isotopi radioattivi; 
    d) agli additivi disciplinati ai sensi del  regolamento  (CE)  n.
1831/2003; 
    e) fatto salvo l'articolo 116, ai medicinali per uso  veterinario
destinati alle prove di ricerca e sviluppo; 
    f) ai gas anestetici ai quali si applica la disciplina di cui  al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538. 
  2. Fatte salve  le  disposizioni  relative  alla  detenzione,  alla
prescrizione, alla fornitura ed alla somministrazione dei  medicinali
veterinari, il presente decreto non si applica: 
    a)  ai  medicinali  preparati  in  farmacia  in   base   ad   una
prescrizione veterinaria destinata ad un determinato animale o ad  un
ristretto  numero  di  animali,   comunemente   noti   come   formula
magistrale; 
    b) ai medicinali preparati in farmacia in base alle  prescrizioni
della  farmacopea  e  destinati  ad   essere   forniti   direttamente
all'utente finale, comunemente noti come formula officinale. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il decreto legislativo 3 marzo  1993,  n.  90,  reca:
          «Attuazione della direttiva 90/167/CEE con  la  quale  sono
          stabilite le condizioni  di  preparazione,  immissione  sul
          mercato  ed  utilizzazione  dei  mangimi   medicati   nella
          Comunita». 
              - Il decreto del Ministro della sanita' 17 marzo  1994,
          n. 287, reca: «Regolamento recante norme sulla  produzione,
          l'impiego  ed  il  controllo  dei   medicinali   veterinari
          immunologici inattivati, aventi caratteristiche di  vaccini
          stabulogeni ed autovaccini». 
              - Il regolamento (CE) n. 181/2003 e'  pubblicato  nella
          GUCE n. L 268 del 18 ottobre 2003. 
              - Il decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  538,
          reca: «Attuazione della direttiva 92/25/CEE riguardante  la
          distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano».