Art. 3.
                            Finanziamenti

  1. Le  risorse  finanziarie  di  cui  all'articolo 2, comma 2, sono
concesse mediante contributi.
  2.  Le  stesse  risorse  finanziarie  sono  concesse anche mediante
credito   di  imposta,  da  utilizzare  in  compen-sazione  ai  sensi
dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, e
successive  modificazioni,  secondo  le  modalita'  da  stabilire con
decreto  del  Ministero  dei  trasporti,  di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
 
          Nota all'art. 3:
              - Il   testo   dell'art.  17  del  decreto  legislativo
          9 luglio  1997,  n.  241  recante «Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei  redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni»,   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          28 luglio 1997, n. 174, e' il seguente:
              «Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti
          all'I.N.P.S.  e  delle  altre  somme  a favore dello Stato,
          delle  regioni  e  degli  enti previdenziali, con eventuale
          compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della dichiarazione successiva.
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi:
                a) alle    imposte   sui   redditi,   alle   relative
          addizionali  e  alle  ritenute alla fonte riscosse mediante
          versamento  diretto  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ; per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
          ferma  la  facolta'  di  eseguire  il  versamento presso la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione;
                b) all'imposta  sul  valore  aggiunto dovuta ai sensi
          degli  articoli 27  e  33  del decreto del Presidente della
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e quella dovuta dai
          soggetti di cui all'art. 74;
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
          e dell'imposta sul valore aggiunto;
                d) all'imposta   prevista   dall'art.  3,  comma 143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ;
                d-bis) [all'addizionale   regionale  all'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche];
                e) ai  contributi previdenziali dovuti da titolari di
          posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative;
                f) ai   contributi   previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti   dai   datori   di  lavoro  e  dai  committenti  di
          prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di
          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ;
                g) ai  premi per l'assicurazione contro gli infortuni
          sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ;
                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'art. 20;
                h-bis) al   saldo   per   il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre  1992,  n. 394, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28 febbraio   1986,   n.  41,  come  da  ultimo  modificato
          dall'art.  4  del  decreto-legge  23 febbraio  1995, n. 41,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
          n. 85;
                h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, e
          con i Ministri competenti per settore;
                h-quater) al   credito   d'imposta   spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche.
              2-bis. (Soppresso)».