Art. 3 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori  di
attivita', privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. 
  2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia,  del  Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della  difesa  civile,
dei servizi di protezione civile, nonche' nell'ambito delle strutture
giudiziarie,  penitenziarie,  di  quelle  destinate   per   finalita'
istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in  materia  di
ordine e sicurezza pubblica, delle  universita',  degli  istituti  di
istruzione  universitaria,  delle  istituzioni  dell'alta  formazione
artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione  di
ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla
legge 1° agosto 1991, n. 266,  e  dei  mezzi  di  trasporto  aerei  e
marittimi, le disposizioni  del  presente  decreto  legislativo  sono
applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse
al servizio espletato o alle peculiarita' organizzative,  individuate
entro e non oltre dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  legislativo  con   decreti   emanati,   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  dai
Ministri competenti di concerto con i Ministri  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, della salute e per le riforme  e  le  innovazioni
nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni  sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul  piano  nazionale  nonche',
relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza,
gli organismi  a  livello  nazionale  rappresentativi  del  personale
militare; analogamente si provvede per quanto riguarda  gli  archivi,
le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari
vincoli di tutela dei beni  artistici  storici  e  culturali.  Con  i
successivi decreti, da  emanare  entro  dodici  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri
competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della  previdenza
sociale  e  della  salute,  acquisito  il  parere  della   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  si  provvede  a   dettare   le
disposizioni  necessarie  a  consentire  il  coordinamento   con   la
disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa  alle
attivita'  lavorative  a  bordo  delle  navi,  di  cui   al   decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito  portuale,  di  cui  al
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per  il  settore  delle
navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  298,
e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai  titoli  dal
II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto
ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e  relativi
decreti di attuazione. 
  3. Fino alla scadenza del termine di cui al  comma  2,  sono  fatte
salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonche' le disposizioni di cui
al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo
27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo  17  agosto  1999,  n.
298, e le disposizioni tecniche  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della
Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge  26  aprile
1974,  n.  191,  e  dai  relativi  decreti  di  attuazione;   decorso
inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui
al presente decreto. 
  4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i  lavoratori
e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonche' ai  soggetti  ad  essi
equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi  successivi  del
presente articolo. 
  5. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto
di somministrazione di lavoro di cui agli articoli  20,  e  seguenti,
del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.  276,  e  successive
modificazioni, fermo  restando  quanto  specificamente  previsto  dal
comma 5 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo  n.  276  del
2003, tutti gli obblighi  di  prevenzione  e  protezione  di  cui  al
presente decreto sono a carico dell'utilizzatore. 
  6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui  all'articolo  30
del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.  276,  e  successive
modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono  a
carico  del  distaccatario,  fatto  salvo  l'obbligo  a  carico   del
distaccante di informare e formare il lavoratore  sui  rischi  tipici
generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni  per  le  quali
egli   viene   distaccato.   Per   il   personale   delle   pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio  con  rapporto
di dipendenza  funzionale  presso  altre  amministrazioni  pubbliche,
organi o autorita' nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto
sono a carico del datore di  lavoro  designato  dall'amministrazione,
organo o autorita' ospitante. 
  7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61,
e seguenti, del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.  276,  e
successive  modificazioni,   e   dei   collaboratori   coordinati   e
continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3,  del  codice
di procedura civile, le disposizioni di cui al  presente  decreto  si
applicano ove la prestazione  lavorativa  si  svolga  nei  luoghi  di
lavoro del committente. 
  8.  Nei  confronti  dei  lavoratori  che   effettuano   prestazioni
occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell'articolo 70 e  seguenti
del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.  276,  e  successive
modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte
le altre norme speciali vigenti in  materia  di  sicurezza  e  tutela
della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici
a   carattere   straordinario,   compresi   l'insegnamento    privato
supplementare e l'assistenza domiciliare ai  bambini,  agli  anziani,
agli ammalati e ai disabili. 
  9. Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui  alla  legge  18
dicembre 1973, n. 877, e dei lavoratori che rientrano  nel  campo  di
applicazione del contratto collettivo dei proprietari  di  fabbricati
trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui
agli articoli 36 e 37.  Ad  essi  devono  inoltre  essere  forniti  i
necessari dispositivi di protezione  individuali  in  relazione  alle
effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro
fornisca attrezzature proprie,  o  per  il  tramite  di  terzi,  tali
attrezzature devono essere  conformi  alle  disposizioni  di  cui  al
titolo III. 
  10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione
continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento  informatico
e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui  all'accordo-quadro  europeo
sul  telelavoro  concluso  il  16  luglio  2002,  si   applicano   le
disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente  dall'ambito  in
cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di
lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali
attrezzature devono essere  conformi  alle  disposizioni  di  cui  al
titolo III. I lavoratori a distanza  sono  informati  dal  datore  di
lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e  sicurezza
sul lavoro, in  particolare  in  ordine  alle  esigenze  relative  ai
videoterminali ed applicano correttamente le direttive  aziendali  di
sicurezza.  Al  fine  di  verificare  la  corretta  attuazione  della
normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte  del
lavoratore a distanza, il datore di  lavoro,  le  rappresentanze  dei
lavoratori e le autorita' competenti hanno accesso al  luogo  in  cui
viene svolto il lavoro nei limiti della  normativa  nazionale  e  dei
contratti collettivi, dovendo  tale  accesso  essere  subordinato  al
preavviso e al consenso del lavoratore  qualora  la  prestazione  sia
svolta presso  il  suo  domicilio.  Il  lavoratore  a  distanza  puo'
chiedere ispezioni. Il datore  di  lavoro  garantisce  l'adozione  di
misure dirette a prevenire l'isolamento  del  lavoratore  a  distanza
rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di
incontrarsi  con  i  colleghi  e  di   accedere   alle   informazioni
dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali. 
  11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo  2222
del codice civile si applicano le disposizioni di cui  agli  articoli
21 e 26. 
  12. Nei confronti dei  componenti  dell'impresa  familiare  di  cui
all'articolo 230-bis del codice civile, dei piccoli  imprenditori  di
cui all'articolo 2083 del codice civile e  dei  soci  delle  societa'
semplici operanti nel settore agricolo si applicano  le  disposizioni
di cui all'articolo 21. 
  13. In considerazione della specificita' dell'attivita'  esercitata
dalle imprese medie e  piccole  operanti  nel  settore  agricolo,  il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri della  salute  e  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di  cui
alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro,
e limitatamente alle  imprese  che  impiegano  lavoratori  stagionali
ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e  per
un numero complessivo di lavoratori compatibile con  gli  ordinamenti
colturali   aziendali,   provvede   ad   emanare   disposizioni   per
semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione  e
sorveglianza sanitaria previsti  dal  presente  decreto,  sentite  le
organizzazioni   sindacali   e   datoriali   comparativamente    piu'
rappresentative  del  settore  sul  piano  nazionale.   I   contratti
collettivi  stipulati  dalle  predette   organizzazioni   definiscono
specifiche modalita' di  attuazione  delle  previsioni  del  presente
decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori  per
la  sicurezza  nel  caso  le  imprese  utilizzino  esclusivamente  la
tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo. 
 
          Note all'art. 3:
              - Per  i  riferimenti  della  legge n. 266 del 1991, si
          veda nota all'art. 2.
              - Il  testo  dell'art.  17,  commi 2  e  3, della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. (Omissis).
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
              - Il  testo  del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
          271  (Adeguamento  della normativa sulla sicurezza e salute
          dei  lavoratori  marittimi a bordo delle navi mercantili da
          pesca  nazionali,  a norma della legge 31 dicembre 1998, n.
          485), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999,
          n. 185, supplemento ordinario.
              - Il  testo  del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
          272  (Adeguamento  della normativa sulla sicurezza e salute
          dei  lavoratori  nell'espletamento  di operazioni e servizi
          portuali,    nonche'   di   operazioni   di   manutenzione,
          riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale,
          a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485), e pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185, supplemento
          ordinario.
              - Il  testo  del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
          298  (Attuazione  della  direttiva  93/103/CE relativa alle
          prescrizioni  minime di sicurezza e di salute per il lavoro
          a  bordo delle navi da pesca), e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 27 agosto 1999, n. 201.
              - Il   testo   della   legge  26 aprile  1974,  n.  191
          (Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli
          impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello
          Stato),  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio
          1974, n. 134.
              - Il  testo  dell'art.  1,  comma 2, del citato decreto
          legislativo n. 626 del 1994, e' il seguente:
              "Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. (Omissis).
              2.  Nei  riguardi  delle Forze armate e di Polizia, dei
          servizi  di  protezione  civile,  nonche' nell'ambito delle
          strutture  giudiziarie,  penitenziarie, di quelle destinate
          per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con
          compiti  in  materia  di ordine e sicurezza pubblica, delle
          universita',  degli  istituti  di istruzione universitaria,
          degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
          grado,  degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle
          aree   archeologiche   dello   Stato  delle  rappresentanze
          diplomatiche  e  consolari e dei mezzi di trasporto aerei e
          marittimi,  le  norme  del  presente decreto sono applicate
          tenendo   conto  delle  particolari  esigenze  connesse  al
          servizio  espletato,  individuate  con decreto del Ministro
          competente  di  concerto  con i Ministri del lavoro e della
          previdenza   sociale,   della   sanita'  e  della  funzione
          pubblica.".
              - Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          27 aprile  1955,  n.  547  (Norme  per la prevenzione degli
          infortuni   sul  lavoro),  e'  pubblicato  nel  Supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1955, n. 158.
              - Per  i  riferimenti del citato decreto del Presidente
          delle  Repubblica  n.  164  del  1956,  si  veda  nota alle
          premesse.
              - Gli   articoli da   20   a   28  del  citato  decreto
          legislativo  n.  276  del 2003 sono compresi nel titolo III
          capo I (Somministrazione di lavoro) dello stesso decreto.
              - Il  testo  dell'art.  23,  comma 5 del citato decreto
          legislativo n. 276 del 2003, e' il seguente:
              "Art. 23 (Tutela del prestatore di lavoro esercizio del
          potere  disciplinare  e  regime della solidarieta). - 1.-4.
          (Omissis).
              5.  Il  somministratore informa i lavoratori sui rischi
          per  la  sicurezza  e  la  salute  connessi  alle attivita'
          produttive  in generale e li forma e addestra all'uso delle
          attrezzature  di  lavoro  necessarie allo svolgimento della
          attivita'  lavorativa  per la quale essi vengono assunti in
          conformita'    alle   disposizioni   recate   dal   decreto
          legislativo   19 settembre   1994,  n.  626,  e  successive
          modificazioni    ed    integrazioni.    Il   contratto   di
          somministrazione   puo'  prevedere  che  tale  obbligo  sia
          adempiuto  dall'utilizzatore;  in  tale  caso  ne  va fatta
          indicazione  nel  contratto  con il lavoratore. Nel caso in
          cui  le  mansioni  cui  e'  adibito il prestatore di lavoro
          richiedano  una  sorveglianza  medica speciale o comportino
          rischi  specifici,  l'utilizzatore ne informa il lavoratore
          conformemente  a  quanto  previsto  dal decreto legislativo
          19 settembre  1994,  n.  626, e successive modificazioni ed
          integrazioni.    L'utilizzatore   osserva   altresi',   nei
          confronti  del  medesimo  prestatore, tutti gli obblighi di
          protezione  previsti nei confronti dei propri dipendenti ed
          e'   responsabile  per  la  violazione  degli  obblighi  di
          sicurezza   individuati   dalla   legge   e  dai  contratti
          collettivi.".
              - Il  testo dell'art. 30 del citato decreto legislativo
          n. 276 del 2003, e' il seguente:
              "Art.  30  (Distacco).  -  1. L'ipotesi del distacco si
          configura  quando  un  datore  di lavoro, per soddisfare un
          proprio   interesse,   pone   temporaneamente  uno  o  piu'
          lavoratori   a   disposizione   di   altro   soggetto   per
          l'esecuzione di una determinata attivita' lavorativa.
              2.  In  caso  di  distacco  il  datore di lavoro rimane
          responsabile del trattamento economico e normativo a favore
          del lavoratore.
              3.  Il  distacco  che comporti un mutamento di mansioni
          deve  avvenire  con il consenso del lavoratore interessato.
          Quando  comporti  un  trasferimento a una unita' produttiva
          sita  a  piu'  di  50  km da quella in cui il lavoratore e'
          adibito,  il distacco puo' avvenire soltanto per comprovate
          ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
              4.  Resta  ferma  la  disciplina  prevista dall'art. 8,
          comma 3,   del   decreto-legge   20 maggio  1993,  n.  148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n. 236.
              4-bis.  Quando  il  distacco  avvenga  in violazione di
          quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato puo'
          chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'art. 414
          del  codice  di procedura civile, notificato anche soltanto
          al  soggetto  che  ne  ha  utilizzato  la  prestazione,  la
          costituzione  di  un  rapporto di lavoro alle dipendenze di
          quest'ultimo.  In  tale  ipotesi  si  applica  il  disposto
          dell'art. 27, comma 2.".
              - Il  testo  dell'art.  1,  comma 2, del citato decreto
          legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente:
              "Art.  1  (Finalita'  ed  ambito di applicazione). - 1.
          (Omissis).
              2.  Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.".
              - Gli   articoli da   61   a   69  del  citato  decreto
          legislativo  n.  276 del 2003 sono compresi nel titolo VII,
          capo I  (Lavoro  a  progetto  e  lavoro  occasionale) dello
          stesso decreto.
              - Il testo dell'art. 409, primo comma, n. 3, del codice
          di procedura civile, e' il seguente:
              "Art.  409  (Controversie  individuali  di  lavoro). Si
          osservano   le   disposizioni   del   presente  capo  nelle
          controversie relative a:
                1)-2) (Omissis).
                3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale
          ed  altri  rapporti  di collaborazione che si concretino in
          una   prestazione   di  opera  continuativa  e  coordinata,
          prevalentemente   personale,   anche  se  non  a  carattere
          subordinato;".
              - Gli   articoli da   70   a   74  del  citato  decreto
          legislativo  n. 276 del 2003 sono compresi nel titolo VII -
          capo  II  (Prestazioni occasionali di tipo accesssorio rese
          da particolari soggetti) dello stesso decreto.
              - Il  testo della legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove
          norme  per  la tutela del lavoro a domicilio), e pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1974, n. 5.
              - Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          8 marzo  1999,  n.  70  (Regolamento recante disciplina del
          telelavoro   nelle   pubbliche   amministrazioni,  a  norma
          dell'art.  4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191),
          e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1999, n.
          70.
              - Il  testo  dell'art.  2222  del  codice  civile e' il
          seguente:
              "Art. 2222 (Contratto d'opera). - Quando una persona si
          obbliga  a  compiere  verso  un corrispettivo un'opera o un
          servizio,   con  lavoro  prevalentemente  proprio  e  senza
          vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si
          applicano  le  norme  di questo capo, salvo che il rapporto
          abbia una disciplina particolare nel libro IV.".
              - Il  testo  dell'art.  230-bis del codice civile e' il
          seguente:
              "Art.  230-bis  (Impresa  familiare).  -  Salvo che sia
          configurabile  un diverso rapporto, il familiare che presta
          in  modo  continuativo  la  sua  attivita'  di lavoro nella
          famiglia   o   nell'impresa   familiare   ha   diritto   al
          mantenimento   secondo  la  condizione  patrimoniale  della
          famiglia  e  partecipa agli utili dell'impresa familiare ed
          ai   beni  acquistati  con  essi  nonche'  agli  incrementi
          dell'azienda,    anche   in   ordine   all'avviamento,   in
          proporzione  alla quantita' e qualita' del lavoro prestato.
          Le decisioni  concernenti  l'impiego  degli  utili  e degli
          incrementi    nonche'   quelle   inerenti   alla   gestione
          straordinaria,  agli indirizzi produttivi e alla cessazione
          dell'impresa  sono  adottate,  a maggioranza, dai familiari
          che    partecipano    all'impresa   stessa.   I   familiari
          partecipanti  all'impresa  che non hanno la piena capacita'
          di  agire  sono  rappresentati  nel voto da chi esercita la
          potesta' su di essi.
              Il  lavoro  della  donna  e'  considerato equivalente a
          quello dell'uomo.
              Ai  fini  della  disposizione  di cui al primo comma si
          intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo
          grado,  gli  affini entro il secondo; per impresa familiare
          quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo
          grado, gli affini entro il secondo.
              Il  diritto  di  partecipazione di cui al primo comma e
          intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore
          di  familiari indicati nel comma precedente col consenso di
          tutti  i  partecipi.  Esso  puo' essere liquidato in danaro
          alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del
          lavoro, ed altresi' in caso di alienazione dell'azienda. Il
          pagamento puo' avvenire in piu' annualita', determinate, in
          difetto di accordo, dal giudice.
              In  caso  di  divisione  ereditaria  o di trasferimento
          dell'azienda  i  partecipi  di  cui  al  primo  comma hanno
          diritto  di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti
          in cui e' compatibile, la disposizione dell'art. 732.
              Le    comunioni    tacite    familiari   nell'esercizio
          dell'agricoltura   sono   regolate   dagli   usi   che  non
          contrastino con le precedenti norme.".
              - Il  testo  dell'art.  2083  del  codice  civile e' il
          seguente:
              "Art.  2083  (Piccoli  imprenditori).  -  Sono  piccoli
          imprenditori   i   coltivatori   diretti   del  fondo,  gli
          artigiani,  i  piccoli commercianti e coloro che esercitano
          un'attivita'  professionale organizzata prevalentemente con
          il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.".