Art. 3. 
 
Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli  edifici  e
                           degli impianti 
 
 
  1. Ai fini dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b),  del  decreto
legislativo,  per  le  metodologie  di  calcolo   delle   prestazioni
energetiche degli edifici si adottano le  norme  tecniche  nazionali,
definite nel contesto delle  norme  EN  a  supporto  della  direttiva
2002/91/CE, della serie UNI/TS 11300 e loro successive modificazioni.
Di seguito si riportano le norme a oggi disponibili: 
   a) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici -  Parte
1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per
la climatizzazione estiva ed invernale; 
   b) UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici -  Parte
2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti
per la climatizzazione invernale e per la produzione di  acqua  calda
sanitaria. 
  2. Ai fini della certificazione degli edifici, le  metodologie  per
il calcolo della prestazione energetica, sono riportate  nelle  Linee
guida nazionali  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, adottato ai sensi dell'articolo 6, comma  9,  del  decreto
legislativo. 
 
          Nota all'art. 3: 
             - Per l'art. 4, comma 1, lettere a) e b),  del  «decreto
          legislativo», si veda nelle note alle premesse. 
             - La direttiva 2002/91/CE e'  pubblicata  nella  GUCE  L
          1-65 del 4 gennaio 2003. 
             - Si riporta il  testo  del  comma  9  dell'art.  6  del
          «decreto legislativo»: 
             «9. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, il  Ministro  delle  attivita'
          produttive, di concerto  con  i  Ministri  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio,  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,   d'intesa   con   la   Conferenza    unificata,
          avvalendosi delle metodologie di  calcolo  definite  con  i
          decreti di cui all'art. 4,  comma  1,  e  tenuto  conto  di
          quanto previsto  nei  commi  precedenti,  predispone  Linee
          guida nazionali  per  la  certificazione  energetica  degli
          edifici,  sentito  il   CNCU,   prevedendo   anche   metodi
          semplificati che minimizzino gli oneri.».