(Allegato Tecnico-art. 3)
                               Art. 3. 
 
Articolo  19,   comma   1,   lettera   a).   Documenti   validi   per
                          l'identificazione 
 
  1.  Sono  considerati  validi  per  l'identificazione  i  documenti
d'identita' e di riconoscimento di cui  agli  articoli  1  e  35  del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. 
Per l'identificazione di soggetti non comunitari e di soggetti minori
d'eta' si  applicano  le  disposizioni  vigenti;  con  riferimento  a
nascituri e concepiti, l'identificazione e' effettuata nei  confronti
del rappresentante legale. L'identificazione puo' essere svolta anche
da un pubblico ufficiale a cio' abilitato ovvero a mezzo di una  foto
autenticata;  in  quest'ultimo  caso  sono  acquisiti   e   riportati
nell'archivio unico informatico, ovvero nel registro della clientela,
gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato.