Art. 3.
                          Veicoli a motore

  1.    Sono   soggetti   all'obbligo   di   assicurazione   per   la
responsabilita'  civile  verso  i  terzi  di cui all'articolo 122 del
Codice  tutti  i  veicoli  a motore senza guida di rotaie, compresi i
filoveicoli  e  rimorchi  posti  in  circolazione  su  strade  di uso
pubblico o su aree a queste equiparate.
  2. Ai fini di cui al comma 1:
    a) sono  equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di
proprieta' pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico;
    b) sono  considerati  in circolazione anche i veicoli in sosta su
strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
 
          Nota all'art. 3:
              - Per  il  testo  dell'art.  122,  decreto  legislativo
          7 settembre   2005,   n.   209,   recante   «Codice   delle
          assicurazioni private», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          13 ottobre 2005, n. 239, si veda la nota alle premesse;».