Art. 3. Abrogazioni 1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti: a) art. 2, secondo comma, lettera z), articoli 12, 15, 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889; b) decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 194; restano abrogati i commi 1, 2, 3, 4, e 5 dell'articolo 55 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298; c) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, ad eccezione dell'articolo 20; d) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531; e) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537; restano abrogati gli articoli 50, 51, 52, 53, 54, 55, commi 6, 7 ed 8, 56, 57 e 58 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298; f) decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558; g) decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559; restano abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-bis e 14 e l'allegato A) del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967; h) decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65; i) decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, ad eccezione degli articoli 4 e 2, comma 3; l) decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286; restano abrogati gli articoli da 4 a 6, da 8 a 12, da 14 a 16, da 18 a 28, 33, 34, 37 e da 39 a 49 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298; resta abrogato l'articolo 7 della legge 29 novembre 1971, n. 1073; restano abrogati gli articoli da 1 a 11 del decreto del Presidente della Repubblica, 10 settembre 1991, n. 312; m) decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607; n) decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, ad eccezione degli articoli 19, 26 e dell'allegato C), capitolo I, lettera A), punti 4 e 7; o) decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155; p) decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156; q) decreto del Presidente della Repubblica del 10 dicembre 1997, n. 495; restano abrogati gli articoli da 1 a 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e gli allegati al decreto medesimo; r) decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309; rimane abrogato il decreto del Presidente della Repubblica, 1° marzo 1992, n. 227; s) articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
Note all'art. 3: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art 2, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, abrogato dal presente decreto, ad eccezione degli articoli 4 e 2 comma 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «2. Ispezioni. 1.-2. (abrogati). 3. Gli accertamenti analitici sono compiuti dai laboratori delle unita' sanitarie locali, dai laboratori degli istituti zooprofilattici, dai laboratori dell'Ispettorato centrale repressioni frodi e da altri laboratori pubblici indicati dalle autorita' competenti. 4.-8. (abrogati). - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 1991, n. 233. - I decreti legislativi 26 maggio 1997, n. 155 e n. 156, abrogati dal presente decreto, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1997, n. 136, S.O.