ART. 3
          (Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.   All'articolo   3   del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a) al  comma 2 le parole: "delle organizzazioni di volontariato di
cui  alla  legge  11  agosto  1991,  n. 266"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18" e le parole:
"particolari   esigenze   connesse   al  servizio  espletato  o  alle
peculiarita' organizzative individuate entro e non oltre ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
con  decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23  agosto 1988, n. 400" sono sostituite dalle seguenti: "particolari
esigenze   connesse   al   servizio  espletato  o  alle  peculiarita'
organizzative  ivi  comprese  quelle  per  la  tutela  della salute e
sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attivita' condotte
dalla  Forze  armate,  compresa l'Arma dei carabinieri, nonche' dalle
altre  Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonche' dal
Dipartimento  della protezione civile fuori dal territorio nazionale,
individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata
in  vigore  del  presente decreto legislativo con decreti emanati, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
   b) dopo  il  comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Nei riguardi
delle  cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,
e  delle  organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi
compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale
soccorso  alpino  e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco,
le  disposizioni  del  presente  decreto  legislativo  sono applicate
tenendo  conto  delle  particolari  modalita'  di  svolgimento  delle
rispettive  attivita',  individuate  entro  il  31  dicembre 2010 con
decreto  del  Ministero  del  lavoro,  della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il
Ministero  dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro.".
   c) al comma 9 le parole: "Nei confronti dei lavoratori a domicilio
di  cui  alla  legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei" sono sostituite
dalle  seguenti:  "Fermo  restando  quanto  previsto  dalla  legge 18
dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai ";
   d) al  comma 12,  le  parole:  "dei  piccoli  imprenditori  di cui
all'articolo  2083 del codice civile" sono sostituite dalle seguenti:
"dei  coltivatori  diretti  del  fondo, degli artigiani e dei piccoli
commercianti".
   e) dopo il comma 12, e' inserito il seguente:
  "12-bis.  Nei  confronti  dei volontari di cui alla legge 1° agosto
1991,  n. 266,  e  dei  volontari  che  effettuano servizio civile si
applicano  le  disposizioni  relative  ai  lavoratori autonomi di cui
all'articolo  21.  Con  accordi tra il volontario e l'associazione di
volontariato  o  l'ente di servizio civile possono essere individuate
le modalita' di attuazione della tutela di cui al precedente periodo.
Ove   il   volontario   svolga  la  propria  prestazione  nell'ambito
dell'organizzazione  di  un  datore  di  lavoro,  questi  e' tenuto a
fornire  al  volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti negli ambienti in cui e' chiamato ad operare e sulle misure
di  prevenzione  e  di  emergenza  adottate in relazione alla propria
attivita'.  Egli  e'  altresi'  tenuto ad adottare le misure utili ad
eliminare  o,  ove cio' non sia possibile, ridurre al minimo i rischi
da  interferenze  tra la prestazione del volontario e altre attivita'
che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.".