Art. 3. Articolo 19, comma 1, lettera a). Documenti validi per l'identificazione 1. Sono considerati validi per l'identificazione i documenti d'identita' e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Per l'identificazione di soggetti non comunitari e di soggetti minori d'eta' si applicano le disposizioni vigenti; con riferimento a nascituri e concepiti, l'identificazione e' effettuata nei confronti del rappresentante legale. L'identificazione puo' essere svolta anche da un pubblico ufficiale a cio' abilitato ovvero a mezzo di una foto autenticata; in quest'ultimo caso sono acquisiti e riportati nell'archivio unico informatico, ovvero nel registro della clientela, gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato.