Art. 3. 
  1. Quando lo sciopero riguardi i servizi di trasporto da e  per  le
isole, le imprese erogatrici dei servizi  sono  tenute  a  garantire,
d'intesa con le organizzazioni sindacali e in  osservanza  di  quanto
previsto al comma 2 dell'articolo 2,  le  prestazioni  indispensabili
per la circolazione delle persone nel territorio nazionale e  per  il
rifornimento delle merci necessarie  per  l'approvvigionamento  delle
popolazioni, nonche' per la continuita'  delle  attivita'  produttive
nei  servizi  pubblici  essenziali  relativamente  alle   prestazioni
indispensabili di cui  all'articolo  2,  dandone  comunicazione  agli
utenti con le modalita' di cui al comma 6 dell'articolo 2.