Art. 3.

                        Aliquote contributive

  1.   Per   i  dipendenti  in  servizio,  l'iscrizione  comporta  il
versamento  di  un  contributo  pari  allo  0,35%  della retribuzione
contributiva  di  cui  al  comma  242  della  legge  n. 662 del 1996,
determinata  ai  sensi  dell'articolo  2,  commi 9  e 10, della legge
8 agosto 1995, n. 335.
  2.  L'aliquota  contributiva applicabile ai pensionati e' pari allo
0,15%  dell'ammontare  lordo  della  pensione.  Nessun  contributo e'
dovuto  dai  titolari di pensione fino a 600 euro lorde mensili. Tale
ultimo  importo  e'  adeguato  dall'INPDAP prendendo a riferimento le
variazioni  del  trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo
pensioni dei lavoratori dipendenti.
  3.  Il  contributo  e'  prelevato  mediante  ritenuta mensile sugli
emolumenti   corrisposti   all'iscritto   e  decorre  dalla  data  di
iscrizione.
 
          Note all'art. 3:
              - Si riporta il comma 242 della legge 23 dicembre 1996,
          n.   662   (Misure   di   razionalizzazione  della  finanza
          pubblica),  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre
          1996, n. 303, S.O.:
              «242.   Il   contributo  obbligatorio  per  il  credito
          previsto  dall'art.  37,  secondo  comma,  del  testo unico
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          29 dicembre  1973,  n.  1032,  e'  pari allo 0,35 per cento
          della  retribuzione contributiva e pensionabile determinata
          ai  sensi  dell'art.  2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto
          1995, n. 335».
              -  Si  riportano  i  commi  9 e 10 della legge 8 agosto
          1995,   n.   335   (Riforma   del   sistema   pensionistico
          obbligatorio  e  complementare),  pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190, S.O.:
              «9.  Con  effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti
          delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'art.  1 del
          decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle
          forme  di  previdenza esclusive dell'assicurazione generale
          obbligatoria,  nonche' per le altre categorie di dipendenti
          iscritti  alle predette forme di previdenza, si applica, ai
          fini   della   determinazione  della  base  contributiva  e
          pensionabile, l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
          e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del
          Ministro   del   tesoro   sono   definiti   i  criteri  per
          l'inclusione nelle predette basi delle indennita' e assegni
          comunque  denominati  corrisposti ai dipendenti in servizio
          all'estero.
              10.  Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art.
          15  della  legge  23 dicembre  1994,  n. 724, in materia di
          assoggettamento   alla   ritenuta   in  conto  entrate  del
          Ministero  del  tesoro  della  quota di maggiorazione della
          base  pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera
          per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
          previsto  dagli  articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile
          1976,  n.  177,  rispettivamente,  per il personale civile,
          militare,  ferroviario  e per quello previsto dall'art. 15,
          comma 2, della citata legge n. 724 del 1994».