Art. 3. Conferimento delle supplenze a livello provinciale 1. Al fine di garantire il regolare e ordinato inizio delle lezioni, le operazioni di conferimento delle supplenze annuali o delle supplenze temporanee sino al termine delle attivita' didattiche sono disposte annualmente assicurando preventivamente la pubblicizzazione nell'albo e nel sito informatico di ciascun ufficio scolastico provinciale: del quadro definito ed esaustivo delle disponibilita' e delle relative sedi cui si riferiscono; del calendario delle convocazioni. Nel corso delle attivita' di attribuzione delle supplenze, dei predetti dati viene pubblicizzata ulteriormente una versione aggiornata in tempo reale che tenga conto delle operazioni gia' effettuate. 2. Hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l'accettazione scritta della relativa proposta di assunzione gli aspiranti, utilmente collocati in graduatoria, presenti alla convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire, nei tempi previsti, delega preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni in questione. Non hanno titolo a conseguire le supplenze gli aspiranti che non siano presenti alla convocazione e che non si siano giovati di alcuna delle tipologie di delega sopra specificate. 3. I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione con priorita' rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni. 4. Fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 5, l'accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenza, della rispettiva proposta di assunzione rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilita' successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze prima, nei riguardi degli aspiranti che abbiano tuttora titolo al completamento d'orario secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 4 mediante, se del caso, i possibili frazionamenti d'orario e, poi, nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati oggetto di proposte di assunzione. Gli aspiranti che abbiano rinunciato ad una proposta di assunzione non hanno piu' titolo ad ulteriori proposte di supplenze per disponibilita' sopraggiunte relative alla medesima graduatoria. 5. Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti, e' ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino ai termine delle attivita' didattiche per l'accettazione successiva di supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento.