Art. 3. 
 
                          Principi generali 
 
  1. Le misure di cui al presente  decreto  si  fondano  anche  sulla
collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni  in
esso previste, i  quali  adottano  idonei  e  appropriati  sistemi  e
procedure  in  materia  di  obblighi  di  adeguata   verifica   della
clientela,   di   segnalazione   delle   operazioni   sospette,    di
conservazione dei documenti, di controllo interno, di  valutazione  e
di  gestione  del  rischio,   di   garanzia   dell'osservanza   delle
disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire  e  impedire
la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento  del
terrorismo. Essi adempiono gli obblighi previsti avendo riguardo alle
informazioni  possedute  o  acquisite   nell'ambito   della   propria
attivita' istituzionale o professionale. 
  2. I  sistemi  e  le  procedure  adottati  ai  sensi  del  comma  1
rispettano le prescrizioni e garanzie stabilite dal presente  decreto
e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. 
  3. Le misure di cui  al  presente  decreto  sono  proporzionate  al
rischio di riciclaggio dei  proventi  di  attivita'  criminose  o  di
finanziamento del terrorismo in relazione  al  tipo  di  cliente,  al
rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto  o
alla transazione. 
  4. L'applicazione delle misure previste dal presente  decreto  deve
essere proporzionata alla peculiarita' delle varie professioni e alle
dimensioni dei destinatari della presente normativa.