Art. 3.
Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture
                   ricettive turistico-alberghiere

  1. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge
28  dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge
26   febbraio   2007,   n.  17,  per  completare  l'adeguamento  alle
disposizioni   di   prevenzione  incendi  delle  strutture  ricettive
turistico-alberghiere  con  oltre 25 posti letto, esistenti alla data
di  entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9
aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio
1994, e' prorogato al 30 giugno 2008.
  2.  La  proroga  del  termine  di  cui  al  comma 1 si applica alle
strutture  ricettive  per  le quali sia stato presentato, entro il 30
giugno  2005,  al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente
per  territorio,  il  progetto  di adeguamento per l'acquisizione del
parere  di  conformita'  previsto  dall'articolo  2  del  decreto del
Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.